Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28495 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 28495 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenw con inotivajone
sentplificata

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

tempore,

pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via

dei

Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

– ricorrente
contro
GELSOMINI Guglielmo;

– intimato avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato
il 5 ottobre 2011.

882.5

Data pubblicazione: 19/12/2013

Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito

il

P.M., in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto

che, con ricorso depositato nell’ottobre 2008

presso la Corte d’appello di Roma, Gelsomini Guglielmo
chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al
pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata di un
procedimento civile svoltosi dinnanzi alla Corte di
cassazione, iniziato con ricorso notificato il 28 novembre
2005 avverso il decreto di rigetto di una domanda di equa
riparazione, e definito con sentenza depositata il 9 aprile
2008;
che l’adita Corte d’appello, stimata la durata
ragionevole del giudizio presupposto in anni uno, accertava
una durata irragionevole indennizzabile di un anno e
quattro mesi, liquidando il danno non patrimoniale in euro
1.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda e alle
spese legali, ritenendo applicabile il criterio di 750,00
euro per anno di ritardo tenuto anche conto della esiguità
della posta in gioco;
che il Ministero della giustizia ha proposto ricorso
per la cassazione di questo decreto, affidato a un motivo;

Generale Dott. Lucio Capasso, che ha concluso per

che l’intimato non ha svolto attività difensiva in
questa sede.
Considerato

che il collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della

che con l’unico motivo di ricorso, il Ministero
ricorrente denuncia violazione dell’art. 2 della legge n.
89 del 2001 e dell’art. 111 Cost., dolendosi del fatto che
la Corte d’appello abbia accolto una domanda di equa
riparazione inammissibile, in quanto relativa non al
giudizio presupposto nel suo complesso, ma ad una fase
soltanto dello stesso;
che il ricorso è fondato;
che, infatti, in tema di equa riparazione ai sensi
della legge 24 marzo 2001, n. 89, nonostante sia
astrattamente possibile determinare i termini ragionevoli
di durata di ciascuna fase e grado processuale, vale,
comunque, il principio della unitarietà del procedimento;
che

dunque,

ai

fini

della

determinazione

dell’indennizzo spettante a chi abbia sofferto
l’irragionevole durata di un processo, il termine decorre
dalla introduzione del giudizio presupposto, fino alla
proposizione della domanda di equa riparazione, non
potendo la parte scegliere di esperire il rimedio
predisposto dalla legge n. 89 del 2001 limitatamente ad una

sentenza;

singola fase processuale che si sia protratta oltre lo
standard di durata ritenuto ragionevole (Cass. n. 23506 del
2008; Cass. n. 16974 del 2013);
che la possibilità, per la parte, di ricorrere per

sola fase processuale è esclusa dalla stessa legge n. 89
del 2001, che si riferisce sempre alla eccessiva durata del
procedimento e mai delle singole fasi processuali (art. 2),
così riaffermando il principio dell’unitarietà del
procedimento, che si evince, altresì dall’art. 6, paragrafo
1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che
sancisce il diritto alla ragionevole durata del processo
nella sua interezza;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con
conseguente cassazione del decreto impugnato;
che tuttavia, non apparendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con il
rigetto della domanda;
che sussistono giusti motivi per la compensazione delle
spese dell’intero giudizio in considerazione del fatto che
l’orientamento di cui si è fatta applicazione si è
consolidato in un momento successivo alla proposizione del
ricorso.
PER QUESTI MOTIVI

ottenere la riparazione per la durata irragionevole di una

La Corte

accoglie

il ricorso;

cassa

il decreto

impugnato e, decidendo nel merito, rigetta la domanda;
compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

12 novembre 2013.

VI-2 Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il

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