Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28500 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/11/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 06/11/2019), n.28500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25906-2015 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 2

presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, FRANCO RAIMONDO

BOCCIA, ROBERTO ROMEI, ENZO MORRICO, che la rappresentano e

difendono;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIO CESARE

94, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE CARDILLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO MORO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/05/2015 R.G.N. 6074/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/06/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per: rimessione alle SS.UU., in

subordine rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati ARTURO MARESCA e ROBERTO ROMEI.

udito l’Avvocato RAFFAELE CARDILLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 5 maggio 2015, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato Telecom Italia Spa al pagamento in favore di C.L. della somma di Euro 31.627,30, oltre accessori e spese, maturata dal settembre 2011 al gennaio 2013, successivamente alla sentenza del 2010 con cui era stata dichiarata l’inefficacia della cessione del suo contratto di lavoro in relazione al trasferimento di ramo d’azienda avvenuto in favore della MP Facility Spa; tale importo rappresentava la differenza tra quanto percepito dalla lavoratrice presso la società cessionaria, ove era stata collocata in CIG a zero ore e le retribuzioni che avrebbe dovuto percepire da Telecom.

2. La Corte territoriale ha escluso – per quanto qui interessa – che la transazione a chiusura del rapporto di lavoro con MP Facility Spa producesse effetto nel rapporto di lavoro con la cedente, anche perchè nella conciliazione era espressamente specificato che la stessa non pregiudicava “le questioni riferite al rapporto di lavoro con Telecom Italia Spa”; ha altresì escluso che gli importi percepiti dalla lavoratrice a titolo di incentivo all’esodo, quindi quale controprestazione rispetto al consenso prestato alla risoluzione anticipata dal rapporto, potessero essere detratti da somme erogate in relazione alle retribuzioni perdute nel periodo precedente la cessazione del rapporto stesso.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Telecom Italia Spa con due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.; ha resistito con controricorso la C..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 e 2126 c.c.” sostenendo che “la transazione intervenuta con MP Facility ha fatto cessare l’unico rapporto di lavoro di cui era titolare la sig.ra C. la quale dunque non ha più diritto a percepire alcunchè da parte di Telecom”.

Il motivo è infondato.

Infatti questa Corte ha affermato che “accertata la nullità della cessione del rapporto, il rapporto con il cessionario è instaurato in via di mero fatto e le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il solo cedente” (in termini: Cass. n. 5998 del 2018; in senso conforme, tra le altre, Cass. n. 13485 del 2014; Cass. n. 17736 del 2016; Cass. n. 2281 del 2018).

Inoltre nella specie non viene neanche adeguatamente censurata l’autonoma ragione della decisione secondo cui la transazione espressamente prevedeva essere fatti salvi i diritti relativi al rapporto di lavoro con Telecom.

2. Con il secondo motivo si denuncia, subordinatamente, violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1227,1223,1256,1453 e 1463 c.c. “nella parte in cui la sentenza non ha detratto, a titolo di aliunde perceptum, le somme corrisposte in favore della sig.ra C. in ragione del verbale di transazione sottoscritto con MP Facility”.

La censura non può trovare accoglimento.

La questione della natura dei crediti vantati dalla lavoratrice per effetto del mancato ripristino del rapporto di lavoro da parte di Telecom Italia Spa, nonostante la sentenza di accertamento della illegittimità della cessione del ramo d’azienda (cui era addetta) a MP Facility Spa, con decorrenza dalla messa in mora, trova soluzione nel senso della natura retributiva e non più risarcitoria (come invece secondo un indirizzo precedente: Cass. 17 luglio 2008 n. 19740; Cass. 9 settembre 2014 n. 18955; Cass. 25 giugno 2018, n. 16694) sulla scorta dell’insegnamento posto recentemente dalle Sezioni unite civili di questa Corte (sent. 7 febbraio 2018, n. 2990)

Come noto detta pronuncia ha sancito il seguente testuale principio di diritto: “in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l’illegittimità e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni,…, a decorrere dalla messa in mora”.

A tale indirizzo è stato riconosciuto valore di diritto vivente sopravvenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza 28 febbraio 2019, n. 29, anche avuto riguardo alla fattispecie della cessione del ramo d’azienda. Infatti la Corte d’Appello di Roma, sezione lavoro, con ordinanza di rimessione del 2 ottobre 2017, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del “combinato disposto” degli artt. 1206,1207 e 1217 c.c., in riferimento agli artt. 3,24,111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, censurando le citate disposizioni sulla mora del creditore, sul presupposto che limitassero la tutela del lavoratore ceduto secondo l’interpretazione giurisprudenziale all’epoca accreditata – al risarcimento del danno, anche dopo la sentenza che avesse accertato l’illegittimità o l’inefficacia del trasferimento d’azienda. La Corte costituzionale ha preso atto (al p.to 6.3. del Considerato in diritto) “che l’indirizzo interpretativo, indicato come diritto vivente allorchè sono state proposte le questioni di legittimità costituzionale, risulta disatteso dalla suddetta pronuncia delle Sezioni unite, successiva all’ordinanza di rimessione. Tale pronuncia mira a ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della mora del creditore nel rapporto di lavoro e consente di risolvere in via interpretativa i dubbi di costituzionalità prospettati”. Dalla “qualificazione retributiva dell’obbligazione del datore di lavoro moroso” il Giudice delle leggi ha tratto la conseguenza di “privare di fondamento,…, le questioni di legittimità costituzionale insorte sulla base di un’interpretazione di segno antitetico”.

Pertanto, una volta sancita la natura retributiva delle somme da erogarsi dal cedente inadempiente al comando giudiziale ed escluso che la richiesta di pagamento del lavoratore abbia titolo risarcitorio, non trova applicazione il principio della compensatio lucri cum damno su cui si fonda la detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento e, quindi, di detraibilità di somme percepite a titolo di incentivo all’esodo non è dato parlare.

Nella specie non vi è neanche questione di efficacia estintiva del pagamento del terzo perchè la somma richiesta è relativa alla differenza tra quanto percepito dalla C. presso la società cessionaria, ove era stata collocata in CIG a zero ore, e le retribuzioni che avrebbe dovuto percepire da Telecom.

3. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA