Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28499 del 08/11/2018

Cassazione civile sez. III, 08/11/2018, (ud. 10/04/2018, dep. 08/11/2018), n.28499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVIERI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22209-2015 proposto da:

SADECHIM SRL, in persona del Presidente del CdA legale rappresentante

S.A., SIA – SOCIETA’ INDUSTRIA AGGLOMERATI SRL in

persona del Presidente del CdA legale rappresentante

S.A., MS SRL in persona dell’A.U. legale rappresentante

S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TARO 35, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO MAZZONI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CESARE BARZONI giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SAVINA BOMBOI, SANDRO SOMENZI

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 839/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/04/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato ENZO PARINI per delega;

udito l’Avvocato FILIPPO BERSANI per delega;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 14 settembre 1999, Sadepan Chimica, SIA s.r.l. e MS s.r.l, appartenenti al gruppo Saliola evocavano in giudizio, davanti al Tribunale di Mantova, C.R. chiedendone la condanna al risarcimento del danno conseguente a dichiarazioni ritenute diffamatorie contenute in una lettera pubblicata sulla rivista mensile “(OMISSIS)” su cui comparivano inserzioni pubblicitarie con cui le attrici reclamizzavano i propri prodotti. Si costituiva la C. contestando la domanda avversa e negando la natura diffamatoria delle affermazioni contenute nella lettera a sua firma, precisando che la formaldeide, sostanza prodotta dalla Sadepan Chimica, SIA s.r.l. e MS s.r.l, era notoriamente cancerogena e rientrava nel novero dei prodotti pericolosi. Inoltre, i fatti esposti nella lettera corrispondevano al vero, mentre le valutazioni espresse dovevano ritenersi legittime, in quanto esercizio del diritto di critica.

2. Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 21 settembre 2004, riteneva che l’argomento oggetto della lettera fosse di pubblico interesse e che la critica contenuta fosse obiettiva e non tendenziosa, ma reputava non vera la notizia in quanto la scheda di informazione sui rischi confermava l’effettiva lavorazione di sostanze tossiche, ma escludeva la produzione di immissioni inquinanti dannose per la salute, sicchè, per tale ultima ragione, riteneva la lettera diffamatoria. Conseguentemente condannava C.R. al risarcimento dei danni determinati nella misura di Euro 4000, oltre alla pubblicazione della sentenza sulla rivista.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello C.R. con atto notificato il 13 gennaio 2005 sostenendo di avere rispettato anche il requisito della veridicità, poichè la lettera non si riferiva ad immissioni nell’atmosfera, ma a lavorazioni che rilasciavano nell’ambiente (emissioni) sostanze pericolose, circostanza che rispondeva al vero in quanto le colle, i solventi chimici e la formaldeide usate da Sadepan Chimica erano sostanze tossiche inquinanti, che venivano comunque rilasciate nell’ambiente. Pertanto appariva ragionevole sostenere che i fumi che uscivano dai camini di Sadepan Chimica, SIA s.r.l. e MS s.r.l. non fossero benefici per la salute. Si costituiva l’appellata chiedendo il rigetto della impugnazione e spiegando appello incidentale per la liquidazione del danno nella misura di Euro 100.000.

4. La Corte d’Appello di Brescia con sentenza del 9 dicembre 2008 accoglieva l’appello proposto da C.R. dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

5. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione Sadepan Chimica, SIA s.r.l. e MS s.r.l. con atto notificato il 25 gennaio 2010, lamentando che la Corte territoriale aveva fondato la esistenza dell’interesse pubblico alla notizia e la continenza delle espressioni sul rilievo che il relativo accertamento, già compiuto dal giudice di primo grado, non sarebbe stato impugnato. Al contrario, le appellate, vittoriose in primo grado, avevano comunque riproposto in appello le tesi difensive non accolte riguardo al difetto di pertinenza e di continenza.

6. La Corte di Cassazione con sentenza del 9 ottobre 2012 n. 17147 riteneva fondato il ricorso poichè la motivazione della Corte territoriale era errata nella parte in cui si fondava sulla sussistenza di un giudicato per difetto di impugnazione sul punto relativo alla sussistenza dell’interesse della notizia e sulla continenza delle espressioni usate. Rilevava la Corte di legittimità che le ricorrenti, costituitesi in appello, avevano riproposto chiaramente la tesi contraria alla sussistenza sia dell’interesse pubblico, che della continenza. Pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere ad un nuovo esame circa l’effettiva sussistenza di tali presupposti.

7. Riassunta la causa da Sadepan Chimica, SIA s.r.l. e MS s.r.l. con la richiesta di condanna di C.R. al risarcimento dei danni determinati nella misura di 100.000, la Corte d’Appello di Brescia, in sede di rinvio, con sentenza del 19 giugno 2014, in riforma della sentenza del Tribunale di Mantova, escludeva la natura diffamatoria della lettera a firma di C.R. condannando Sadechim srl, già Sadepan Chimica,SIA S.r.l. (già società Industria Agglomerati Srl) e MS S.r.l. (già Sadepan Legno srl) in solido al pagamento delle spese dell’intero giudizio.

8. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione Sadechim srl, già Sadepan Chimica,SIA S.r.l. (già società Industria Agglomerati Srl) e MS S.r.l. (già Sadepan Legno srl) affidandosi a tre motivi. Resiste in giudizio con controricorso C.R..

9. Con ordinanza interlocutoria resa all’udienza del 10 novembre 2016 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione disponeva la trattazione del procedimento alla pubblica udienza.

10. Sadepan Chimica, SIA s.r.l. e MS s.r.l. e C.R. depositano memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono la violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè l’insussistenza del giudicato in tema di “veridicità dei fatti allegati”. Rilevano che la Corte di Cassazione non aveva adottato alcuna statuizione riguardo al presupposto della veridicità dei fatti allegati da C.R. nel proprio scritto, mentre la Corte territoriale ha ritenuto acquisita al processo la veridicità degli stessi. Tale profilo era stato contestato dalle odierne ricorrenti in sede di appello incidentale, rilevando che la verità dei fatti è “esclusa quando vengono riferiti fatti veri, ma incompleti”.

2. Con il secondo motivo deducono la violazione delle norme in materia di diffamazione e dell’art. 2043 c.c., ai sensi art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’insussistenza dei requisiti di veridicità, pertinenza e continenza dei fatti esposti e delle modalità espositive, nonchè l’omesso bilanciamento degli interessi reciproci e l’insussistenza del diritto di cronaca e di quello di critica. In particolare, precisano che quando la narrazione dei fatti sia stata esposta insieme alle opinioni dell’autore in modo da costituire contemporaneamente esercizio del diritto di cronaca e di critica, la valutazione dell’elemento della continenza richiede anche un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione, con quello alla libera manifestazione del pensiero. Tale bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica all’interesse pubblico cioè nell’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza del fatto oggetto di critica. Inoltre, non sarebbe vero quanto sostenuto da C.R. e cioè che la critica sarebbe stata rivolta, non alle odierne ricorrenti, quanto alla rivista che ha pubblicato la pubblicità proposta dalle stesse. Sotto altro profilo, la Corte territoriale avrebbe errato nella dare per scontata, in quanto notoria, la insidiosità della formaldeide, facendo discendere da ciò il ragionevole dubbio in ordine alla assenza di vocazione ambientalista di una impresa che produce e utilizza siffatta sostanza. Rilevano che, un conto è affermare di non credere personalmente alla vocazione ambientalista dell’impresa e, un altro, è “cercare di accreditarne un assoluto spregio per la tutela dell’ambiente”. Sotto un terzo profilo rilevano che non è dimostrato l’utilizzo di colle e solventi chimici e la circostanza che provochino emissioni pericolose per la salute o che siano potenzialmente pericolose. Quanto poi alla pertinenza dell’intervento, la stessa deve individuarsi nell’interesse della pubblica opinione non alla conoscenza del fatto, ma alla interpretazione che di quel fatto esprima l’autore dello scritto. Sotto tale profilo rilevano che non può ragionevolmente sostenersi che alla generalità dei lettori della rivista interessi il pensiero della “signora C.R.”. Mancherebbe, pertanto, un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero.

3. Con il terzo motivo lamentano la violazione delle norme in materia di giudicato (art. 2909 c.c.), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e l’omessa motivazione in ordine alla liquidazione delle spese di causa (artt. 91 e 92 c.p.c.). In particolare, in assenza di impugnazione incidentale della C. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia del 2008, si sarebbe formato un giudicato riguardo alla pronunzia sulle spese, con la quale era stata disposta la compensazione di quelle di primo e secondo grado. C.R. era risultata vincente all’esito del giudizio di appello e, pur in presenza di ricorso per cassazione da parte delle ricorrenti, non aveva proposto impugnazione incidentale in ordine alle spese che, pertanto, non avrebbero potuto essere poste a vantaggio della stessa con la decisione adottata in sede di rinvio.

4. Preliminarmente va esaminata la questione dedotta dalla controricorrente e relativa all’inammissibilità del ricorso per tardività. La sentenza è stata pubblicata il 19 giugno 2004 e dalla relazione di notifica in calce al ricorso emerge che in data 3 settembre 2015, a richiesta del difensore dei ricorrenti, l’ufficiale giudiziario ha tentato una prima notifica nelle mani del procuratore della intimata con esito negativo, poichè lo stesso risultava cancellato dall’albo in data 31 dicembre 2014. Una seconda notifica si è perfezionata il 10 settembre 2015 presso l’avvocato Somenzi Sandro quale difensore di C.R.. Rispetto alla data del 10 settembre 2015 il ricorso risulterebbe tardivo.

5. Trova, però, applicazione il principio secondo cui “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441 – 01). Nel caso di specie tra la prima notifica non andata a buon fine e la seconda è intercorso un intervallo di sette giorni, per cui trova applicazione il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19059 del 31/07/2017 (Rv. 645352 – 01) in tema di fatto incolpevole del notificante.

6. Il primo motivo è inammissibile. Infatti, poichè la decisione della Corte d’Appello di Brescia del 30 aprile 2008, accogliendo l’appello di C.R. ha ritenuto sussistente la veridicità della notizia, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto allegare o trascrivere il contenuto del motivo di ricorso relativo alla specifica contestazione del requisito della veridicità del fatto. Questo profilo acquista particolare rilievo poichè dalla lettura della decisione di questa Corte emerge che la censura aveva riguardato solo il capo della sentenza relativo ai requisiti dell’interesse pubblico alla notizia e della continenza delle espressioni usate, mentre non vi è alcun riferimento in ordine al presupposto della veridicità della notizia, riguardo al quale, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, si è formato il giudicato.

7. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di decisività e specificità della contestazione riferita alla opinione di C.R., secondo la quale la critica sarebbe stata rivolta alla rivista e non alle ricorrenti. Sotto tale aspetto non assume alcuna rilevanza giuridica l’opinione che le ricorrenti attribuiscono della odierna controricorrente, poichè la valutazione va operata oggettivamente sul contenuto dell’articolo.

8. E’ inammissibile in quanto del tutto generica la censura relativa alla differenza tra la prospettazione di un opinione, in ordine alla mancanza di vocazione ambientalista e il tentativo di accreditare tale opinione attraverso uno scritto.

9. Quanto al profilo della continenza dell’intervento, le contestazioni riguardo alla mancanza di prova dell’utilizzo di “colle e solventi” e le conseguenti emissioni potenzialmente pericolose sono superate dai giudicato relativo al requisito della verità dei fatti.

10. Infine, sono inammissibili le considerazioni secondo le quali non sussisterebbe un interesse dei lettori a conoscere l’opinione della controricorrente C.R., traducendosi in una inammissibile richiesta a questa Corte di esprimere una valutazione sui fatti di causa prospettando una ricostruzione alternativa a quella ritenuta corretta dalla Corte territoriale e ritenuta dalle ricorrenti più appagante. Per il resto le censure non investono nessuna delle violazioni di legge, ma consistono nella richiesta di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie rispetto a quella già operata dalla Corte territoriale. In quanto tali sono inammissibili in questa sede.

11. Infine, non ricorre la adombrata extrapetizione per modifica del thema decidendum (diritto di critica che diviene diritto di cronaca) perchè il fatto processuale relativo al presunto mutamento non è descritto e la censura avrebbe dovuto essere fatta valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c.

12. Quanto al terzo motivo la doglianza è manifestamente infondata in quanto la regolamentazione delle spese demandata alla Corte d’Appello in sede di rinvio riguarda non solo il giudizio di legittimità, ma anche la fase di merito in quanto, nel cassare la sentenza della Corte territoriale del 2008, la statuizione sulle spese è stata annullata unitamente alla decisione. Poichè la Corte d’Appello, in sede di rinvio, ha accolto l’impugnazione di Roberta C. e rigettato la domanda delle odierne ricorrenti, anche la sentenza del Tribunale è stata travolta con le relative statuizioni sulle spese. Pertanto è corretta la liquidazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio sulla base del criterio della soccombenza finale. Nessun giudicato, pertanto, si è formato riguardo alla regolamentazione delle spese legali.

13. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. infine, va dato atto mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

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