Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 285 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 10/01/2017, (ud. 11/10/2016, dep.10/01/2017),  n. 285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27376-2015 proposto da:

L.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell’avvocato CARLO MARIA

BARONE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANSELMO

BARONE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, Viale GERMANICO 172, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO GALLEANO, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCA CHIETERA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10837/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 26/05/2015 R.G.N. 19824/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. BLASUTTO DANIELA;

udito l’Avvocato BARONE ANSELMO;

udito l’Avvocato GALLEONE SERGIO per delega verbale Avvocato CHIETERA

FRANCESCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 10837/2015 questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da L.G. avverso la sentenza n. 358/2014 della Corte di appello di Potenza che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva ritenuto prescritte le pretese risarcitorie rivendicate dal ricorrente nei confronti del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto.

2. La Corte di merito aveva escluso che potesse avere efficacia interruttiva della prescrizione la domanda proposta in un precedente giudizio dal L.. In quella sede il L. aveva agito per l’indennità di preavviso prospettando di essersi dimesso per giusta causa ex art. 2119 c.c. e dunque aveva proposto una domanda del tutto diversa da quella avente ad oggetto il risarcimento dei danni da demansionamento proposta nel secondo giudizio; inoltre, il dies a quo della prescrizione non poteva essere quello della sentenza che riconobbe il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.

3. Tali passaggi della sentenza di appello formavano oggetto del ricorso per cassazione. All’esito del giudizio di legittimità, questa Corte ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati. Ha osservato che il ricorrente non aveva depositato, nè riportato in ricorso l’atto introduttivo del primo giudizio proposto nel 1996 al Pretore e l’atto di appello definito con la citata sentenza n. 815/05 della Corte di appello di Potenza: dalla ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata e dalla stessa descrizione fornita dal ricorrente poteva desumersi che l’oggetto del primo giudizio fosse stato esclusivamente il diritto all’indennità di preavviso e che gli accertamenti invocati dal ricorrente fossero solo strumentali ai fini del riconoscimento della giusta causa di recesso.

4. Tale sentenza è ora oggetto del ricorso per revocazione proposto dal L., articolato in tre censure. Il Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto resiste con controricorso. Il ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta errore di fatto revocatorio ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., per avere la Corte di cassazione affermato che il L. non aveva prodotto nè l’atto introduttivo del giudizio di primo grado pretorile, nè l’atto di appello poi definito con la sentenza n. 815/05 della Corte di appello di Potenza. La Corte non si era avveduta che con il ricorso per cassazione era stata depositata copia della anzidetta sentenza di appello, recante la riproduzione del contenuto degli atti asseritamente mancanti.

2. Il secondo motivo denuncia vizio revocatorio per avere la sentenza affermato che le due controversie avevano una causa petendi diversa, mentre proprio la sentenza di appello oggetto del ricorso per cassazione aveva affermato che il demansionamento era stato individuato come una delle condotte integranti la giusta causa di recesso; esso era dunque fatto costitutivo di entrambe le domande, con la conseguenza che l’accertamento contenuto nella prima sentenza precludeva l’esame dello stesso punto già accertato e risolto con la sentenza passata in giudicato, avente efficacia riflessa nel secondo giudizio.

3. Il terzo motivo denuncia vizio revocatorio per non avere la Corte di cassazione pronunciato sul motivo con cui era stato dedotto che la domanda proposta nel primo giudizio era idonea ad interrompere il decorso della prescrizione dei diritti connessi e quindi anche del diritto al risarcimento dei danni derivanti dal subito demansionamento, rientrante tra i fatti addotti a sostegno della giusta causa di recesso.

4. Il ricorso è infondato.

5. Quanto al primo motivo, a fronte dell’asserito vizio dedotto dal ricorrente per cassazione che intendeva far derivare dal primo giudizio una serie di effetti incidenti sul giudizio successivamente proposto, questa Corte ha ritenuto l’inammissibilità del motivo per non avere il ricorrente offerto in sede di legittimità gli elementi occorrenti per definire l’ambito degli accertamenti richiesti nella sede originaria, evidentemente valutandone la necessità pur a fronte delle restanti produzioni allegate in ricorso. Ha ricordato che negli adempimenti prescritti ai sensi degli artt. 366 e 369 c.p.c., rientra non solo quello di depositare gli atti su cui il ricorso si fonda, ma anche quello di trascrivere (“riprodurre nel ricorso”), almeno nelle parti salienti, il contenuto di tali atti.

5.1. Con tale statuizione la Corte ha fatto applicazione del proprio costante orientamento secondo cui il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, l’onere di evidenziare il contenuto del documento, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (ex plurimis, Cass. n. 26174 del 2014, n. 2966 del 2014, n. 15628 del 2009; cfr. pure Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. n. 22302 del 2008, n. 4220 del 2012, n. 8569 del 2013 n. 14784 del 2015 e, tra le più recenti, Cass. n. 6556 del 14 marzo 2013, n. 16900 del 2015). Vi è dunque un duplice onere a carico del ricorrente, quello di produrre il documento e quello di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

6. Il secondo motivo di ricorso ipotizza un effetto riflesso nel secondo giudizio derivante dall’accertamento, con efficacia di giudicato, contenuto nella prima pronuncia. La doglianza è inammissibile, in quanto tale indagine avrebbe richiesto l’adempimento degli oneri di allegazione e produzione di cui sopra.

7. Quanto alla ipotizzata interruzione della prescrizione per effetto della proposizione della domanda oggetto del primo giudizio, nessuna omessa pronuncia è ravvisabile, poichè la Corte di cassazione ha dimostrato di avere considerato il motivo di impugnazione, ma l’ha disatteso. Valutando gli elementi a sua disposizione, nei limiti consentiti dal mancato adempimento degli oneri di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ha escluso che il decorso della prescrizione relativo al diritto al risarcimento dei danni da demansionamento fosse stato interrotto dalla domanda proposta nell’originario ricorso. La sentenza ha fatto sostanzialmente applicazione della regola secondo cui, ai fini di stabilire se una domanda giudiziale possa interrompere la prescrizione relativa ai diritti consequenziali, l’apprezzamento della consequenzialità logico-giuridica del diritto stipite, ai fini dell’individuazione del rapporto logico-giuridico tra diritti, è rimesso al giudice di merito e che non vi erano elementi, che era onere del ricorrente per cassazione offrire, per ritenere errata la soluzione adottata dalla Corte di appello in ordine all’apprezzamento della inesistenza di tale consequenzialità logico – giuridica tra le due domande aventi diverso oggetto.

8. Deve poi rilevarsi che una sentenza della Corte di cassazione non può essere impugnata per revocazione in base all’assunto che abbia male compreso i motivi di ricorso, perchè un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass. n. 9835 del 2012; v. pure Cass. n. 4605 del 2013) e che non è idoneo ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 391 – bis c.p.c., e art. 395 c.p.c., n. 4), l’ipotizzato travisamento, da parte della Corte di cassazione, di dati giuridico – fattuali, per giunta estranei ai punti controversi sui quali essa si sia pronunciata, acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l’interpretazione dei contenuti espositivi dei rispettivi atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale – quand’anche risulti errata – di revocazione (Cass. S.U. n. 13181 del 2013, Cass. n. 22569 del 2013).

9. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

10. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna L.G. al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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