Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 285 del 12/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/01/2010, (ud. 27/11/2009, dep. 12/01/2010), n.285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M.I.E.T.I. s.n.c. di Provasi Paolo e C, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, p.le Belle Arti,

n. 6, presso l’Avvocato Loreto Chiola Antonello, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Russo Luigi per procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro

p.t., e Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t.,

domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che li rappresenta e difende secondo la legge;

– controricorrenti –

E sul ricorso incidentale n. 22651/05 R.G. proposto da:

Ministero dell’economia e delle finanze e Agenzia delle entrate, come

sopra rappresentati, domiciliati e difesi;

– ricorrenti incidentali –

contro

S.M.I.E.T.I. s.n.c. di Provasi Paolo e C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 83/02/03 della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia e Romagna, depositata il 15.6.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 27.11.2009 dal relatore Cons. Dott. MAGNO Giuseppe Vito

Antonio;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- La ditta S.M.I.E.T.I. s.n.c. di Provasi Paolo e C. ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe che, rigettando l’appello di essa contribuente, conferma la sentenza n. 606/01/2000 della commissione tributaria provinciale di Ferrara, che ne aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di mora, notificato il 4.10.1999 dal competente ufficio in conseguenza della revoca del provvedimento di sospensione della riscossione di sanzioni connesse ad omesso versamento dell’IVA nel dicembre 1991.

1.2.- Gli intimati ministero dell’economia e delle finanze e agenzia delle entrate resistono mediante controricorso e propongono ricorso incidentale, con un solo motivo, senza replica da parte della contribuente.

2.- Questioni pregiudiziali.

2.1.- Il ricorso per Cassazione proposto nei confronti dei ministero dell’economia e delle finanze, il controricorso ed il ricorso incidentale proposti dallo stesso ministero debbono essere dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione processuale, dal momento che detto ministero – cui e’ succeduta l’agenzia delle entrate, a far data dal 1.1.2001, anteriore a quella di deposito dell’atto d’appello (24.1.2002) – s’intende tacitamente estromesso dal relativo giudizio, svoltosi nei soli confronti dell’agenzia delle entrate, ufficio di Ferrara (Cass. n. 9004/2007).

2.2.- Le relative spese debbono essere interamente compensate fra le parti, per reciproca soccombenza.

2.3.- Il ricorso proposto nei confronti dell’agenzia delle entrate ed il ricorso incidentale proposto da detta agenzia debbono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome diretti contro la stessa sentenza.

3.- Motivi dei ricorsi.

3.1.- La societa’ ricorrente principale censura la sentenza impugnata:

3.1.1.- col primo motivo, per violazione e falsa applicazione del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 19 bis, comma 5 bis, convertito con modificazioni nella L. 22 marzo 1995, n. 85; e per motivazione insufficiente e contraddittoria, sul punto in cui ritiene non applicabile la sanatoria concessa dalla disposizione di legge citata ai provvedimenti sanzionatori definitivi e iscritti a ruolo;

3.1.2.- col secondo motivo, per motivazione assente, insufficiente e comunque contraddittoria, per avere, nella stessa materia, interpretato la norma citata nel senso suddetto, respingendo le argomentazioni di essa appellante senza alcuna motivazione.

3.2.- Col ricorso incidentale, contenente un unico motivo di censura, l’agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 19 nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sul punto in cui la commissione regionale ritiene ammissibile l’impugnazione di una comunicazione di revoca del provvedimento di sospensione della riscossione, ravvisando in tale comunicazione un diniego di sgravio della sanzione, senza peraltro considerare che l’avviso di mora era stato inammissibilmente impugnato per motivi che non si riferivano a vizi dello stesso atto.

4.- Decisione.

4.1.- Il ricorso principale e’ fondato, nei termini di ragione di seguito espressi, e deve essere accolto; il ricorso incidentale condizionato e’ infondato e deve essere rigettato. In relazione al ricorso accolto, la sentenza impugnata deve essere annullata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, mediante accoglimento del ricorso introduttivo della lite.

4.2.- Le spese dell’intero giudizio debbono essere interamente compensate fra le parti per giusti motivi, ravvisati nella particolare complessita’ e, per certi aspetti, novita’ delle questioni trattate.

5.- Motivi della decisione.

5.1.- I due motivi del ricorso principale, riguardanti la medesima questione (sgravio di sanzioni applicate con provvedimento divenuto definitivo prima dell’entrata in vigore della norma di esenzione) sotto distinti profili di violazione di legge e di preteso vizio della motivazione, debbono essere accolti, previo esame congiunto, perche’ sostanzialmente fondati.

5.1.1.- La commissione regionale annota che il provvedimento sanzionatorio – emesso ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 44 per mancato versamento integrale dell’IVA dovuta nei mese di dicembre 1991 – era divenuto definitivo, per mancata opposizione, il 7.12.1994, cioe’ in epoca precedente l’entrata in vigore del D.L. n. 41 del 1995 (convertito nella L. n. 85 del 1995), il cui art. 19bis, comma 5 bis, dispone, per cio’ che ora interessa, quanto segue: “Le sanzioni amministrative previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 44… non si applicano ai contribuenti… che hanno provveduto entro il 30 giugno 1996 termine cosi’ fissato dal D.L. 8 agosto 1996, n. 437, art. 1, comma 2 convertito con modificazioni nella L. 24 ottobre 1996, n. 556 al pagamento delle imposte e delle ritenute dovute a tale data risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale e’ scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data del 17 agosto 1996”, termine cosi’ fissato dal D.L. n. 437 del 1996, art. 1, comma 2.

5.1.2.- Ritiene pertanto il giudicante a quo che l’istanza di sgravio della sanzione, presentata dalla contribuente nell’ottobre 1996, non potesse trovare accoglimento (“appare ininfluente rispetto alla pretesa erariale di cui si discute”), sia perche’ “La sanatoria invocata… trova applicazione solo per quelle infrazioni che, alla data del 24 febbraio 1995 di entrata in vigore del D.L. cit., n.d.r., non risultavano definitivamente accertate”; sia perche’ “lo sgravio della sanzione iscritta a ruolo e’ previsto solo quando il ruolo…

non e’ stato preceduto da un atto sanzionatorio autonomamente impugnabile”: con evidente riferimento al fatto che, nel caso di specie, l’avviso d’irrogazione di sanzioni notificato il giorno 8.10.1994 non era stato impugnato (come, d’altronde, non lo era stata la successiva cartella esattoriale).

5.1.3.- Tanto premesso, la ricorrente principale ha ragione di lamentare che la sentenza impugnata non spiega le ragioni per cui afferma che un provvedimento sanzionatorio definitivo debba essere escluso dalla possibilita’ di sgravio concessa con la disposizione citata, ne’ indica la norma o il principio giuridico, in virtu’ dei quali sia giustificata tale esclusione.

5.1.4.- A simile carenza di motivazione sopperirebbe questo collegio, nell’esercizio del potere di correzione conferitogli dall’art. 384 c.p.c., comma 2, se il dispositivo fosse conforme al diritto; ma cosi’ non e’.

In effetti, la norma applicabile, citata per esteso al par. 5.1.1 (nelle parti che interessano), impone agli uffici delle imposte di provvedere, su istanza dell’interessato, allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo, alle sole condizioni che queste non fossero state ancora pagate alla data del 17 agosto 1996 e che il contribuente istante avesse provveduto, entro il 30 giugno 1996, al pagamento delle imposte e delle ritenute dovute a tale data:

circostanze che, nella specie, non sono contestate.

5.1.5.- D’altra parte, non risulta l’esistenza di un generale principio normativo che imponga, sul piano interpretativo della disposizione agevolativa in parola, di escludere a priori una volonta’ del legislatore di esonerare il contribuente, in tutto o in parte, dal pagamento di una sanzione irrogata con provvedimento definitivo; ne’ puo’ ritenersi, in astratto, che una norma del genere non possa mai avere una giustificazione ragionevole.

Si deve aggiungere, sempre sul piano dell’esegesi letterale – sia pure condotta col necessario rigore, trattandosi di norma eccezionale e di favore – che questa concede lo “sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate” (ma anche il rimborso di quelle pagate: comma 5 bis cit). Cio’ lascia chiaramente intendere che il beneficio non e’ limitato, contrariamente a quanto opina il giudicante a quo, alle sanzioni ancora controverse al momento di entrata in vigore della legge agevo-latrice, ma e’ esteso anche a quelle gia’ iscritte a ruolo (quindi, normalmente, definitive), o addirittura gia’ pagate. D’altra parte, la giurisprudenza reperibile in materia (Cass. nn. 15122/2006, 14938/2006, 12012/1999) non accenna all’esistenza di una limitazione nel senso affermato dal giudicante a quo.

5.1.6.- A maggior ragione, il godimento del beneficio non puo’ farsi dipendere dall’avvenuta impugnazione dell’avviso d’irrogazione della sanzione: simile condizione, non richiesta dalla legge, come premesso, risulterebbe irragionevole, dal momento che al contribuente in regola col pagamento dell’imposta (per averla versata tardivamente, rispetto al termine naturale, ma in tempo per soddisfare la condizione posta dalla norma in parola) non interessa, generalmente, impugnare il provvedimento sanzionatorio, quanto chiedere lo sgravio.

5.2.- L’unico motivo del ricorso incidentale condizionato – esaminato a questo punto perche’ le due questioni pregiudiziali in esso evocate (v. par. 3.2), affrontate dal giudicante a quo, hanno perso la caratteristica rilevabilita’ d’ufficio (S.U. n. 23019/2007) – e’ infondato sotto entrambi i profili.

5.2.1.- E’ vero infatti, come sostiene la difesa erariale, che “presupposto di ammissibilita’ del ricorso alle commissioni tributarie e’ la impugnazione di uno degli specifici atti tassativamente elencati nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19”; ma e’ stato anche costantemente ritenuto, con giurisprudenza di questa suprema corte pienamente condivisa dal collegio, che l’elenco degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 citato, restando tassativo, debba essere interpretato estensivamente, fino a comprendervi le “notizie” o “note” comunicate dall’ufficio al contribuente che, pur non rivestendo l’aspetto formale proprio di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili, portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, suscitandone l’interesse (inteso con riferimento all’art. 100 c.p.c.) a chiedere la tutela giurisdizionale mediante il controllo di legittimita’ della pretesa stessa (Cass. nn. 4513/2009, 27385/2008, 21045/2007, 10783/2007, 25086/2006).

5.2.2.- Nel caso di specie, come bene intende la commissione regionale, la contribuente aveva impugnato, piu’ che l’avviso di mora (costituente una mera conseguenza dei non concesso esonero dalla sanzione), la comunicazione, ossia la nota, con cui l’ufficio, revocando la sospensione (della procedura di riscossione) concessa in attesa di verificare il diritto allo sgravio, emetteva “un provvedimento riconducibile, nella sostanza, ad un diniego di sgravio”.

Diniego impugnabile perche’ rientrante, come atto amministrativo idoneo ad esplicitare la volonta’ negativa dell’ufficio rispetto all’istanza avanzata dal contribuente (Cass. n. 18008/2006), nella previsione dell’art. 19, comma 1, lett. h), trattandosi peraltro di diniego che il giudice tributario di merito, con un motivato accertamento di fatto, considera esplicito (Cass. nn. 11082/2006, 19665/2004).

5.2.3.- Quanto al secondo profilo – inammissibilita’ dell’impugnazione dell’avviso di mora per vizi non propri di tale atto, conseguente a cartella esattoriale ed iscrizione a ruolo non impugnate -, e’ sufficiente notare che, come premesso, l’atto effettivamente impugnato e’ il diniego di esonero dalla sanzione;

mentre l’avviso di mora, a prescindere dall’ammissibilita’ del ricorso proposto contro di esso, e’ destinato a venir meno per effetto dell’accoglimento della domanda principale, in quanto l’emissione di tale avviso e’ una mera conseguenza del diniego di esonero, mediante il quale l’amministrazione riafferma la pretesa concretata nell’iscrizione a ruolo.

5.3.- Segue la decisione, nei termini indicati al par. 4.1.

6.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibili il ricorso proposto nei confronti del ministero dell’economia e delle finanze ed il ricorso incidentale proposto dallo stesso ministero; accoglie il ricorso proposto contro l’agenzia delle entrate; rigetta il ricorso incidentale proposto dalla stessa agenzia delle entrate; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della lite. Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 27 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010

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