Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28496 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 06/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12135-2019 proposto da:

BPER BANCA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO

22, presso lo studio dell’avvocato DEBORATH FORTINELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO POGGIOLI, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il

24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Lette le memorie della ricorrente.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Salerno con decreto del 24 settembre 2018 ha rigettato l’opposizione proposta da BPER Banca S.p.A. averso il decreto del Consigliere delegato del 3 aprile 2018 con il quale era stata dichiarata improponibile la domanda di equo indennizzo proposta dalla ricorrente per la violazione della durata ragionevole della procedura fallimentare iniziata il 26/11/2003 dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore e conclusasi con decreto del 5/4/2016, non notificato nè comunicato.

La Corte distrettuale rilevava che in relazione alle procedure concorsuali, il dies a quo del termine semestrale di decadenza per le domande di cui alla L. n. 89 del 2001, decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello.

Peraltro, per la fattispecie, benchè fosse sottoposta alle regole processuali anteriori alle modifiche apportate all’art. 119 L. Fall., dal D.Lgs. n. 5 del 2006, e dal D.Lgs. n. 169 del 2007, doveva in ogni caso farsi riferimento alla sentenza della Corte Cost.. 279/2010, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 119 L. Fall., comma 2, nel testo previgente, nella parte in cui faceva decorrere il termine di 15 giorni per il reclamo avverso il decreto motivato di chiusura del fallimento dalla data di pubblicazione, anzichè da quella di comunicazione dell’avvenuto deposito a mezzo lettera raccomandata o con altra modalità di comunicazione prevista dalla legge.

Tuttavia ai fini dell’individuazione del termine, occorreva in ogni caso fare applicazione della previsione di cui all’art. 26 L. Fall., che dispone che il reclamo non possa proporsi una volta decorsi 90 giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria, con la conseguenza che il decreto di chiusura del fallimento era divenuto definitivo il 5 luglio 2016, potendosi di conseguenza proporre la domanda di equa riparazione al più tardi entro il 5/2/2017, laddove il ricorso della società era stato depositato solo in data 6/12/2017.

Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso la BPER Banca S.p.A. sulla base di un motivo, illustrato da memorie.

Il Ministero ha resistito con controricorso.

Con il mezzo di gravame si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, in relazione alla CEDU, art. 6, par. 1, ed al primo protocollo addizionale, art. 1, nonchè degli artt. 111 e 117 Cost..

Si lamenta anche la violazione e falsa applicazione degli artt. 119 e 26 L. Fall., e del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150, oltre che della L. n. 87 del 1953, art. 30, comma 3.

Si deduce che poichè il decreto di chiusura del fallimento non era stato nè notificato nè comunicato, trattandosi di provvedimento emesso nell’ambito di una procedura fallimentare già pendente nel 2003, stante l’inapplicabilità della novella del 2006 alle procedure pendenti, doveva trovare applicazione quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 279/2010, con la conseguenza che la mancata comunicazione del decreto di chiusura, impone di ritenere applicabile il termine lungo annuale di cui all’art. 327 c.p.c., onde stabilire la definitività dello stesso decreto, a far data dalla quale calcolare il termine di decadenza semestrale per la proposizione della domanda di equo indennizzo.

Ne discende pertanto l’erroneità della declaratoria di improponibilità della domanda.

Il motivo è fondato.

Infatti, deve ritenersi pacifico che nella fattispecie debba farsi applicazione del previgente disposto di cui all’art. 119 L. Fall., nella versione che ha preceduto la novella di cui di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006, ed al D.Lgs. n. 169 del 2007, che hanno introdotto la previsione secondo cui il termine per il reclamo va determinato in base a quanto disposto dalla citata L. Fall., art. 26.

Tuttavia, in relazione alla norma previgente di cui all’art. 119 L. Fall., la Corte Costituzionale, con la sentenza del 23 luglio 2010, n. 279 (in Gazz. Uff., 28 luglio, n. 30), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 119 L. Fall., comma 2, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall’art. 17 L. Fall., anzichè dalla comunicazione dell’avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge. Questa Corte ha ritenuto che per le procedure di reclamo relative a procedure concorsuali cui non si applica la novella, deve in ogni caso trovare applicazione la regola generale di cui all’art. 327 c.p.c., che prevede il termine lungo di un anno per l’impugnazione.

In tal senso si è pronunziata Cassazione civile sez. I, 25 marzo 2009, n. 7218, che ha affermato che in tema di reclamo avanti al tribunale fallimentare dei decreti del giudice delegato aventi natura decisoria (nella specie, in materia di liquidazione dell’attivo), qualora il provvedimento impugnato non sia stato comunicato, non opera il termine di cui all’art. 26 L. Fall., bensì quello annuale, decorrente dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., conseguendone l’inammissibilità del reclamo stesso ove proposto oltre tale scadenza (in maniera conforme, in motivazione, si veda anche Cass. n. 9321/2013).

Pertanto, laddove sia stata omessa la comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, lo stesso diviene definitivo solo decorso un anno dalla sua pubblicazione (oltre sospensione feriale dei termini), occorrendo avere riguardo, non condividendo il Collegio quanto affermato da Cass. n. 3824/2019, richiamata dalla difesa erariale, al diverso termine semestrale, sul presupposto che si tratti di un subprocedimento camerale autonomo, dovendo invece prevalere ai fini della pendenza la data di dichiarazione del fallimento, di cui il decreto in questione costituisce l’esito.

I giudici di merito hanno però ritenuto che la possibilità di invocare il termine di cui all’art. 26 L. Fall., fosse estensibile, ed in contrasto con la chiara volontà del legislatore, anche alle procedure concorsuali preesistenti alla data della modifica della legge stessa, incorrendo pertanto nella erronea applicazione della legge, quanto alla verifica circa la tempestiva proposizione del ricorso ex L. n. 89 del 2001 (in senso analogo quanto alla necessità di avere riguardo, per le procedure fallimentari, cui non si applica la riforma della legge fallimentare, alla data di comunicazione del decreto, al fine di far scattare il termine breve di impugnazione dello stesso, dovendosi in assenza avere riguardo al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., Cass. n. 21777/2016; Cass. n. 8816/2018; Cass. n. 19740/2020).

Il ricorso deve pertanto essere accolto (in senso conforme si veda Cass. n. 8088/2019) ed il decreto va cassato, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’Appello di Salerno che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata con rinvio a diversa Sezione della Corte d’Appello di Salerno, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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