Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2850 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2850 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 164-2015 proposto da:
AUTOSOI F. SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 76, presso lo studio
dell’avvocato MARCO SELVAGGI, rappresentata e difesa
dall’avvocato SERGIO BALLARINI;
– ricorrente contro

ARDUINI SUSANNA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della COR1E di
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’ ALESSANDRO
ISALBERTI;
– con troricorren te –

avverso la sentenza n. 958/2014 del TRIBUNALE di VERONA,
depositata il 29/04/2014;

Data pubblicazione: 06/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.
RITENUTO IN FATTO
Susanna Arduini agiva innanzi al giudice di pace di Verona
per la condanna della Autosole s.r.l. alla restituzione del
doppio della caparra versata, lamentando l’inadempimento

valore di C 10.450,00. Precisava, al riguardo, che la società
convenuta si era limitata a restituire solo l’importo della
caparra versata, pari a C 1.000,00, per cui chiedeva il
pagamento di altri C 1.000,00.
Resistendo la Autosole, che deduceva la nullità del contratto
per impossibilità originaria dell’oggetto negoziato
(un’autovettura non più in produzione), il giudice di pace
accoglieva la domanda, condannando la società convenuta al
pagamento dell’ulteriore importo di C 1.000,00, ai sensi
dell’art. 1385 c.c.
L’appello proposto dalla Autosole s.r.l. era dichiarato
inammissibile dal Tribunale di Verona con sentenza n. 958/14,
in considerazione del valore della domanda, inferiore a C
1.500,00.
La cassazione di tale sentenza è chiesta dalla Autosole s.r.l.
in base ad un unico motivo.
Resiste con controricorso Susanna Arduini.
Su proposta d’accoglimento del ricorso formulata dal consigliere
relatore, il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art.
380-bis c.p.c., modificato, a decorrere dal 30 ottobre 2016,
dall’art. 1-bis, comma 1, lett. e), D.L. 31 agosto 2016, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
La parte controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO

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della società convenuta nella vendita di un’autovettura del

1. – L’unico motivo di ricorso deduce la violazione degli artt.
113 e 339, 3 0 comma, c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360
c.p.c., in quanto l’art. 12 c.p.c., in relazione al quale il valore
della causa relativa ad un rapporto obbligatorio si determina in
relazione alla parte del rapporto che sia in contestazione,
subisce deroga allorché il giudice sia chiamato a decidere con

2. – Il motivo è manifestamente fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema
di competenza per valore, l’art. 12, primo comma, c.p.c. secondo il quale “il valore delle cause relative all’esistenza, alla
validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio
si determina in base a quella parte del rapporto che è in
contestazione” – subisce deroga nell’ipotesi in cui il giudice sia
chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni
relative all’esistenza o alla validità del rapporto, che va,
pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della
determinazione del valore della causa (Cass. nn. 2737/12,
21529/04 e 8958/98).
Nella specie, poiché la difesa della Autosole si basa sulla
deduzione d’una causa di nullità del contratto, su cui il giudice
di merito è chiamato a decidere con efficacia di giudicato
trattandosi di questione pregiudiziale in senso logico, il valore
della controversia va determinato avendo riguardo al valore
dell’intero rapporto contrattuale, che è di C 10.450,00.
La sentenza di primo grado, pertanto, era appellabile.
3. – Di nessun fondamento la replica di cui alla memoria
parte controricorrente.
Il dedotto giudicato interno sulla fissazione del valore della
causa in C 1.000,00 avrebbe potuto configurarsi solo se il
giudice di primo grado avesse deciso la relativa questione. Il
che non è avvenuto, come del resto anche la stessa sentenza
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efficacia di giudicato sull’esistenza del contratto.

d’appello afferma espressis verbis nell’escludere l’applicabilità
del principio di apparenza (v. pag. 5 della sentenza
impugnata).
3. – La pronuncia impugnata va, dunque, cassata con rinvio
al Tribunale di Verona, in persona di diverso magistrato, il
quale deciderà l’appello (trattandosi di rinvio c.d. restitutorio)

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata
con rinvio al Tribunale di Verona, in persona di diverso
magistrato, il quale provvederà anche sulle spese di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il
16.11.2017.
Il Presidente
dr. Stefano Petitti
,RA-\

e provvederà anche sulle spese di cassazione.

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