Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28502 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/11/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 06/11/2019), n.28502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8259-2014 proposto da:

H.V.J., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO PICOTTI;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ STATALE DEGLI STUDI DI CATANIA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia ope legis in

ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE

MATANO, CARLA D’ALOISIO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 15/01/2014 R.G.N. 1408/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/C6/2019 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LORENZO PICOTTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. H.J.V., in possesso di titolo accademico di primo livello conseguito il 15 luglio 1988 presso l’Università di Warwick, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, l’Università degli Studi di Catania e l’INPS esponendo di aver prestato la propria attività di lettrice di lingua inglese dal giugno 1991 al 31 ottobre 1991 e dal novembre 1991 al 31 ottobre 1992 e, successivamente, senza soluzione di continuità, a decorrere dal 1997, con qualifica di collaboratrice ed esperta di lingua inglese (CEL), presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia e, dal 2001, presso la Facoltà di Lingue e Letteratura straniera dell’Università di Catania, sottoscrivendo singoli contratti a termine della durata di un solo anno accademico, ai sensi della L. n. 236 del 1995, art. 4 per soddisfare, tuttavia, costanti, e non già temporanee, esigenze di insegnamento della lingua.

Chiedeva, quindi, accertarsi che il rapporto intercorso con l’Università era, sin dall’inizio delle prestazioni rese, di tipo subordinato ed a tempo indeterminato, nonchè il proprio diritto ad un trattamento retributivo parametrato a quello del professore associato a tempo pieno o, in subordine, del ricercatore universitario confermato a tempo indefinito, in ragione dell’attività in concreto svolta, con conseguente condanna dell’Università al pagamento delle differenze retributive, anche per indennità integrative speciali e scatti biennali, oltre a versamenti assistenziali e previdenziali.

2. Il Tribunale accoglieva in parte la domanda, dichiarando prescritto il diritto all’inquadramento e alla retribuzione relativi al periodo 1991-1992 e, per il resto dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la lavoratrice e l’Università sin dall’anno accademico 1997/1998. Dichiarava, altresì, il diritto della H. al trattamento economico previsto per i ricercatori confermati a tempo definito, con conseguente condanna dell’Università al pagamento in favore della predetta delle differenze retributive tenuto conto del trattamento in concreto percepito, maggiorate di accessori, ed alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale, nei limiti della prescrizione quinquennale.

3. La Corte d’Appello di Catania, pronunciando sull’impugnazione proposta sia dall’Università degli Studi di Catania (appellante principale), sia da H.J.V. (appellante incidentale), avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Catania, in parziale riforma della stessa, ha dichiarato il diritto della lavoratrice a percepire il trattamento retributivo previsto dai vigenti CCNL per i dipendenti del Comparto delle Università assunti a tempo indeterminato quali collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre e, per l’effetto, ha condannato l’Università al pagamento, in favore della stessa, a far tempo dall’anno accademico 1997/98, delle consequenziali differenze retributive tenuto conto del trattamento economico in concreto percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza dei crediti al soddisfo, nonchè al versamento all’INPS dei contributi assistenziali e previdenziali in favore della lavoratrice medesima nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre somme aggiuntive secondo legge.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando quattro motivi di impugnazione, assistiti da memoria depositata in prossimità dell’udienza.

5. Resiste con controricorso l’Università degli Studi di Catania.

6. L’INPS ha depositato procura alle liti in calce al ricorso notificato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la lavoratrice deduce la violazione dell’art. 112, c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia sul proposto appello incidentale.

Con il primo motivo dell’appello incidentale, essa lavoratrice aveva censurato la valutazione delle mansioni effettivamente svolte, effettuata riconducendo le stesse all’attività di collaboratore linguistico e non di professore, perchè risultava evidente lo stretto legame tra l’attività del collaboratore linguistico e quella del professore, atteso che il primo svolge la propria attività di lavoro in funzione e secondo le esigenze e gli obiettivi che il secondo individua in relazione al proprio corso d’insegnamento, come emergeva dalle risultanze istruttorie.

Con il secondo motivo dell’appello incidentale, reiterava la richiesta di essere equiparata ai professori associati o comunque ai ricercatori confermati a tempo indefinito, con l’applicazione del giusto compenso ex art. 36 Cost. e l’adeguamento della retribuzione percepita. Ciò tenuto conto che le mansioni svolte erano superiori a quelle di mere esercitazioni linguistiche indicate nei contratti CEL che aveva sottoscritto.

Nè poteva intendersi come pronuncia sull’appello incidentale la giurisprudenza di legittimità e l’affermazione “Sulla scorta di tali premesse è pertanto infondato l’appello incidentale…”, contenute nella sentenza della Corte d’Appello, atteso che nelle “premesse” vi era solo riferimento alla normativa di cui alla L. n. 63 del 2004, ritenuta non applicabile alla fattispecie, e non alle questioni oggetto dell’appello incidentale.

1.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

La Corte d’Appello afferma che la fattispecie in esame riguarda una lavoratrice che sin dall’inizio è stata assunta quale collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre ai sensi del D.L. n. 120 del 1995, conv. dalla L. n. 236 del 1995, il cui trattamento retributivo è disciplinato dalla contrattazione collettiva di comparto e decentrata.

Non viene, quindi, in rilievo la disciplina dettata, dopo l’intervento della CGUE, per gli ex lettori di lingua madre poi diventati collaboratori esperti linguistici (D.P.R. n. 380 del 1980; D.L. n. 2 del 2004, conv. con modificazioni dalla L. n. 63 del 2004, L. n. 240 del 2010), che riconosceva il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionale all’impegno orario effettivamente assolto, da corrispondere dalla data della prima assunzione come lettore sino all’instaurazione del nuovo rapporto quale collaboratore esperto linguistico.

Quindi, con statuizione sulla quale la ricorrente non si sofferma (pag. 11 della sentenza e relativa nota 1 della sentenza di appello), la Corte d’Appello facendo espresso riferimento a quanto dedotto nell’appello incidentale – in cui come riporta la ricorrente venivano trascritte le risultanze della prova per testi – afferma che l’attività didattica che la H. deduceva di aver sempre svolto (lettura, correzione, esercitazioni, etc.), non coincideva e non costituiva esplicazione di libera docenza e men che meno di ricerca scientifica.

La Corte d’Appello quindi ha affermato la non equiparabilità delle mansioni di collaboratore esperto linguistico a quelle di docente e, con accertamento di fatto ha escluso da parte della lavoratrice lo svolgimento di mansioni di docenza in luogo di quelle di collaboratore esperto linguistico, operando una valutazione non atomistica ma globale delle risultanze istruttorie, nel quadro di una indagine unitaria ed organica.

Tale statuizione trova conferma nei principi enunciati da Cass. n. 18897 del 2019, punto 14.2, che afferma che il legislatore – D.L. n. 2 del 2004, convertito dalla L. n. 63 del 2004, per ottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia del 26.6.2001 in causa C – 212/99 – nell’impedire che il passaggio dal lettorato alla collaborazione linguistica potesse risolversi in una reformatio in peius del livello retributivo raggiunto, dall’altro ha ribadito la specificità propria del collaboratore linguistico, non equiparabile al docente, specificità che giustifica la differenziazione retributiva rispetto a quest’ultimo ed il conferimento del potere alle parti collettive di individuare la retribuzione proporzionata alla qualità e quantità della prestazione, a prescindere dal raffronto con il trattamento economico riservato al personale docente.

La statuizione della Corte d’Appello è dunque assorbente ed incompatibile con la richiesta applicazione del giusto compenso ex art. 36 Cost. e l’adeguamento della retribuzione percepita, rispetto alla quale nella sentenza di secondo grado vi è un consequenziale implicito rigetto.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Assume la lavoratrice di aver chiesto sin dal primo grado di giudizio e in appello l’adeguamento della retribuzione percepita sia per la sproporzione della stessa rispetto a quella percepita dai lavoratori che svolgono mansioni analoghe (personale universitario, professori e ricercatori), sia in considerazione delle mansioni effettivamente svolte.

Quanto al primo profilo manca un qualsivoglia meccanismo di progressione dell’anzianità di servizio e della carriera, non avendo l’Università adottato in merito alcun contratto integrativo. La Corte d’Appello non ha considerato tale fatto decisivo per il giudizio di proporzione ex art. 36 Cost.

Quanto al secondo profilo della qualità e della quantità delle mansioni, essa ricorrente aveva dedotto di avere svolto vera e propria attività didattica autonoma, del tutto equiparabile a quella svolta dai professori e dai ricercatori universitari (sono richiamate le deduzioni svolte nei motivi dell’appello incidentale, già richiamate nel primo motivo del ricorso in esame).

Sussisterebbe, quindi, omessa pronuncia sui suddetti fatti decisivi ai fini dell’accoglimento della domanda di adeguamento ai sensi dell’art. 36 Cost. della retribuzione percepita dalla ricorrente.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Trova, nella specie, applicazione l’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo modificato dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicchè quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perchè non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi.

Questa Corte ha chiarito che il “fatto” ivi considerato è un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (Cass. n. 21152 del 2014).

Il fatto in questione deve essere decisivo: per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza avrebbe condotto a diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass. n. 24035 del 2018).

Nella specie, da un lato, l’omesso esame di un fatto decisivo è dedotto con riferimento alla disciplina contrattuale e alla contrattazione collettiva nazionale e integrativa, che non concretano un fatto nel senso storico-naturalistico di cui ai principi sopra richiamati.

D’altro canto, il dedotto svolgimento di attività didattica equiparabile a quella svolta dai professori e ricercatori universitari, oltre a non integrare “fatto storico” ma ad attenere all’esame delle difese e valutazione delle risultanze istruttorie, è stata esaminata ed esclusa dalla Corte d’Appello, come esposto nella trattazione del primo motivo di ricorso.

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 36 e 3 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume la ricorrente che l’Università non ha adottato alcun contratto integrativo d’Ateneo che riconosca nella struttura retributiva della categoria dei collaboratori esperti linguistici l’anzianità acquisita, come previsto dall’art. 22 del CCNL università del 13 maggio 2003.

Nel CCNL relativo al personale del Comparto Università per il biennio economico 2008-2009, attualmente vigente, e che dovrebbe essere applicato alla lavoratrice in ragione della sentenza di appello, è previsto solo un ridotto aumento annuale fisso, che riguarda la retribuzione base senza alcuna previsione di un meccanismo che tenga conto dell’anzianità di servizio.

Tale circostanza comporta la violazione del principio di adeguatezza e sufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost., nonchè il principio di cui all’art. 3 Cost., atteso che l’anzianità di servizio e la progressione in carriera è garantita dalla contrattazione collettiva sia la personale universitario (professori e ricercatori) che svolge mansioni analoghe e a quelle espletate dalla ricorrente, sia al personale tecnico amministrativo (cui formalmente appartengono i collaboratori esperti linguistici).

3.1. Il motivo è inammissibile in ragione della novità della questione.

La lavoratrice, richiamando anche la disciplina e la giurisprudenza comunitaria, chiede, a prescindere dall’equiparazione del proprio trattamento economico a quello di altre categorie professionali, il riconoscimento di un meccanismo di progressione dell’anzianità di servizio e della carriera, dolendosi della mancanza di un contratto integrativo che riconosca nella struttura retributiva della categoria CEL l’anzianità acquisita.

Tale questione, di cui non è menzione nella sentenza di appello, esula dalla domanda introduttiva del giudizio, come riportata dalla stessa lavoratrice nelle premesse del ricorso (pagg. 1-3 del ricorso per cassazione), e la ricorrente non indica ove la stessa sia stata sottoposta all’esame dei giudici del merito.

In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendurn” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (Cass. 20694 del 2018).

4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 63 del 2004, art. 1 e dell’art. 12 preleggi in relazione al principio di non discriminazione di cui agli artt. 12 e 13 TFUE (già art. 39 e ancor prima art. 48 del Trattato CE), come applicato specificamente ai lettori di madre lingua straniera nelle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 30 maggio 1989 e 2 agosto 1993, cd. Alluè I e II; del 26 giugno 2001; del 18 luglio 2006 e del 15 maggio 2008, cui alla L. n. 63 del 2004 ha dato esecuzione. Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3.

La ricorrente si duole che la sentenza di appello ha escluso l’applicabilità della L. n. 63 del 2004, art. 1 poichè aveva sottoscritto sin dall’inizio contratti come collaboratore esperto linguistico e non quale collaboratore esperto linguistico ex lettore di lingua madre straniera, D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28.

Richiama le sentenze della CGUE del 26 giugno 2001, 18 luglio 2006 e del 15 maggio 2008, e la legislazione di settore, affermando che dalla giurisprudenza Euro unitaria emerge la necessità di un esame della sostanza del rapporto di lavoro e della retribuzione correlata con la conseguenza di una differenza solo nominale e di una identità sostanziale tra i collaboratori esperti linguistici, in precedenza ex lettori D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 e quelli assunti da subito come CEL, per cui anche questi ultimi, come gli ex lettori, hanno diritto ad una ricostruzione dell’anzianità di servizio in base ad un trattamento economico non discriminatorio, con conseguente applicabilità in via analogica, ai sensi dell’art. 12 preleggi, della L. n. 63 del 2004.

5. Il motivo non è fondato.

5.1. Occorre premettere un excursus legislativo e giurisprudenziale della vicenda in cui si inserisce la fattispecie in esame (l’evoluzione del quadro normativo, giurisprudenziale e contrattuale riguardante il rapporto di lavoro instaurato dalle Università italiane con i lettori di madrelingua straniera e, successivamente, con i collaboratori esperti linguistici, ha già costituito esame da parte, tra le altre, di Cass., ordinanze n. 26935 del 2016 e n. 79 del 2017, sentenze n. 6341 del 2019, n. 18897 del 2019).

La vicenda dei lettori di lingua straniera ha inizio con l’entrata in vigore del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28 che, sottraendo il rapporto di lettorato dal regime di diritto pubblico, prevedeva che i rettori potessero assumere, con contratto di diritto privato di durata non superiore all’anno accademico, lettori di madrelingua straniera “in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingue” e stabiliva che le prestazioni ed i corrispettivi dovessero essere determinati dal consiglio di amministrazione dell’università, al quale era imposto, quale limite massimo, il non superamento del livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito.

5.2. Con sentenze del 30 maggio 1989 e del 2 agosto 1993 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ritenne detta normativa contraria all’art. 48 del Trattato, nella parte in cui stabiliva che i contratti tra Università e lettori di lingua straniera non potessero protrarsi oltre l’anno, sicchè il legislatore è intervenuto a disciplinare nuovamente la materia, inizialmente con una serie di decreti legge non convertiti e reiterati (a partire dal D.L. 21 dicembre 1993, n. 530), e poi con il D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni nella L. 21 giugno 1995, n. 236, con la quale sono stati anche fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge non convertiti.

5.3. Con questa disciplina, tuttora vigente, si è stabilito che le Università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, “con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero, per esigenze temporanee, con contratto a tempo determinato” “collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere”.

E’ stato, poi, previsto che l’entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività dovessero essere fissati, “fino alla stipulazione del primo contratto collettivo”, dai consigli di amministrazione delle Università in sede di contrattazione decentrata.

Infine, il legislatore, dopo avere affermato il principio della necessità della selezione pubblica finalizzata alla assunzione, per ottemperare al giudicato della Corte di Giustizia, ha stabilito che dovessero essere assunti prioritariamente “i titolari dei contratti di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28 in servizio nell’anno accademico 1993-1994, nonchè quelli cessati del servizio per scadenza del termine dell’incarico salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto”, precisando che “il personale predetto… conserva i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti”.

5.4. Con la sentenza 26 giugno 2001, in causa C – 212/99, la Corte di Giustizia ha, però, nuovamente censurato lo Stato italiano per non “aver assicurato il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali”.

La Corte, adita dalla Commissione ai sensi dell’art. 226 del Trattato, ha osservato che, pur a fronte di una legislazione nazionale volta a garantire la conservazione dei diritti quesiti, l’esame delle prassi amministrative e contrattuali in essere presso sei università italiane aveva fatto emergere situazioni discriminatorie (punti da 31 a 34), non giustificabili con il richiamo alla autonomia degli enti pubblici interessati. Ha, poi, aggiunto che il principio della necessaria conservazione dei diritti quesiti maturati dagli ex lettori nei rapporti precedenti, diritti garantiti dalla L. n. 230 del 1962 in caso di conversione del contratto a termine, non poteva essere eluso facendo leva sulla non comparabilità delle situazioni a confronto, derivante per gli ex lettori dalla necessità della selezione pubblica. Ciò perchè entrambe le discipline prevedono “allo scopo di tenere in considerazione l’esperienza professionale dei lavoratori, la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato, garantendo la conservazione dei diritti quesiti maturati nell’ambito dei rapporti di lavoro precedenti” (punti 28 e 29).

5.5. Si è avuto successivamente un nuovo intervento del legislatore nazionale che, al fine di dare esecuzione alla sentenza – e con riferimento alle Università italiane ivi considerate – con il D.L. 14 gennaio 2004, n. 2, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 5 marzo 2004 n. 63, ha così disposto: “ai collaboratori linguistici, ex lettori di madrelingua straniera delle Università degli Studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, di Roma La Sapienza e l’Orientale di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi del D.P.R. n. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28, abrogato dal D.L. 21 aprile 1995, n. 120, art. 4, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236, è attribuito, proporzionalmente all’impegno orario assolto, tenendo conto che l’impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l’esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente”.

5.6. Nei confronti della Repubblica Italiana è stata avviata, con ricorso del 4 marzo 2004, una procedura finalizzata all’irrogazione di sanzioni per l’inosservanza di obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, avendo la Commissione delle Comunità Europee ritenuto che l’Italia non avesse dato piena esecuzione alla citata decisione del 26 giugno 2001.

Con sentenza 18 luglio 2006, in causa C-119/04, la Corte di Giustizia CE ha accertato l’inadempimento dei suddetti obblighi, limitatamente alla situazione esistente prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 2 del 2004, escludendone, invece, la permanenza all’esito del nuovo intervento normativo del legislatore nazionale.

Ha ritenuto, infatti, che gli elementi offerti dalla Commissione non consentissero di esprimere un giudizio di inadeguatezza dei parametri utilizzati per la ricostruzione della carriera degli ex lettori, tanto più che il legislatore nazionale aveva fatto salvi i trattamenti più favorevoli (punti da 35 a 39).

5.7. Infine con la L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, il legislatore ha interpretato il citato D.L. n. 2 de 2004, precisando che “in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 26 giugno 2001, nella causa C – 212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all’impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28 sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, art. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest’ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l’importo corrispondente alla differenza tra l’ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato D.L. n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”.

5.8. Anche la norma di interpretazione autentica richiama, al pari del D.L. n. 120 del 1995, art. 4 la contrattazione collettiva di comparto che già con l’art. 51 del CCNL 21.5.1996, previo rinvio alla decretazione di urgenza, aveva compiutamente disciplinato il rapporto intercorrente con i collaboratori esperti linguistici, stabilendone le mansioni, l’orario di lavoro, il trattamento retributivo fondamentale. L’art. 22 del CCNL 15 maggio 2003 aveva, poi, previsto che in sede di contrattazione integrativa di Ateneo sarebbe stata data “applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26.1.2001 nella causa C – 212/99, relativa agli ex lettori di lingua straniera rientranti in tale sentenza, attraverso la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che riconosca l’esperienza acquisita” ed aveva precisato che a tal fine sarebbe stata considerata “come decorrenza iniziale dell’anzianità la data di stipula del primo contratto di lavoro D.P.R. n. 382 del 1980, ex art. 28 e/o come CEL L. n. 236 del 195, ex art. 4 (o precedenti normative)…”.

5.9. Il quadro normativo e contrattuale, sopra delineato nei suoi tratti essenziali, è rimasto immutato con l’entrata in vigore della L. 20 novembre 2017, n. 167 che, all’art. 11, in relazione alla procedura EU Pilot 2079/11/EMPL, avviata dalla Commissione Europea il 22.12.2014, ha previsto uno stanziamento straordinario di fondi, da utilizzare, previa adozione con decreto ministeriale di uno schema tipo di contratto, in sede di contrattazione collettiva integrativa di ateneo, finalizzata “al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l’instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28”.

5.10. Così ripercorso il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre rilevare che come già affermato da questa Corte con la sentenza n. 6341 del 2019 (si v., in particolare punto 16.1.), all’esito di un’ampia ricognizione che ha esaminato le sentenze della Corte di Giustizia richiamate dall’odierna ricorrente e la relativa disciplina legislativa e contrattuale: “ai collaboratori esperti linguistici, sin dalla decretazione d’urgenza non convertita, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla L. n. 236 del 1993, è stato riservato il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto perchè il D.L. n. 530 del 1993, art. 5 aveva stabilito che solo “fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l’entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione delle Università, sentito il Senato Accademico”.

A sua volta la contrattazione collettiva (…) nel disciplinare compiutamente le obbligazioni delle parti, ha considerato le disposizioni dettate in sede di decretazione d’urgenza, prevedendo che, eventuali trattamenti di miglior favore stabiliti nei contratti individuali, sarebbero stati conservati a titolo di trattamento integrativo.

La diversa disciplina dettata dal D.L. n. 2 del 2004 e dalla successiva legge di interpretazione autentica n. 240 del 2010 è applicabile ai soli “collaboratori linguistici ex lettori di madrelingua straniera….già destinatari di contratti stipulati ai sensi del D.P.R. n. 11 luglio 1980 n. 382, art. 28,…” perchè a questi ultimi si riferivano le pronunce della Corte di Giustizia alle quali il legislatore italiano ha inteso ottemperare con detti interventi normativi. Ne discende che il parametro retributivo previsto dalle norme sopra richiamate ai fini della ricostruzione della carriera degli ex lettori, non può essere invocato dai collaboratori esperti linguistici che non abbiano mai rivestito detta qualità e siano stati assunti dalle Università solo a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa”.

Peraltro, occorre puntualizzare che la Corte di Giustizia nella citata sentenza in causa C-212/99 del 26 giugno 2001, cui seguiva il D.L. n. 2 del 2004, raffrontava la L. n. 230 del 1962 e la L. n. 236 del 1995 (che aveva abolito la figura di lettore di lingua straniera sostituendola con quella di collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre, e aveva stabilito per gli ex lettori di lingua straniera un diritto di preferenza nell’assunzione) atteso che “è necessario considerare il contenuto e le finalità di questi due regimi giuridici piuttosto che i loro aspetti formali e le loro modalità”, e affermava che se “i lavoratori beneficiano, in forza della L. n. 230, della ricostruzione della loro carriera per quanto riguarda aumenti salariali, anzianità e versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali fin dalla data della loro prima assunzione, gli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, devono altresì beneficiare di una ricostruzione analoga con effetti a decorrere dalla data della loro prima assunzione”.

Nella specie, la ricorrente è stata assunta da subito come CEL con contratti a termine, di cui il Tribunale e la Corte d’Appello, con statuizioni che esula dal thema decidendum del presente giJclizio di legittimità, hanno sancito la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le conseguenti misure retributive e previdenziali.

Si palesa, pertanto, una fattispecie diversa rispetto a quella degli ex lettori, poi CEL, non venendo in rilievo una transizione da un regime giuridico ad un altro, rispetto alla quale la sentenza CGUE in causa C212/99 ravvisava prassi amministrative e contrattuali che ponevano in rilievo la sussistenza di situazioni di discriminazione.

La fattispecie in esame rinviene la propria specifica disciplina nel D.L. n. 120 del 1995 (L. n. 236 del 1995), che rinvia per il trattamento economico alla contrattazione collettiva, e nella prospettazione della ricorrente non si rinvengono, in ragione di quanto sin qui esposto e dei principi già affermati da questa Corte, concreti elementi di analogia con le vicende su cui si è pronunciata la CGUE e in relazione alle quali veniva adottata la L. n. 63 del 2004.

A sua volta, la previsione introdotta dall’art. 22, comma 3, del CCNL 13 maggio 2003, nel contemplare espressamente, “in sede di contrattazione integrativa di Ateneo verrà data applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26/1/01, nella causa C-212/99 (…) attraverso la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che riconosca l’esperienza acquisita”, ha inteso riferire il contratto integrativo alla sola categoria dei CEL ex lettori, atteso che la richiamata pronuncia della Corte di Giustizia aveva censurato lo Stato italiano per non aver assicurato il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici.

6. Il ricorso deve essere rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore della sola Università degli Studi di Catania, atteso la mancanza di attività difensiva da parte dell’INPS.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’università delle spese di giudizio che liquida in Euro 5.500,00, per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

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