Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28499 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 28499 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:

APREA Giuseppe (PRA GPP 33P18 F839W), rappresentato e
difeso, per procura speciale in calce al ricorso,
dall’Avvocato Anna Rita Moscioni, elettivamente domiciliato
in Roma, via dell’Acquedotto Paolo n. !t, presso Marinelli
Biagio;
ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro

tempore;
– intimato avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia
depositato in data 3 luglio 2012.

Data pubblicazione: 19/12/2013

Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito

l’Avvocato Anna Rita Moscioni, la quale ha

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Lucio Capasso, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto che, con ricorso depositato in data 1° aprile
2011 presso la Corte d’appello di Perugia, Aprea Giuseppe
ha proposto, ai sensi della legge n. 89 del 2001, domanda
di equa riparazione del danno non patrimoniale sofferto a
causa della non ragionevole durata di un giudizio di equa
riparazione svoltosi dinnanzi alla Corte d’appello di Roma,
iniziato con ricorso depositato in data 13 novembre 2007 e
conclusosi con decreto depositato in data 12 ottobre 2010;
che l’adita Corte d’appello ha dichiarato la domanda
inammissibile ritenendo non esperibile il rimedio di cui
alla legge n. 89 del 2001 in relazione a procedimenti
relativi alla denunciata violazione della durata
ragionevole di giudizi presupposti, non discendendo tale
proponibilità dalla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo ed essendo l’eventuale ritardo nella definizione
dei procedimenti

ex lege n. 89 del 2001 compensabile dal

giudice del procedimento;

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formulato richiesta di distrazione delle spese;

che per la cassazione di questo decreto Aprea Giuseppe
ha proposto ricorso, sulla base di due motivi;
che l’intimata Amministrazione non ha svolto attività
difensiva.
che il collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con il primo motivo di ricorso, il ricorrente
denuncia violazione degli artt. 6.1., 13 e 35 della
Convenzione europea per i diritti dell’uomo, dell’art. 111,
primo e secondo comma, Cost., e degli artt. 2 e seguenti
della legge n. 89 del 2001, dolendosi del fatto che la
Corte d’appello, in contrasto con la giurisprudenza di
questa Corte, abbia negato la natura giudiziaria e
processuale dei mezzi di tutela approntati dalla legge n.
89 del 2001, la cui

ratio è quella di attuare con mezzi

giudiziari specifici interni la tutela prevista dalla CEDU;
che con il secondo motivo il ricorrente deduce
violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della
legge n. 89 del 2001, e degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227
cod. civ. rilevando che la durata irragionevole del
giudizio di equa riparazione è, a sua volta, fonte di un
danno non patrimoniale che si chiede di accertare e di
liquidare;

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Considerato

che il ricorso, i cui due motivi possono essere
esaminati congiuntamente, è fondato;
che questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi più
volte in ordine alla applicabilità del procedimento
legge

n. 89 del 2001 ai procedimenti

introdotti sulla base della legge stessa, per i quali deve
ritenersi predicabile l’operatività del termine ragionevole
di durata e del conseguente regime indennitario in caso di
sua violazione;
che come affermato di recente (Cass. n. 8561 del 2013;
Cass. n. 17686 del 2012; Cass. n. 5924 del 2012 e altre
conformi), il giudizio di equa riparazione, che si svolge
presso le Corti d’appello ed eventualmente, in sede di
impugnazione, dinnanzi a questa Corte, è un ordinario
processo di cognizione, soggetto, in quanto tale, alla
esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza,
questa, tanto più pressante per tale tipologia di giudizi,
in quanto finalizzati proprio all’accertamento della
violazione di un diritto fondamentale nel giudizio
presupposto, la cui lesione genera di per sé una condizione
di sofferenza e un patema d’animo che sarebbe eccentrico
non riconoscere anche per i procedimenti ex lege n. 89 del
2001;
che non appare condivisibile l’assunto che il giudizio
dinnanzi alla Corte d’appello e l’eventuale giudizio di

disciplinato dalla

impugnazione costituiscano una fase necessaria di un unico
procedimento destinato a concludersi dinanzi alla Corte
europea, nel caso in cui nell’ordinamento interno la parte
interessata non ottenga una efficace tutela all’indicato

rappresenta una forma di tutela adeguata ed efficace,
sempre che, ovviamente, si svolga esso stesso nell’ambito
di una ragionevole durata;
che, quanto alla determinazione della ragionevole
durata di un procedimento di equa riparazione, questa Corte
ha ritenuto che ove venga in rilievo un giudizio “Pinto”
svoltosi anche dinnanzi alla Corte di cassazione, la durata
complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole
ove non ecceda il termine di due anni;
che, tenuto conto che il termine di durata ragionevole
di un giudizio di legittimità è normalmente fissato in un
anno, deve ritenersi che il giudizio di primo grado debba
essere concluso nel termine ragionevole di un anno, non
potendosi a tal fine attribuire al termine di quattro mesi
di cui all’art. 3, comma 4, della legge n. 89 del 2001,
natura diversa da quella sollecitatoria che gli è propria e
quindi non espressiva in modo assoluto della ragionevole
durata del procedimento di equa riparazione;
che il ricorso deve quindi essere accolto, essendo
erronea la decisione della Corte territoriale che ha

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diritto fondamentale, atteso che il procedimento interno

ritenuto inammissibile la domanda di equa riparazione per
la irragionevole durata di un procedimento di equa
riparazione relativamente a giudizio presupposto di altra
natura;

fatto, la causa può essere decisa nel merito;
che nel caso di specie, infatti, poiché il ricorso è
stato depositato presso la Corte d’appello di Roma nel mese
di novembre 2007 e l’unico grado di giudizio di merito si è
concluso con decreto depositato nel mese di ottobre 2010,
la durata complessiva del procedimento di equa riparazione
è stata dunque di circa anni due e undici mesi, sicché,
detratto il termine ragionevole, stimato in un anno, la
durata non ragionevole risulta essere stata di circa un
anno e undici mesi;
che alla luce dell’accertata irragionevole durata del
giudizio, al ricorrente spetta un indennizzo che va
liquidato sulla base di euro 750,00 per anno, e quindi in
complessivi euro 1.437,50;
che il Ministero della giustizia va dunque condannato
al pagamento, in favore di Aprea Giuseppe, della indicata
somma, oltre interessi legali dalla data della domanda al
saldo e alle spese dell’intero giudizio, liquidate nella
misura indicata in dispositivo;

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che non essendo necessari ulteriori accertamenti di

che le spese del giudizio devono essere distratte in
favore del difensore del ricorrente, Avvocato Anna Rita
Moscioni, dichiaratasi antistataria.
PER QUESTI MOTIVI

impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero
della Giustizia al pagamento, in favore Aprea Giuseppe,
della somma di euro 1.437,50; condanna il Ministero alla
rifusione delle spese dell’intero giudizio che liquida, per
il giudizio di merito, in euro 873,00, di cui euro 50,00
per esborsi, 378,00 per diritti e 445,00 per onorari, oltre
alle spese generali e agli accessori di legge, e, per il
giudizio di legittimità, in euro 506,25 per compensi, oltre
a euro 100,00 per esborsi e agli accessori di legge.
Dispone la distrazione delle spese del giudizio in favore
del difensore del ricorrente, Avvocato Anna Rita Moscioni,
dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il
12 novembre 2013.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto

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