Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28499 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 06/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19611-2019 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G AVEZZANA 6,

presso lo studio dell’avvocato MATTEO ACCIARI, rappresentato e

difeso dall’avvocato BRUNO GUARALDI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il

05/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Salerno con decreto del 5 dicembre 2018 ha rigettato l’opposizione proposta da F.G. avverso il decreto del Consigliere delegato del 1 marzo 2018 con il quale era stata rigettata la domanda di equo indennizzo proposta dal ricorrente per la violazione della durata ragionevole della procedura fallimentare riguardante la ditta individuale della quale il F. era titolare, iniziata il 28/06/1996 dinanzi al Tribunale di Salerno e conclusasi con decreto di chiusura del 18/11/2016.

La Corte distrettuale rilevava che in relazione alle procedure concorsuali, occorre tenere conto di vari fattori, tra cui il numero dei soggetti falliti, della quantità dei creditori, delle questioni indotte dalla verifica dei crediti, delle controversie giudiziarie innestatesi nel fallimento, dell’entità e del patrimonio da liquidare e della consistenza delle operazioni di riparto. Inoltre, è colui che ritiene che il notevole protrarsi della procedura sia dipeso da neghittosità o dall’inerzia ingiustificata dei suoi organi a doverne fornire la prova ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo.

Nella specie il fallimento del F. riguardava un’ingente massa attiva (valore di una farmacia, veicoli ed un natante, crediti vari, ecc.) e comprendeva anche un immobile in (OMISSIS) che era però in comunione con i figli del fallito, essendosi quindi resa necessaria la divisione.

Tale giudizio era stato lungo e complesso e connotato anche dalla condotta dei figli del fallito che, dopo avere aderito ad una transazione, non avevano onorato gli impegni presi, rendendo necessaria la successiva vendita all’incanto del bene, che però non è avvenuta in quanto il bene era ancora invenduto alla data della chiusura della procedura.

A fronte di un passivo molto elevato, erano state intentate varie azioni revocatorie, alcune delle quali conclusesi favorevolmente per la massa.

Pertanto, la condotta del fallito sia prima che dopo il fallimento non aveva agevolato le operazioni di recupero delle somme, essendo stata la durata della procedura influenzata negativamente anche dalla condotta dei figli del ricorrente, con la conseguenza che non poteva essere riconosciuto alcun indennizzo.

Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso F.G. sulla base di un motivo.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Il motivo di ricorso del F. denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, in relazione alla CEDU, art. 6, par. 1, al primo protocollo addizionale, art. 1, ed agli artt. 111 e 117 Cost..

Si sottolinea che la legge non condiziona in alcun modo il diritto del fallito all’equo indennizzo per l’irragionevole protrarsi della procedura fallimentare alla circostanza di avere agevolato le azioni di recupero, essendo questo un compito affidato agli organi della procedura.

Inoltre, la durata della procedura ai fini del riconoscimento dell’indennizzo è ormai predeterminata in maniera rigida dalla legge.

La Corte distrettuale al fine di rigettare la domanda ha considerato elementi estranei a qualsiasi previsione legale, violando i principi che tradizionalmente sono seguiti in materia.

Il motivo è fondato.

La L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, stabilisce che “si considera rispettato il termine ragionevole se… la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”.

Orbene, effettivamente questa Corte ha affermato che (Cass. n. 8497/2008, citata nel decreto gravato) in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, non essendo possibile predeterminare astrattamente la ragionevole durata del fallimento, il giudizio in ordine alla violazione del relativo termine richiede un adattamento dei criteri previsti dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, e quindi un esame delle singole fasi e dei subprocedimenti in cui la procedura si è in concreto articolata, onde appurare se le corrispondenti attività siano state svolte senza inutili dilazioni o abbiano registrato periodi di stallo non determinati da esigenze ben specifiche e concrete, finalizzate al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali. A tal fine, occorre tener conto innanzitutto del numero dei soggetti falliti, della quantità dei creditori concorsuali, delle questioni indotte dalla verifica dei crediti, delle controversie giudiziarie innestatesi nel fallimento, dell’entità del patrimonio da liquidare e della consistenza delle operazioni di riparto. Secondariamente, chi ritiene che il notevole protrarsi della procedura sia dipeso dalla condotta dei suoi organi ne deve provare l’inerzia ingiustificata o la neghittosità nello svolgimento delle varie attività di rispettiva pertinenza, o nel seguire i processi che si siano innestati nel tronco della procedura.

Tuttavia, anche in relazione alla situazione anteriore alla novella del 2012, la Corte ha precisato che (Cass. n. 23982/2017) la durata delle procedure fallimentari, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo, è di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse – a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti – non può superare la durata complessiva di sette anni (conf. Cass. n. 8468/2012; Cass. n. 9254/2012), sicchè i vari elementi potrebbero al più influire sulla individuazione del termine di durata ragionevole della procedura, ma pur sempre nel rispetto dell’indicato limite cronologico.

In tal senso, si è ribadito che nella durata complessiva delle procedure fallimentari devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali, trattandosi di fasi ed attività processuali eventuali, che comunque ineriscono all’unico processo concorsuale, dovendosi la durata ulteriore ragionevolmente attribuire a disfunzioni o inadeguatezze del sistema giudiziario, così arrivando al più a ritenere ragionevole una durata fino a sette anni, allorquando il procedimento fallimentare si sia presentato particolarmente complesso, anche appunto per la proliferazione di giudizi connessi (Cass. Sez. 1, 23/09/2005, n. 18686; Cass. Sez. 1, 27/12/2011, n. 28858; Cass. Sez. 6 – 1, 07/06/2012, n. 9254; Cass. Sez. 2, 03/01/2019, n. 7).

Quanto poi alla titolarità del diritto all’equo indennizzo in capo al fallito va confermata la risposta positiva al quesito (cfr. Cass. n. 13605/2013), occorrendo altresì ricordare che secondo i principi affermati da questa Corte, e dai quali risulta essersi evidentemente discostata la pronuncia impugnata (cfr. Cass. n. 12807/2003) in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, il comportamento della parte rileva nella misura in cui abbia determinato un ingiustificato allungamento dei tempi del processo in cui si assume essersi verificata una violazione della CEDU, art. 6, paragrafo 1, dovendosi escludere che abbia influenza il comportamento anteriore al processo, ancorchè al processo medesimo esso abbia dato causa. Pertanto, il fatto che il fallito abbia, con il suo comportamento anteriore alla dichiarazione di fallimento, posto (sia pure con piena consapevolezza) le premesse delle azioni revocatorie successivamente esercitate dalla curatela fallimentare a tutela delle ragioni della massa, non vale a giustificare la durata delle azioni revocatorie medesime, e di riflesso del procedimento fallimentare (conf. Cass. n. 10074/2008, quanto alla condotta del fallito consistente nella vendita di beni in epoca anteriore all’apertura del fallimento, in merito al ritardo nella definizione dei giudizi volti al recupero di detti beni, non imputabile a negligenza della curatela, dovendo tenersi conto, nell’accertamento della violazione, anche del comportamento degli uffici giudiziari investiti della decisione di cause pregiudiziali o collegate, e potendo le predette circostanze trovare adeguata considerazione nell’ambito della valutazione della complessità della vicenda processuale, nonchè ai fini della quantificazione della misura della riparazione).

Se appare quindi non corretto il richiamo da parte della Corte distrettuale alla condotta anteriore del fallito per negare il diritto all’equo indennizzo, quanto alle condotte successive, premessa l’assoluta erroneità del riferimento per penalizzare il ricorrente alla condotta di soggetti diversi, ancorchè legati a quest’ultimo da rapporti di parentela, in assenza della prova che gli stessi abbiano agito quali meri strumenti della volontà del fallito, va ricordato come questa Corte abbia affermato che (Cass. n. 2247/2007) non possa considerarsi motivazione pertinente e logica, ai fini del rigetto delle richieste di equo indennizzo, il richiamo operato dal giudice della equa riparazione alla mancanza di iniziative da parte del fallito nei confronti degli organi della procedura fallimentare per accelerarne la definizione, quale indice rivelatore di una sofferenza e patema d’animo meno avvertiti, avuto anche riguardo alla posizione di mera attesa cui il fallito è assoggettato nel corso della procedura di cui si tratta.

La plurima violazione dei principi affermati dal giudice di legittimità ad opera del provvedimento impugnato ne impone la cassazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Salerno che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Peraltro, una volta accolto il ricorso principale, si impone la disamina del ricorso incidentale del Ministero, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, degli artt. 119 e 126 L. Fall., in relazione all’art. 327 c.p.c..

Assume la parte che il ricorso per equo indennizzo proposto dal F. sarebbe tardivo in quanto avanzato oltre il termine di decadenza semestrale di cui alla citata L. n. 89 del 2001, art. 4.

Infatti, atteso il deposito del decreto di chiusura del fallimento in data 18/11/2016, e stante la sua mancata comunicazione, il provvedimento era reclamabile nel termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c., essendo quindi divenuto definitivo in data 18/5/2017.

Ne scaturisce che il termine per la domanda di equa riparazione veniva a scadere il 18/11/2017 o al più tardi, ove si reputi applicabile anche la sospensione feriale dei termini, in data 19/12/2017, laddove il ricorso è stato depositato solo in data 6/6/2018.

Il motivo è evidentemente inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c., atteso che la stessa contrasta con la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4675/2018).

La ricostruzione della difesa erariale risulta evidentemente fuorviata dall’errore commesso dalla stessa difesa del ricorrente alla pag. 2 del ricorso, ove erroneamente indica come data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento quella del 6/6/2018, errando appunto sull’anno, che invece deve correttamente individuarsi nel 2017.

In tal senso depone la lettura degli atti di causa, che conferma come il ricorso del F. sia stato depositato in data 6/6/2017, data che risulta altresì correttamente riportata anche nell’esposizione in fatto del provvedimento gravato. D’altronde che sia del tutto erroneo il riferimento alla data del giugno 2018 è confermato sempre nella lettura del provvedimento della Corte d’Appello laddove riferisce che il decreto del consigliere delegato oggetto di opposizione era stato emesso in data 1/3/2018 per essere opposto il successivo 3/4/2018, date ben anteriori a quella che nella erronea ricostruzione in fatto determinerebbe la decadenza dall’azione proposta.

Avuto invece riguardo alla data di deposito del decreto di chiusura della procedura fallimentare (18/11/2016) ed individuandosi nella iscrizione del provvedimento nel Registro delle Imprese avvenuta il (OMISSIS) il dies a quo di decorrenza del termine per la reclamabilità del provvedimento ex art. 26 L. Fall., nel termine di 15 giorni applicabile ratione temporis, trattandosi di procedura fallimentare già pendente al 2006, il decreto stesso è divenuto definitivo in data 7/12/2016, risultando quindi tempestiva la proposizione della domanda ex L. n. 89 del 2001, con ricorso depositato in data 6/6/2017.

Il motivo deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Ancorchè il ricorso incidentale sia stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, e sia dichiarato inammissibile, non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, trattandosi di procedimento esente dal versamento del detto contributo ed essendo stato proposto il ricorso incidentale da un’amministrazione dello Stato.

PQM

Accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Cassa il decreto impugnato con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Salerno.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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