Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28496 del 19/12/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 28496 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO
equa riparazione
SENTENZA
sentenza con motirazione
semplificata
sul ricorso proposto da:
CATANZARITI Amelia (CTN MLA 56T63 A552Z), rappresentata e
difesa, per procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avvocato Gianpaolo Catanzariti, domiciliata in Roma,
Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte
suprema di cassazione;
–
ricorrenti
–
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,
pro
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 19/12/2013
avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro
depositato il 12 maggio 2012.
Udita
la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
sentito
il
P.M.,
in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Lucio Capasso, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 12 gennaio 2012
presso la Corte d’appello di Catanzaro, Catanzariti Amelia
chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al
pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata di un
procedimento penale di cui aveva avuto conoscenza con il
decreto di perquisizione in data 7 aprile 2004, definito
con sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d’appello di
Reggio Calabria in 18 gennaio 2011, irrevocabile il 4
giugno 2011;
che l’adita Corte d’appello rilevava che il giudizio
penale presupposto aveva avuto una durata complessiva di
sei anni e nove mesi, non eccedente quella ritenuta
ragionevole di sette anni, tenuto conto della complessità
del procedimento e della istruttoria, delle proroghe delle
indagini preliminari concesse dal giudice, delle numerose
questioni preliminari risolte nel corso del procedimento e
del suo svolgimento articolato nella fase delle indagini
Stefano Petitti;
preliminari, dell’udienza preliminare, del dibattimento di
primo grado e della fase di appello;
che la Corte rigettava quindi la domanda, compensando
le spese del giudizio;
cassazione di questo decreto, affidato a due motivi;
che l’intimato Ministero ha resistito con
controricorso.
Considerato
che il collegio ha deliberato l’adozione
della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con il primo motivo di ricorso, la ricorrente
denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della
legge n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della CEDU, dolendosi
del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto che il
giudizio presupposto si sia svolto in sei anni e nove mesi;
periodo, questo, valutato come ragionevole dalla Corte
d’appello, avendo la stessa ritenuto che il detto termine
sarebbe stato di sette anni;
che in particolare la ricorrente si sofferma sulle
lungaggini verificatesi nel corso delle indagini
preliminari, protrattesi per circa tre anni o e si duole del
fatto che la Corte d’appello non abbia tenuto conto, ai
fini della valutazione demandatale, del tempo occorso per
che Catanzariti Amelia ha proposto ricorso per la
la irrevocabilità della sentenza di appello, di rigetto
della impugnazione del pubblico ministero;
che con il secondo motivo la ricorrente svolge censure
analoghe sia sul piano della violazione di legge che su
motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla
ritenuta complessità del procedimento era illogica,
segnatamente con riferimento alla fase delle indagini
preliminari;
che il ricorso, i cui due motivi possono essere
esaminati congiuntamente, è fondato per quanto di ragione;
che invero, pur riconoscendosi che la durata
ragionevole del processo penale è frutto di valutazioni di
fatto riferite al singolo caso di specie, è tuttavia vero
che l’obbligo di motivazione per il giudice dell’equa
riparazione che intenda discostarsi dagli
standards
stabiliti per individuare la ragionevole durata di un
processo, anche penale (e cioè tre anni per il primo grado
e due anni per il giudizio di appello), deve essere
particolarmente rigorosa;
che nella specie, colgono nel segno le censure di
illogicità del decreto impugnato formulate con riguardo
alla durata delle indagini preliminari, atteso che non è
sufficiente rilevare che nel corso delle indagini sono
intervenuti provvedimenti di proroga delle stesse per
quello del vizio motivazionale, rilevando che la
sostenere che gli accertamenti fossero così complessi da
giustificare la utilizzazione, quasi per intero, del tempo
di ragionevole durata del giudizio penale di primo grado
nel segmento relativo alle indagini preliminari;
ricorrente relativa al termine finale cui avere riguardo
per stabilire la durata complessiva del giudizio
presupposto, atteso che la decorrenza del termine per la
irrevocabilità rileva ai fini della individuazione del
momento iniziale del termine semestrale di decadenza di cui
all’art. 4 della legge n. 89 del 2001, ma non concorre a
identificare la durata del giudizio presupposto;
che, dunque, in accoglimento per quanto di ragione
delle censure proposte, il decreto impugnato va cassato,
con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa
composizione, perché proceda a nuova valutazione emendando
i rilevati vizi motivazionali;
che al giudice del rinvio è demandata altresì la
regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del
giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro
in diversa composizione.
che non merita invece accoglimento la censura della
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il
12 novembre 2013.