Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28497 del 08/11/2018

Cassazione civile sez. III, 08/11/2018, (ud. 15/03/2018, dep. 08/11/2018), n.28497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. SAJIA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14133-2015 proposto da:

ISTITUTO FIGLIE SAN CAMILLO – OSPEDALE S. CAMILLO DI TRENTO, in

persona del Procuratore Generale, B.B., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI 22, presso lo studio

dell’avvocato MAURO ORLANDI, che lo rappresenta e difende giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L., Q.E., in proprio e quali genitori legali

rappresentanti esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia

minore Q.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CUNFIDA 20, presso lo studio dell’avvocato MONICA BATTAGLIA,

rappresentati e difesi dall’avvocato LUCIANO PIACENTE giusta procura

a margine del controricorso;

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS), in persona dei suoi procuratori

speciali, PIERFRANCESCO COLAIANNI e MARCO PORZIO, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO TARTAGLIA, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 121/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 10/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/03/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 26 gennaio 2006, C.L. e Q.E., in proprio e quali genitori nella minore C., evocavano in giudizio davanti al Tribunale di Trento, l’Ospedale San Camillo per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalla minore e dagli attori in proprio, a causa degli errori commessi dal personale medico del nosocomio in occasione della nascita di C., in data (OMISSIS) e a seguito dei quali la minore era rimasta gravemente menomata;

deducevano che C.L. aveva portato a termine la gravidanza con parto cesareo e che la bambina aveva evidenziato subito gravissime condizioni a causa degli errori diagnostici e operativi del personale medico, specificamente individuati in citazione;

si costituiva l’ospedale San Camillo-Istituto Figlie di San Camillo che eccepiva la prescrizione e nel merito, il rigetto delle domande per assenza di colpa, ricorrendo l’ipotesi di estrema difficoltà e l’imprevedibilità;

autorizzata la chiamata in causa di Assicurazioni Generali S.p.A, e, in secondo rischio, di Reale Mutua Assicurazioni, si costituiva la prima, aderendo all’eccezione di prescrizione ed eccepiva, comunque, il difetto di copertura per i danni non corporali. Analoga posizione processuale assumeva Reale Mutua Assicurazioni;

il Tribunale di Trento, con sentenza dell’Il ottobre 2010, accoglieva parzialmente le domande proposte dagli attori condannando il nosocomio al risarcimento dei danni e gli assicuratori a tenere indenne l’ospedale sino ai rispettivi massimali di polizza;

il Tribunale rigettava l’eccezione di prescrizione sulla base della consulenza di ufficio espletata riteneva sussistenti evidenti profili di responsabilità addebitabili al personale medico e la sussistenza di un danno rilevantissimo, escludendo comunque il riconoscimento di alcune voci relative alle spese mediche ed all’incapacità lavorativa della minore;

quanto alla domanda di garanzia, gli assicuratori dovevano tenere indenne l’ospedale San Camillo sino alla concorrenza dei rispettivi massimali, dedotto lo scoperto di polizza;

con atto di citazione del 21 marzo 2013 proponeva appello Assicurazioni Generali sulla base di 4 motivi. C.L. e Q.E., in proprio nella qualità in atti, chiedevano il rigetto dell’impugnazione e spiegavano appello incidentale sulla base di cinque motivi;

l’ospedale San Camillo proponeva appello incidentale affidandosi ad un motivo;

la Società Reale Mutua Assicurazioni chiedeva il rigetto degli appelli, sia principale, sia incidentali;

con sentenza del 10 aprile 2014 la Corte d’Appello di Trento in parziale accoglimento dell’appello principale e di quello incidentale proposto da C.L. e Q.E. condannava l’ospedale San Camillo al risarcimento dei danni determinati nella maggiore somma di Euro 2.121.302, oltre interessi specificamente individuati in favore di Q.C. e in favore dei genitori, per l’importo di Euro 260.819, oltre interessi; rigettava, nel resto, l’appello incidentale dichiarando Assicurazioni Generali S.p.A. obbligata a tenere indenne l’ospedale per quanto questo era tenuto a corrispondere in favore dei danneggiati, detratto lo scoperto di polizza, sino alla concorrenza del massimale di Euro 1.250.000, provvedendo, altresì sulle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’Istituto figlie di San Camillo-Ospedale San Camillo di Trento, affidandosi a tre motivi e resistono in giudizio con separati controricorsi, Generali Italia S.p.A. e C.L. ed Q.E., in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Q.C.. Il ricorrente e Generali Italia depositano memorie ex art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo l’Ospedale San Camillo lamenta la violazione agli artt. 1362,1370,1367 e 1341 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 relativamente alla decisione della Corte che ha limitato la garanzia di Generali Assicurazioni all’importo di Euro 1.250.000 in quanto la polizza obbligava l’assicuratore a garantire i danni corporali entro tale limite e l’unico soggetto ad avere subito danni corporali era la minore Q.C., facendo discendere da ciò che il massimale complessivo per i danni subiti, sia dalla minore, che dai genitori era quello di Euro 1.250.000 e non il limite massimo di Euro 2.500.000;

con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

la Corte territoriale ha travisato il terzo motivo di appello di Assicurazioni Generali la quale aveva censurato la decisione del Tribunale che non aveva tenuto conto dell’esistenza dell’ulteriore limite risarcitorio riferito ad ogni singolo paziente che abbia subito danni corporali, pari ad Euro 1.250.000, ma non ha mai dedotto l’applicazione esclusiva di tale massimale. Al contrario la Corte territoriale ha interpretato la richiesta dell’assicuratore come finalizzata alla dichiarazione dell’esistenza di un tetto complessivo per tutti i danneggiati pari ad Euro 1.250.000;

con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 1218,1223 e 1226 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

la Corte d’Appello ha ritenuto fondato il secondo motivo dell’appello incidentale con il quale i danneggiati avevano richiesto il danno da incapacità lavorativa della piccola C.;

la Corte ha osservato che un’incapacità totale prossima al 100% precludeva l’espletamento di qualsiasi attività lavorativa con conseguente dimostrazione implicita del danno alla capacità di produrre reddito;

la pronunzia appare errata poichè non tiene conto dell’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che richiede la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse un’attività lavorativa produttiva di reddito ovvero che avesse manifestato particolari attitudini a svolgere una futura professione;

il primo motivo è fondato;

l’accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto di una clausola contrattuale costituisce indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito;

ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione non consenta la ricostruzione dell’iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire alla clausola un determinato significato, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche stabilite dagli artt. 1362 c.c. e segg.;

quest’ultima violazione deve dedursi, come nel caso di specie, con la specifica indicazione nel ricorso per Cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato, perchè altrimenti la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella proposta di una diversa interpretazione, inammissibile in sede di legittimità;

nel caso di specie, la polizza prevede due separati massimali: quello del sinistro pari ad Euro 2.500.000 e quello relativo alla posizione della persona che abbia subito danni corporali, pari ad Euro 1.250.000;

la Corte territoriale ha riconosciuto che il pregiudizio patito dai genitori rientra comunque nella garanzia della polizza assicurativa, ma ha errato nel sovrapporre i due importi, considerando che la cifra di Euro 1.250.000 costituiva il tetto massimo complessivo per il risarcimento dei danni subiti dai tre soggetti;

ciò costituisce violazione dell’art. 1362 c.c. essendo evidente che il risarcimento del danno in favore di C., che non potrà eccedere la somma di Euro 1.1250.000, quale unica persona che ha subito danni corporali, concorre e si aggiunge al danno subito dai genitori, entro il limite massimo di Euro 2.500.000;

diversamente, non avrebbe senso individuare il massimale di sinistro nell’importo di Euro 2.500.000. La comune intenzione delle parti evidenzia un massimale relativo della paziente, in aggiunta al concorrente massimale del sinistro, pari ad Euro 2.500.000. In ogni caso ove fosse ritenuta ambigua la clausola dovrebbe essere interpretata contro il proponente; negli stessi termini milita il principio di conservazione del contratto, poichè l’interpretazione sposata dalla Corte territoriale priva la clausola di concreta efficacia;

a quanto detto va aggiunto che è errato quanto sostenuto dalla Corte territoriale a pag. 37 della motivazione laddove individua quale danno evento solo quello subito dalla minore C.;

al contrario, la giurisprudenza di legittimità in tema di individuazione del danno risarcibile ha chiarito (Cass. S.U. n. 9556/2002) che il rapporto esistente tra il fatto del terzo, generatore di un illecito nei confronti della vittima primaria e il danno risentito dai prossimi congiunti della vittima è identico;

riguardo ad entrambe le posizioni “sussiste un rapporto da causa ad effetto” che è diretto e immediato nei confronti della vittima primaria dell’illecito e non può non esserlo anche riguardo al pregiudizio subito dai congiunti;

alla luce di quanto precede il secondo motivo è assorbito attenendo alla mancata deduzione del limite del massimale;

il terzo motivo è infondato poichè la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, secondo cui “nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorchè possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio” (Sez. 3, Sentenza n. 25634 del 14/11/2013 (Rv. 628724 – 01);

ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va cassata, ed il giudice del rinvio si atterrà alla indicazione secondo cui la polizza prevede due differenti massimali, quello del sinistro pari ad Euro 2.500.000 e quello relativo alla posizione del singolo danneggiato pari al Euro 1.250.000 e che il danno ai congiunti di C. trova causa diretta ed immediata nel fatto dannoso come quello subito dalla vittima primaria dell’illecito.

P.Q.M.

La Corte accoglie primo motivo, dichiara assorbito il secondo, rigetta il terzo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Trento, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

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