Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28501 del 22/12/2011
Cassazione civile sez. lav., 22/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28501
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.
GUARINO SALVATORE PAOLO, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro
tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 382/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del
12.3.09, depositata il 14/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Potenza rigettava la domanda proposta da M.D. nei confronti del Ministero dell’Economia per ottenere le somme dovute a titolo di controvalore delle cd. concessioni di viaggio fruite all’atto del suo trasferimento dalle Ferrovie dello Stato. Avverso tale sentenza il soccombente ricorre in cassazione con due motivi. Resiste con controricorso il Ministero.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè è oramai ius receptum nella giurisprudenza della Cassazione il principio secondo il quale, con riferimento al trattamento economico dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, a norma del D.M. n. 73 del 1987, art. 8, i dipendenti transitati in mobilità conservano il diritto alle “concessioni di viaggio” solo se siano transitati senza soluzione di continuità verso altra amministrazione dello Stato e abbiano, al momento del transito, già maturato il diritto a pensione;
Infatti la ultima sentenza in materia (Cass. n. 17094 del 21/07/2010), ha statuito: “Con riferimento al trattamento economico del personale delle Ferrovie dello Stato, a norma del D.M. n. 73 del 1987, art. 8 i dipendenti transitati in mobilità conservano il diritto alle concessioni di viaggio solo se siano passati senza soluzione di continuità verso altra amministrazione dello Stato ed abbiano, al momento del transito, già maturato il diritto a pensione; in tal caso l’anzianità di servizio effettivo di venti anni è requisito indispensabile per la maturazione del diritto alla pensione atteso che il passaggio volontario ad altra amministrazione dello Stato, non determinando soluzione di continuità nell’unico rapporto di impiego, non è assimilabile ad alcuna delle ipotesi previste dal D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 219 (tutte riguardanti la risoluzione del rapporto di lavoro) e che, pertanto, non è sufficiente, per la maturazione del diritto, l’anzianità di servizio decennale prevista dal citato art. 219, comma 5”;
In tali casi, si è affermato, l’anzianità di servizio effettivo di venti anni è requisito indispensabile per la maturazione del diritto a pensione, atteso che il passaggio volontario ad altra amministrazione dello Stato, non determinando soluzioni di continuità nell’unico rapporto di impiego, non è assimilabile ad alcuna delle ipotesi previste dal D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 219 (tutte riferentesi alla risoluzione del rapporto di lavoro) e che, pertanto, non è sufficiente, per la maturazione del diritto, l’anzianità di servizio decennale prevista dal citato art. 219, comma 5 (Cass. n. 17094 del 21/07/2010, Cass. 3 dicembre 1997 n. 12286, Cass. 6 marzo 1999 n. 1916, Cass. 22 maggio 2000 n. 6663, Cass. 26 luglio 2000 n. 9819 e Cass. 18 aprile 2002 n. 5590);
Il principio in questione trova il suo presupposto, condiviso da questo Collegio, nella considerazione che con la c.d. mobilità volontaria si ha un fenomeno di mutamento del solo elemento soggettivo del rapporto di lavoro, subentrando un diverso datore di lavoro a quello originario – con il quale il rapporto di lavoro naturalmente cessa – in virtù di una vicenda di successione a titolo particolare in un rapporto che non subisce soluzione di continuità.
Pertanto non essendo contestato che all’atto del passaggio ex D.C.P.M. del resistente ad altra Amministrazione il lavoratore non aveva perfezionato il diritto al trattamento pensionistico – presupposto per il riconoscimento del beneficio in questione – non poteva essergli riconosciuto il mantenimento di detto beneficio;
Quanto precede vale ai fini della soluzione nel merito della controversia, mentre è inammissibile il primo motivo, giacchè, nonostante la rilevata indeterminatezza della domanda, la sentenza impugnata ne ha esaminato comunque la fondatezza.
Il ricorso va quindi rigettato, le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore del Ministero liquidate in Euro duemila/00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011