Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28495 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/11/2019, (ud. 07/02/2019, dep. 06/11/2019), n.28495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28575-2013 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE

ROSE, CARLA D’ALOISIO e LELIO MARITATO;

– ricorrenti principali –

contro

L.D., nella qualità di ex socio accomandatario della ditta

” L. CONFEZIONI DI L.D. & C. S.A.S.”,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SALVATORE SPANO e MAURIZIO

VALENTINI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S.;

– ricorrenti principali – – resistenti con mandato –

e contro

EQUITALIA SUD;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1571/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 05/06/2013, R.G.N. 2400/2012.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 5 giugno 2013, la Corte d’Appello di Lecce confermava la decisione resa dal Tribunale di Lecce e accoglieva in parte l’opposizione proposta da L.D., nella qualità di ex socio accomandatario della cessata ditta ” L. Confezioni di L.D. & C. s.a.s. nei confronti dell’INPS, in proprio e quale procuratore speciale della S.C.C.I. S.p.A. e di Equitalia Sud, avverso la cartella esattoriale emessa a fronte dell’omissione contributiva accertata in relazione all’avviata procedura di mobilità, dichiarando estinto per prescrizione il credito con riguardo ai ratei maturati in epoca anteriore al quinquennio decorrente a ritroso dal 15.10.2009, data dell’intimazione di pagamento;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto operante la prescrizione quinquennale ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. a), stante la natura contributiva della tassa d’ingresso o contributo di mobilità di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 4, con riferimento, tuttavia, ai singoli ratei determinati in base alla prevista dilazione dei versamenti;

che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale mentre la Equitalia Sud, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva, resiste, con controricorso, il L., il quale, a sua volta, propone ricorso incidentale, articolato su quattro motivi, cui l’INPS non oppone alcuna difesa;

che il L. controricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 4 e L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. a), lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità della ritenuta ascrivibilità alla categoria della contribuzione previdenziale degli oneri posti a carico delle imprese che collochino in mobilità il proprio personale;

che, dal canto suo, con il primo motivo, il ricorrente incidentale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 4, come specificato dal D.M. n. 142 del 1993, art. 4, comma 4 e art. 112 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per aver considerato operante la prescrizione con riferimento ai singoli ratei così da ritenere dovute le somme relative ai versamenti da effettuarsi successivamente al 15.10.2004. ovvero entro il quinquennio precedente l’intimazione di pagamento inviata dall’INPS il 15.10.2009, quando, invece, è previsto che nell’ipotesi, verificatasi nel caso di specie, di cessazione o sospensione dell’attività nel corso del periodo di rateazione del contributo di mobilità le relative somme devono essere saldate in unica soluzione, di modo che, essendosi la Società estinta nel giugno 2004, con conseguente insorgenza dell’obbligo di versamento dell’intera somma nel luglio successivo, il credito dell’Istituto, azionato una volta decorso il quinquennio dalla predetta data, doveva dichiararsi estinto nella sua interezza;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 4, il ricorrente incidentale, imputa alla Corte territoriale di non aver detratto dalla somma ritenuta non soggetta a prescrizione il versamento all’INPS a titolo di anticipazione dovuto alla data di avvio della procedura e dunque prescritto al pari dei primi ratei versati;

che, nel terzo motivo, la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 5, 7 e 9, artt. 213 e 244 c.p.c., è dal ricorrente incidentale prospettata in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale e delle informazioni alla pubblica amministrazione richiesta ai fini dell’attestazione dell’intervenuta cessazione dell’indennità di mobilità;

che, nel quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a) e b), e art. 2697 c.c. il ricorrente incidentale imputa alla Corte territoriale la mancata valutazione del regime sanzionatorio applicabile nella specie, a fronte della carenza di prova da parte dell’Istituto della riconducibilità della stessa all’ipotesi di evasione, piuttosto che di omissione, contributiva;

che il motivo del ricorso principale deve ritenersi infondato alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., 21.12.2017, n. 30699) secondo cui la ricomprensione nella categoria della contribuzione previdenziale della c.d. tassa di ingresso per la mobilità è coerente con la lettera e la ratio della norma istitutiva, non legittimandosi dunque l’asserita diversità strutturale dei versamenti operati ai due distinti titoli, da ritenersi, del resto, logicamente esclusa in relazione al dato dell’assoggettamento di tutti i contributi, pur nella loro varietà tipologica, alla medesima disciplina della prescrizione;

che, di contro, il primo motivo del ricorso incidentale merita accoglimento, tenuto conto del disposto del D.M. n. 142 del 1993, art. 116, comma 8, lett. a) e b), che, escludendo nell’ipotesi di cessazione dell’attività l’operatività del beneficio della rateazione, attesta come questa identifichi una mera modalità di adempimento dell’obbligo di versamento del contributo e non rifletta, dunque, la frazionabilità dello stesso, risultando priva di incidenza sull’insorgenza e sull’esigibilità del credito ab origine nella sua interezza, con conseguente prescrittibilità del medesimo;

che anche il secondo motivo si rivela meritevole di accoglimento dovendo considerarsi prescritto in quanto maturato anteriormente al 15.10.2004 il credito azionato dall’INPS relativamente all’importo dovuto a titolo di anticipazione alla data di avvio della procedura;

che, di contro, il terzo motivo deve ritenersi inammissibile risultando congruamente motivata in relazione alla genericità delle originarie allegazioni la decisione in ordine alla mancata ammissione della prova per testi e della richiesta di informazioni alla P.A. sulla cessazione dell’indennità di mobilità;

che parimenti inammissibile risulta il quarto motivo, il quale, formulato in relazione all’omessa pronunzia da parte della Corte territoriale in ordine alla qualificazione della violazione come evasione o, al contrario, come mera omissione contributiva, si concreta, piuttosto, in un vizio di violazione di legge contestandosi, senza addurre idonee argomentazioni oltre l’apodittica affermazione di non aver l’INPS provato l’evasione contributiva, la qualificazione in tal senso della violazione accolta dalla Corte territoriale;

che, pertanto, il ricorso principale va rigettato mentre, quanto al ricorso incidentale, vanno accolti il primo ed il secondo motivo, rigettati il terzo ed il quarto, e, conseguentemente, la sentenza impugnata cassata in relazione ai motivi del ricorso incidentale accolti con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo, altresì, per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi del ricorso incidentale accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione. Sussistono i presupposti ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA