Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28501 del 08/11/2018

Cassazione civile sez. III, 08/11/2018, (ud. 10/04/2018, dep. 08/11/2018), n.28501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVIERI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28307-2015 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ERCOLANO 5,

presso lo studio dell’avvocato MARCO GAETANO MALARA, rappresentato e

difeso dall’avvocato RAFFAELE MASCIANTONIO giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.P.D.P.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 416/2015 del TRIBUNALE di LANCIANO, depositata

il 19/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/04/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato RAFFAELE MASCIANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza penale del 4 novembre 2008, Giudice di Pace di Lanciano affermava la penale responsabilità di D.P.D.P.D. per il reato previsto dall’art. 595 c.p. in danno di T.M., operatore dell’ospedale di (OMISSIS) per aver indirizzato un esposto in data 26 febbraio 2005 al Direttore Generale, al Capo del personale e al Direttore Sanitario della Asl di Lanciano e di Vasto, contenete una serie di circostanze ritenute diffamatorie. In particolare, secondo l’esposto, il T. avrebbe ottenuto la dispensa e la non idoneità al servizio in quanto colpito da infarto, era adibito al trasporto di esami dei pazienti ricoverati nonostante fosse stato sospeso anche da questo servizio, era inquadrato in una categoria superiore ad altri dipendenti con qualifica di commesso, ricattava la responsabile del servizio tecnico comunale e il direttore amministrativo del presidio, truffava l’azienda sanitaria conseguendo il corrispettivo di ore straordinarie non effettuate ed era in possesso delle chiavi degli uffici.

2. Il Tribunale di Lanciano, con sentenza del 7 ottobre 2010, assolveva D.P.D.P.D. dal reato ascrittogli per avere agito nell’esercizio di un diritto. Avverso tale decisione la parte civile, T.M., proponeva ricorso per cassazione lamentando plurimi profili di illegittimità della motivazione.

3. La Corte di Cassazione, con sentenza del 26 aprile 2013 n. 18690 riteneva fondato il ricorso rilevando che la condotta può ritenersi scriminata se ricorre la ragionevole convinzione, nell’agente, che i fatti denunciati sono veri. Nel caso di specie il Tribunale non aveva confutato adeguatamente le argomentazioni poste a sostegno della sentenza del Giudice di Pace il quale aveva espressamente escluso tale profilo sulla base delle risultanze processuali.

4. Il Tribunale di Lanciano, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza penale ai sensi dell’art. 622 c.p.p., rigettava la domanda proposta nei confronti di D.P. per il risarcimento dei danni. In particolare, il Tribunale rilevava che D.P.D.P.D. era stato assolto per aver commesso il fatto nell’esercizio di una facoltà legittima e riteneva tale accertamento del giudice penale vincolante anche ai fini della domanda risarcitoria, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., così pervenendo al rigetto della domanda di T..

5. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione T.M. sulla base di due motivi illustrati da memorie ex art. 380 bis c.p.c. Con ordinanza interlocutoria n. 2569 del 31 gennaio 2017 la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazionerinviava la trattazione del procedimento alla pubblica udienza della terza sezione civile.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione delle norme che disciplinano il giudizio di rinvio, nonchè degli artt. 622 e 652 c.p.p., nonchè per omesso esame della controversia ai fini della responsabilità civile, nei limiti tracciati dal giudicato penale, oltre alla violazione dell’art. 112 c.p.c. civile per ultrapetizione.

2. Con il secondo motivo si duole dell’error in procedendo nel quale sarebbe incorso il Tribunale di Lanciano per avere qualificato la domanda del T. quale autonoma richiesta risarcitoria con conseguente omesso esame dell’accertamento demandatogli dalla Corte di Cassazione con la sentenza rescindente.

3. Entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte. Preliminarmente è infondata la prima censura nella parte in cui si prospetta un vizio di ultrapetizione ex art. art. 112 c.p.c. poichè il giudicato oggetto della decisione impugnata non è riferito all’accertamento dei fatti materiali, ma solo quale preclusione a fini processuali.

4. Il Tribunale di Lanciano con atto di riassunzione, era stato richiamato ad accertare in sede di rinvio ai sensi dell’art. 622 c.p.p. se, sulla base delle prove acquisite nel corso del processo penale, il comportamento di D.P.D.P.D. potesse essere giustificato dall’esercizio del diritto di critica, ai sensi dell’art. 51 c.p. La Corte di Cassazione, in sede penale, dava atto che il giudice di prime cure aveva motivato la decisione in base al principio secondo cui la condanna della condotta consistita nel riportare fatti pregiudizievoli e comunicare tali circostanze al superiore gerarchico del soggetto al quale quegli eventi venivano attribuiti ( T.M.) è discriminata solo ove sussista, nel soggetto agente ( D.P.D.P.D.), una ragionevole convinzione che i fatti siano veri.

5. Il primo giudice escludeva tale presupposto poichè quella consapevolezza risultava in contrasto con le risultanze processuali. Sulla base di tali elementi la Corte di Cassazione penale rilevava che il Tribunale aveva omesso di motivare, al fine di confutare puntualmente gli argomenti posti a sostegno della decisione di primo grado, senza considerare in che misura D.P. potesse essere ragionevolmente convinto della sostanziale veridicità dell’attribuzione al T. di comportamenti, quali le pressioni esercitate sui dirigenti della struttura amministrativa e lo svolgimento di lavoro straordinario non autorizzato, la cui reale esistenza non risultava confermata dagli elementi probatori acquisiti. Aggiungeva, la Corte di legittimità, che l’affermazione della buona fede di D.P.D. nel denunciare l’inidoneità di T. allo svolgimento del lavoro non era stata verificata con riferimento al dato specifico del contenuto dei verbali della Commissione medica relativi alla parziale attitudine di T. a compiere servizi, come quello di corriere, suscettibili di protrarsi oltre il tempo ordinario di lavoro.

6. In sostanza, il Tribunale di Lanciano avrebbe dovuto verificare, con valutazione in fatto riferita al caso concreto, se D.P.D.P.D. potesse essere ragionevolmente convinto della veridicità dell’attribuzione a T. dei comportamenti oggetto dell’esposto del 26 febbraio 2005 rimesso ai superiori gerarchici dello stesso.

7. E’ evidente che l’azione proposta da T.M. costituiva la prosecuzione di quella fatta valere in sede penale con la costituzione di parte civile, rispetto alla quale vi era stata rituale riassunzione davanti al giudice civile competente in grado di appello ai sensi dell’art. 622 c.p.p. Pertanto, non trova applicazione il disposto dell’art. 652 c.p.p., poichè il giudice del rinvio è vincolato alla decisione adottata dalla Corte di Cassazione in sede penale. Diversamente opinando le valutazioni richieste al giudice civile ai sensi dell’art. 622 c.p.p. risulterebbero sempre eluse dall’esistenza di un giudicato penale di assoluzione per i casi previsti dall’art. 652 cit. codice.

8. Occorre prendere le mosse dalla considerazione secondo cui, sia nel vigore dell’art. 541 c.p.p. del 1930 sia in base al vigente art. 622 c.p.p., la sentenza penale assolutoria della responsabilità penale dell’imputato, con rinvio al giudice civile per la decisione sul risarcimento del danno, determina la separazione del rapporto penale da quello civile, sul quale non ha effetti il giudicato penale. (Sez. 3, Sentenza n. 11936 del 22/05/2006, Rv. 591088 01)

9. A seguito della riforma c.p.p. approvata con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 è venuto meno il primato della giurisdizione penale sulle altre giurisdizioni, essendo stata eliminata la norma che imponeva la pregiudizialità necessaria della definizione del procedimento penale (art. 3 c.p. codice abrogato; art. 295 c.p.c. testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 353 del 1990), trovando applicazione, essendo regolati i rapporti tra la giurisdizione penale e quella civile dal “principio della reciproca indipendenza dell’azione penale e di quella civile”, con la conseguenza che, qualora una sentenza di assoluzione dell’imputato venga impugnata dalla sola parte civile ex art. 576 c.p.p. può aversi un giudicato di assoluzione agli effetti penali e una decisione di condanna agli effetti civili (Corte Sez. U, Sentenza n. 1768 del 26/01/2011 che ravvisa nella disciplina dei limiti oggettivi di efficacia extrapenale del giudicato di assoluzione o di condanna contenuta nelle disposizioni di cui agli artt. 651,652,653 e 654 c.p.p. un’eccezione al principio dell’autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, non essendo applicabili tali norme, in via analogica, oltre i casi espressamente previsti). In applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale (Corte Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013).

10. Il vincolo del giudicato penale di assoluzione ex art. 652 c.p.p. che opera nei giudizi civili di risarcimento danno e di restituzione “quanto all’accertamento che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima” non spiega efficacia in relazione all’azione civile proposta nel giudizio penale, come emerge dal combinato disposto dagli artt. 576 e 622 c.p.p. che consentono alla parte civile di proseguire comunque il giudizio (in caso di sentenza penale di assoluzione perchè il fatto non sussiste, pur se divenuta irrevocabile), pur se ai soli effetti civili (“Fermi gli effetti penali della sentenza.”: art. 652 c.p.p.), impugnando la sentenza penale anche in ordine all’accertamento di responsabilità dell’imputato (e non soltanto in caso di formula assolutoria “perchè il fatto non costituisce reato”, nelle ipotesi in cui non vi sia coincidenza dell’elemento soggettivo tra fattispecie penale ed illecito civile, ma anche quando tale coincidenza sussista o il giudice penale abbia ritenuto che l’imputato non ha commesso il fatto o che il fatto non sussiste) al fine di pervenire ad una diversa valutazione dei fatti volta all’affermazione della responsabilità civile “ai soli effetti della condanna risarcitoria” (Sez. 3, Sentenza n. 3083 del 18/10/2016 Ud. – dep. 23/01/2017).

11. Va ribadito, infatti, che in materia di rapporti tra processo penale e civile, la sentenza di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato, passata in giudicato, non esplica alcuna efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, anche quando lo stesso si svolga nelle forme del giudizio di rinvio conseguente a quello penale, ex art. 622 c.p.p, giacchè rispetto ad esso – sebbene regolato dagli artt. 392-394 c.p.c. – non è ipotizzabile un vincolo paragonabile a quello derivante dall’enunciazione del principio di diritto ex art. 384 c.p.c., comma 2, (Sez. 3 -, Sentenza n. 9358 del 12/04/2017, Rv. 644002 – 01).

12. Poichè il Tribunale in sede di appello ha collegato il rigetto della domanda al mero presupposto del giudicato di accertamento negativo della penale responsabilità dell’imputato, compiuto dal giudice penale, senza indagare invece, alla stregua del materiale probatorio acquisito al giudizio e dei motivi di gravame dedotti dalla parte civile, se dovesse in concreto pervenirsi ad un differente esito dell’accertamento della responsabilità civile, secondo il principio di autonomia del giudizio penale e di quello civile predicato dall’art. 622 c.p.p., il primo ed il secondo motivo debbono essere accolti.

13. Quanto al secondo motivo, va solo aggiunto che il giudizio di rinvio davanti al giudice civile designato, che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla Corte di Cassazione in sede penale, ai sensi dell’art. 622 c.p.p. del 1989, è da considerarsi come un giudizio civile di rinvio del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio espressa dall’art. 392 c.p.c. e ss. (Sez. 3, Sentenza n. 17457 del 09/08/2007, Rv. 600508 – 01).

14. In definitiva, poichè il giudice di appello non ha operato alcuna delle verifiche richieste dalla Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 18690 del 26 aprile 2013 il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguente cassazione della statuizione impugnata e rinvio della causa al Tribunale, quale giudice di appello, che provvederà, attenendosi al principio sopra enunciato, ad effettuare l’accertamento in questione così come già richiesto dalla sentenza penale di questa Corte di Cassazione.

15. Il Tribunale, nello specifico, verificherà in che misura il D.P. potesse essere ragionevolmente convinto della sostanziale veridicità dell’attribuzione al T. di comportamenti, quali le pressioni esercitate sui dirigenti della struttura amministrativa e lo svolgimento di lavoro straordinario non autorizzato. L’affermazione della buona fede del D.P. nel denunciare l’inidoneità del T. allo svolgimento del lavoro dovrà essere verificata, in fatto, con riferimento al dato specifico del contenuto dei citati verbali della Commissione medica sulla (quanto meno parziale) attitudine del predetto ad effettuare servizi, come quello di corriere, suscettibili di protrarsi oltre il tempo ordinario.

16. Ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che, in forza della decisione preliminare in ordine alla sussistenza di un giudicato ex art. 622 c.p.p., non sono stati esaminati i presupposti fondamentali e decisivi dell’azione che dovranno evidentemente essere presi in esame il giudice di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, davanti al Tribunale di Lanciano in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

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