Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28496 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/11/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 06/11/2019), n.28496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12409-2018 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA F. RAPISARDA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO SCARICA;

– ricorrente –

contro

IARP S.R.L., ora EPTA S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104,

presso lo studio della dottoressa ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata

e difesa dall’avvocato MARCO SANTANIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 117/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/02/2018 R.G.N. 973/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2019 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MARIA FRANCESCO RAPISARDA;

udito l’Avvocato MARCO SANTANIELLO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 14 febbraio 2018, la Corte d’Appello di Roma ha respinto il reclamo proposto da A.P., ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, avverso la decisione con cui il Tribunale di Vercelli aveva rigettato l’opposizione da lui avanzata contro l’ordinanza emessa in esito al procedimento sommario con il quale era stata ribadita la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato al dipendente dalla IARP s.r.l. in data 18 giugno 2015.

1.1. La Corte ha ritenuto, in particolare, l’infondatezza della eccezione circa il difetto di poteri in capo a colui che aveva intimato il licenziamento, la tempestività della contestazione, nonchè l’insussistenza del carattere ritorsivo dell’espulsione alla luce dell’attività concorrenziale svolta dal dipendente, oltre all’adeguatezza e alla proporzionalità della sanzione alla luce del ruolo rivestito di dipendente, di VI livello.

2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso A.P., affidandolo a cinque motivi.

2.1 Resiste con controricorso la Epta S.p.A., nella quale si è fusa per incorporazione la IARP s.r.l.

3. Si è costituito l’avvocato Giuseppe Maria Francesco Rapisarda in sostituzione dell’avv. Bruno Belli, deceduto.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo di ricorso si prospettano due censure, la violazione degli artt. 1398,1399 e 1375 c.c. nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, con riguardo alla potestas inerente l’intimazione del licenziamento da parte di B.M., direttore del personale.

Il motivo è infondato.

1.1. Sostiene parte ricorrente l’illegittimità dell’atto di recesso e della precedente contestazione relativa allo svolgimento di indebita attività concorrenziale, in quanto provenienti non dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nè dall’amministratore unico della società, bensì dal direttore del personale.

L’eccezione, già avanzata nei gradi precedenti, è stata congruamente respinta dalla Corte d’Appello, che ha sostenuto che B.M., capo del personale, era procuratore speciale della datrice, in forza di procura conferita con atto notarile n. 1003 del 28/11/2005 con totalità di poteri in ordine alla gestione delle risorse umane e rappresentanza dell’azienda e, d’altro canto, il B. era stato autorizzato alla risoluzione del rapporto in data 17/07/2015, mentre il Consiglio d’Amministrazione aveva deliberato la ratifica dell’operato del Direttore del Personale con verbale successivo.

Non può ritenersi sussistente, quindi, la violazione degli artt. 1398,1399 e 1375 c.c., proprio alla luce della ritenuta sussistenza dei poteri in ordine alla gestione delle risorse umane nonchè alla previa autorizzazione e successiva ratifica dell’operato del B..

1.2. Del tutto inammissibile l’altra censura, contenuta nel medesimo motivo, inerente il lamentato omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 sempre con riguardo all’asserito difetto di potere.

Si tratta, infatti, di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 23940 del 2017), restando ogni valutazione sulle istanze istruttorie sottratta al giudice di legittimità.

D’altro canto, ritiene questa Corte (cfr., sul punto, Cass. n. 6544 del 06/03/2019) che la disciplina speciale prevista dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, concernente il reclamo avverso la sentenza che decide sulla domanda di impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dalla L. n. 300 del 1970, art. 18 va integrata con quella dell’appello nel rito del lavoro.

Conseguentemente, l’applicabilità, nel giudizio di cassazione, oltre che dell’art. 348 ter c.p.c., commi 3 e 4 anche del comma 5, il quale prevede che la disposizione di cui al precedente comma 4 – ossia l’esclusione del vizio di motivazione dal catalogo di quelli deducibili ex art. 360 c.p.c. – si applica, fuori dei casi di cui all’art. 348 bis, comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado (cd. “doppia conforme”).

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1996, art. 6, L. n. 300 del 1970, art. 18, artt. 416 e 437, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., nonchè, ancora una volta, quella dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo è inammissibile.

2.1. Con riguardo alla lamentata tardività della contestazione, va rilevata l’inammissibilità della doglianza atteso che la stessa non concerne alcun difetto di sussunzione nell’ambito delle disposizioni di legge considerate ma mira ad avere, piuttosto, un riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.

Invero, per costante giurisprudenza di legittimità, (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 20335 del 2017, con particolare riguardo alla duplice prospettazione del difetto di motivazione e della violazione di legge) il vizio relativo all’incongruità della motivazione di cui all’art. n. 360 c.p.c., n. 5, comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo quando il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, o comunque, qualora si addebiti alla ricostruzione di essere stata effettuata in un sistema la cui incongruità emerge appunto dall’insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza.

Attiene, invece, alla violazione di legge la deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente una attività interpretativa della stessa: nel caso di specie, pur avendo la parte ricorrente fatto valere una violazione di legge, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto inammissibile in sede di legittimità chiedendo una diversa valutazione delle risultanze istruttorie che, invece, è di esclusiva spettanza del giudice di merito essendo rimesso esclusivamente al giudice di secondo grado, il quale ha peraltro motivato in modo del tutto immune da vizi logici in ordine all’epoca dell’intervenuta conoscenza dell’attività concorrenziale espletata, ai fini della tempestività della contestazione, l’apprezzamento circa tale ultimo aspetto.

2.2.1. Per quanto concerne l’ulteriore censura contenuta nel medesimo motivo, non può che ripetersi quanto già affermato con riguardo al primo motivo di ricorso, in ordine all’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nella sua nuova formulazione ed alla luce dell’art. 348 ter c.p.c.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione della L. n. 108 del 1990, art. 3,L. n. 604 del 1966, art. 4,L. n. 300 del 1970, art. 15,artt. 416,437,115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in ordine alla ritenuta insussistenza della ritorsività del licenziamento, mentre, con il quarto motivo, si deduce la violazione delle medesime disposizioni del codice civile e del codice di rito, nonchè la violazione della L. n. 604 del 1966, art. 6 e della L. n. 300 del 1970, art. 18 con riferimento alla sussistenza della giusta causa e della proporzionalità della sanzione rispetto alle condotte addebitate.

Entrambi i motivi, che sono esaminabili congiuntamente per l’intima connessione, non possono trovare accoglimento.

Ancora una volta parte ricorrente mira ad ottenere una inammissibile rivisitazione del merito, peraltro prospettando la questione sotto il duplice profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione esorbitando vistosamente dai confini previsti sia per la violazione di legge dall’art. 360 c.p.c., n. 3 che dall’art. 360 n. 5 con riferimento all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

3.1. Con particolare riguardo a tale ultimo profilo di doglianza, ribadendo che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), va rilevato che l’omesso esame di elementi istruttori, non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 27415 del 29/10/2018).

La piana lettura delle censure formulate nei confronti della decisione di primo grado come trascritte nel ricorso introduttivo induce, infatti, a ritenere che la questione era stata invece sottoposta all’esame del giudice di primo grado e che ampia ed approfondita motivazione la Corte abbia fornito circa la ritenuta sussistenza di un’attività di concorrenza sleale posta in essere dal dipendente, peraltro di alto profilo, mediante partecipazione ad una società, della quale la moglie detiene il 23% delle quote, nonchè in ordine all’insussistenza di qualsivoglia elemento probatorio da cui potesse evincersi la ritorsività del provvedimento espulsivo, essendo rimessa, altresì, alla sua esclusiva valutazione la verifica del rispetto del requisito di proporzionalità, della sanzione in ordine alla infrazione commessa.

Va sottolineato, d’altro canto, che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Ord. n. 29404 del 07/12/2017) con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità.

4. Con il quinto motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 93 c.p.c. dovendo le spese essere poste a carico della controparte.

Il motivo è infondato.

Risulta di palmare evidenza, infatti, come la Corte si sia attenuta alle disposizioni legali sul governo delle spese essendo soltanto inibito al giudice di addossare queste ultime a carico della parte che ha ragione.

5. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso va respinto.

5.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1 -bis.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA