Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28500 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.P. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 190/2008 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO

del 13.6.08, depositata il 09/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.P., dipendente del Ministero della Giustizia, chiese e ottenne dal Tribunale di Campobasso, nei confronti dell’Amministrazione datrice di lavoro, decreto ingiuntivo relativo alle somme trattenutegli in busta paga a titolo di contributi previdenziali in pendenza della sospensione del loro versamento per effetto della normativa emergenziale successiva al sisma che aveva colpito il Molise nell’anno 2002 (O.P.C.M. n. 3253 del 2002 e successive ordinanze di integrazione e proroga). Il Tribunale di Campobasso rigettò l’opposizione svolta dalla parte ingiunta (la quale aveva sostenuto l’applicabilità della normativa di riferimento ai soli datori di lavoro privati) e la Corte d’Appello di Campobasso rigettò l’impugnazione proposta dall’Amministrazione.

Avverso detta sentenza la suddetta Amministrazione propone ricorso.

Il dipendente è rimasto intimato.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta in fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili.

E’ stato infatti già deciso (tra le tante Cass. n. 4526 del 24/02/2011) che “L’O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253, art. 7, comma 1, – che prevede la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 – va interpretato alla stregua del disposto del D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. 6 dicembre 2006, n. 290 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, essendo finalizzata la disciplina alla liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali e non anche all’incremento delle retribuzioni dei pubblici dipendenti”.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata.

Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con l’accoglimento della opposizione spiegata dal Ministero avverso il decreto ingiuntivo. Le spese di tutti i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione del Ministero al decreto ingiuntivo chiesto dall’intimato. Condanna il soccombente al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio, liquidate per il primo grado in Euro trecentoquaranta/00 (duecentoquarantacinque/00 onorari e settantacinque/00 diritti), per il secondo grado in Euro trecentocinquantacinque/00 (trecentotrentacinque/00 onorari e settantacinque/00 diritti) e per il presente giudizio in Euro centonovantacinque/00 per onorari e venti/00 per esborsi, oltre accessori di legge per ciascuna liquidazione.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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