Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28502 del 19/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28502 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Presupposti.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TEDESCHI VINCENZO residente a Viterbo, rappresentato e
difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv.
Vincenzo Greco, elettivamente domiciliato nel relativo
studio, in Roma, Via F. Cesi, 21 RICORRENTE
CONTRO
CONSORZIO BONIFICA TEVERE e AGRO ROMANO con sede a
Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al
controricorso,
dall’Avvocato
Sergio
Mazzone,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Dardanelli, 15
presso lo studio dell’Avv. Mauro Amadio,
CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.251/10/2010 della Commissione Tributaria
Data pubblicazione: 19/12/2013
Regionale di Roma – Sezione n. 10, in data 25.11.2010,
depositata il 26 novembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 27 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Sentito l’Avv. Amadio, per il Consorzio;
Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe, che ha
concluso in conformità alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.8342/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1) Il contribuente ricorre per cassazione avverso la
sentenza n.251/10/2010 in data 25.11.2010, depositata
il 26 novembre 2010, con cui la Commissione Tributaria
Regionale di Roma, Sezione n. 10, ha respinto l’appello
dallo stesso proposto, confermando la decisione di
primo grado, che, pronunciando sull’originario ricorso,
avverso la cartella di pagamento, relativa a contributi
consortili, lo aveva rigettato, ritenendo e dichiarando
che, alla stregua degli atti di causa, dovessero
ritenersi sussistenti i presupposti impositivi.
Affida l’impugnazione a quattro mezzi.
2) L’intimato Consorzio, ha chiesto che l’impugnazione
venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.
3) Le questioni poste dal ricorso, si ritiene vadano
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Antonino Di Blasi;
esaminate e risolte tenendo conto dell’orientamento
giurisprudenziale formatosi al riguardo.
E’ stato, infatti, affermato che, in presenza di
specifica contestazione del consorziato, l’Ente è
(Cass.SS.UU. n.13533/2001, n.2769/2001, n. 14918/2000)
ad esplicitare e provare le ragioni, alla cui stregua,
la pretesa dell’ente è a ritenersi legittima e fondata,
sia avuto riguardo all’esistenza di vantaggi fondiari
immediati e diretti(Cass. n.8960/1996, n.8770/2009)
derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di
proprietà del consorziato stesso, sia all’inclusione
degli immobili del consorziato all’interno del
“perimetro di contribuenza”, – regolarmente delimitato
secondo le procedure di legge,- (Cass. SS.UU.
n.11722/2010), sia pure, agli effetti ricollegabili
all’approvazione del “piano di classifica” (Cass.
n.4513/2009).
4) Nel caso la decisione impugnata non sembra in linea
con i principi desumibili dalle richiamate pronunce,
avendo ritenuto di ricollegare l’obbligo di
contribuzione alla mera approvazione del Piano di
Classifica e di Riparto e non già, come ritenuto dalle
precitate pronunce, alla individuazione dell’immobile
del
consorziato
all’interno
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del
perimetro
di
tenuto, in base all’ordinario regime di riparto
contribuenza e dei vantaggi fondiari immediati e
diretti derivanti, per l’effetto, all’immobile stesso.
5) Si ritiene che la causa possa essere trattata in
camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis
del ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR del Lazio, procederà
al riesame e quindi, adeguandosi ai citati principi,
pronuncerà nel merito e sulle spese del presente
giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2013
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cpc, proponendosene la definizione, con l’accoglimento