Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28498 del 08/11/2018

Cassazione civile sez. III, 08/11/2018, (ud. 16/03/2018, dep. 08/11/2018), n.28498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18252-2015 proposto da:

SCI SRL, in persona dell’Amministratore Unico R.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 211, presso lo

studio dell’avvocato RICCARDO ANDRIANI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS);

Nonchè da:

ROMA CAPITALE, (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore Prof.

M.I. R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI

GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ROSSI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO CIAVARELLA

giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

SCI SRL, in persona dell’Amministratore Unico R.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 211, presso lo

studio dell’avvocato RICCARDO ANDRIANI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 260/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e incidentale;

udito l’Avvocato RICCARDO ANDRIANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 27/11/2012, pronunciando sulla impugnazione proposta da SCI s.r.l. avverso n. 75 avvisi di liquidazione emessi e notificati dal Comune di Roma aventi ad oggetto i canoni di locazione e/o concessione per l’anno 2001, accolse la domanda di SCI di riduzione del 30% dell’ammontare richiesto dal Comune, prevista in favore di chi avesse presentato un’istanza di ammissione al procedimento di riordino. Roma Capitale propose appello chiedendo che venisse dichiarata la legittimità della pretesa creditoria, senza riduzione, quale formulata con gli avvisi di liquidazione. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 14/1/2015, in riforma parziale della sentenza di primo grado, ha dichiarato che SCI s.r.l. è tenuta al pagamento integrale in favore di Roma Capitale delle somme portate dagli avvisi di liquidazione, relativi a canoni di locazione per impianti di proprietà comunale per lo sfruttamento di spazi pubblicitari, mentre per gli ulteriori avvisi, relativi a canoni di concessione per i suoli pubblici utilizzati dai privati agli stessi fini, ha confermato le statuizioni di primo grado e la riduzione al 70% del canone di concessione.

La Corte d’Appello ha, dunque, distinto tra canoni di locazione e canoni di concessione, affermando che la riduzione del 30% fosse prevista solo per i canoni di concessione, relativi ad impianti privati installati sul suolo pubblico, perchè solo per essi valeva la ratio della normativa di riferimento atta ad agevolare la rimozione di impianti pubblicitari non autorizzati e carenti del requisito per il riordino, relativi ad impianti privati. Avverso quest’ultima sentenza la SCI s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria. Resiste Roma Capitale con controricorso e ricorso incidentale. La SCI resiste con controricorso al ricorso incidentale, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione di norme delle Delib. comunali n. 86 del 1999, Delib. n. 260 del 1997, Delib. n. 254 del 1995) la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la riduzione del 30% del canone per gli avvisi di liquidazione concernenti canoni di locazione per gli impianti del Comune, nonostante le previsioni delle Delib. comunali riguardassero tutti gli impianti pubblicitari senza distinzione in ragione del regime di concessione o locazione degli immobili. La pretesa distinzione costituirebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra operatori posti, sostanzialmente, nelle stesse condizioni ed una palese violazione delle delibere comunali accomunanti, nel medesimo regime, le diverse categorie di operatori.

2. Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c.) censura la sentenza per pretesa violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, ritenute erroneamente applicabili ai provvedimenti amministrativi sempre al fine di radicare una pretesa distinzione di regime tra impianti pubblici ed impianti privati in concessione.

3. I motivi possono essere trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione e sono entrambi inammissibili, per distinti e concorrenti profili. Innanzitutto, porre – come si fa nel primo motivo – a parametro della pretesa violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 meri atti amministrativi, inficia il motivo di radicale inammissibilità, atteso che un atto amministrativo non è una norma di diritto.

In secondo luogo, con riguardo al secondo motivo, appare inammissibile prospettare la violazione di norme di ermeneutica contrattuale con riguardo ad atti amministrativi, che non hanno alcuna natura negoziale.

Il Collego rileva, altresì, che, se si volesse intendere la sostanza del primo motivo alla stregua di Cass. sez. Un. n. 17931 del 2013 e leggerlo alla luce del secondo motivo, che invece denuncia la violazione di criteri ermeneutici assumendo la sostanza di provvedimenti amministrativi delle delibere di cui si discetta nel primo motivo, in ogni caso la sorte dei motivi, come si è detto congiuntamente valutati, sarebbe il rigetto, perchè: a) la violazione dell’art. 1362 c.c., cui si allude nel secondo motivo e che riguarderebbe il canone esegetico del comportamento successivo alla adozione del provvedimento (secondo comma della norma): a1) se la si parametra a quanto dedotto alle pagina 6-7 in sede di illustrazione del primo motivo, risulta priva di fondamento per l’assorbente ragione che non viene spiegato e non risulta percepibile come e perchè l’elencazione di tutti gli impianti dovrebbe assumere rilievo e ciò non senza doversi rilevare che neppure è chiaro come e perchè la Delib. n. 1689 del 1997 sarebbe stata riferibile a tutti gli impianti, cioè pure a quelli oggetto di locazione; a2) se la si esamina con riferimento a quanto si argomenta nel secondo motivo facendo leva sulle Delib. n. 145 del 2001, Delib. n. 37 del 2009 e Delib. n. 50 del 2014, risulta argomento del tutto privo di collegamento con le delibere di cui si discute, oltre che del tutto inconsistente; b) l’argomento enunciato alle pagine 7-8 nell’illustrazione del primo motivo circa la pretesa discriminazione fra concessionari ed affittuari risulta del tutto apodittico e non riconducibile ad alcun canone esegetico, non senza doversi rilevare che tratta la materia come se si fosse in presenza di atti legislativi e che l’eventuale violazione del principio di eguaglianza avrebbe dovuto denunciarsi impugnando le deliberazioni nelle sedi amministrative; c) parimenti non riconducibili a criteri esegetici, tanto più applicando il limite della chiarezza cui allude Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013, risultano gli altri argomenti svolti nel primo motivo; d) del tutto generici risultano in fine gli assunti che vi sarebbe stata violazione dell’art. 1366 (a parte la discutibilità della sua applicazione all’esegesi degli atti amministrativi) e 1363 c.c. e la censura è per ciò solo inammissibile (Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017, in motivazione, che afferma il principio di necessaria specificità del motivo di ricorso per cassazione); e) l’argomento basato sulla nota del dirigente dell’8 maggio 2001 appare pretestuoso, dato che in essa ci si limitò a dire che la Delib. n. 86 del 1999 era in vigore.

Si deve, altresì, evidenziare, sebbene del tutto superfluamente, che non è possibile porre una questione di disparità di trattamento nei termini in cui è prospettata dal ricorrente: il ricorrente avrebbe dovuto impugnare le delibere dinanzi al giudice amministrativo e non dolersi in questa sede della violazione di canoni esegetici che non possono applicarsi alle Delib. comunali. Nè sarebbe possibile invocare l’art. 5 Legge Abolitiva del Contenzioso Amministrativo (L. n. 2248 del 1865, all. E), poichè quando la controversia insiste fra il privato e l’Amministrazione la c.d. disapplicazione non è possibile (ex multis, Cass., Sez. Un., n. 2244 del 2015).

Da quanto esposto deriva in parte l’inammissibilità in parte l’infondatezza dei due motivi del ricorso principale,

4. Con un motivo di ricorso incidentale (violazione e falsa applicazione della legge finanziaria n. 388/2000 in combinato disposto con la Delib. Consiglio Comunale n. 42 del 2001, come modificata dalla delibera del Commissario Straordinario n. 25/2001. Falsa applicazione della Delib. n. 89 del 1999 in combinato disposto con quella n. 260 del 1997 (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) Roma Capitale censura la sentenza nella parte in cui, in contrasto con le previsioni della legge finanziaria per il 2000 e con delibere comunali applicative, ha previsto l’applicazione della riduzione del 30% agli impianti privati in concessione. Ad avviso della ricorrente, con l’entrata in vigore della L. n. 388 del 2000, sarebbe venuta meno qualsiasi forma di agevolazione prevista dalla precedente normativa, collegata ad una diversa base imponibile, venendo da quel momento in poi in questione, quale base imponibile, l’effettiva occupazione del suolo pubblico.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 in quanto lamenta la violazione di atti amministrativi senza trascriverne o riassumerne il contenuto, nonchè senza indicare se, quando e dove tali atti siano stati prodotti in giudizio e senza riprodurne il contenuto.

Il difetto di autosufficienza è particolarmente evidente là dove Roma Capitale richiama argomentazioni, eccezioni, deduzioni e conclusioni già formulate in atto di appello e che dice da intendersi integralmente trascritte. E’ noto che il motivo proposto per relationem, cioè con un indeterminato rinvio agli atti su cui si dice fondato, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, viola il principio di autosufficienza, risolvendosi in una sorte di delega alla Corte, contro il principio per cui l’onere di dare sostanza al motivo è del ricorrente, ad individuare il motivo stesso. Peraltro l’eccezione, che già aveva inficiato l’appello e violato l’art. 345 c.p.c., è altresì infondata in quanto non supportata da alcun atto normativo, ed anzi piuttosto suffragata da indicazioni contrarie volte a rappresentare il diritto a percepire il corrispettivo del canone in misura ridotta rispetto a coloro i quali vantano un titolo di concessione.

5. Conclusivamente il ricorso principale va rigettato, l’incidentale dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile l’incidentale e compensa le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi a norma stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della terza Sezione Civile, il 16 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

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