Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28494 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 28494 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza CO,! motivazione
seirmlificato

sul ricorso proposto da:

BORZILLO Ida (BRZ DIA 41B61 A783G), CORONA Alessandro (CRN
LSN 65M26 A783J), CORONA Walter (CRN WTR 67M04 A783U),
CORONA Dario (CRN DRA 76D22 A783S9) CORONA Massimo (CRN MSM
70S12 A783P), tutti quali eredi di Corona Vincenzo,
rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al
ricorso, dall’Avvocato Giovanni Romano, presso lo studio
del quale in Roma, via Valadier n. 43, sono elettivamente
domiciliati;

– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E D9tLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore;

8824

Data pubblicazione: 19/12/2013

- intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato
il 7 giugno 2012.
Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Giovanni Romano;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Lucio Capasso, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 7 gennaio 2009

presso la Corte d’appello di Roma, Borzillo Ida, Corona
Alessandro, Corona Dario, Corona Massimo, Corona Walter,
tutti nella qualità di eredi di Corona Vincenzo, chiedevano
la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al
pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata del
giudizio di appello iniziato dinnanzi al Consiglio di Stato
e protrattosi per sei anni;
che l’adita Corte d’appello rilevava che i ricorrenti
avevano dedotto che, quanto al giudizio di primo grado, era
già intervenuta una pronuncia della Corte d’appello di
Napoli, che veniva allegata e che tuttavia non risultava
riferibile ad alcuno dei ricorrenti, riguardando detti
provvedimenti giudizi diversi; rilevava quindi che in

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udienza del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

proposito erano stati richiesti chiarimenti ai ricorrenti,
i quali nulla avevano dedotto;
che, secondo la Corte d’appello, poiché ai fini della
valutazione della intervenuta violazione della ragionevole

svolgimento del giudizio presupposto, dovendosi addivenire
ad una valutazione sintetica complessiva dell’unico
processo da considerare nella sua complessiva
articolazione, la domanda doveva ritenersi inammissibile
atteso che non erano stati forniti elementi di fatto idonei
a verificare se fosse o no già intervenuta una decisione in
relazione al primo grado del giudizio presupposto;
che Borzillo Ida, Corona Alessandro, Corona Walter,
Corona Dario, Corona Massimo, nella qualità, hanno proposto
ricorso per la cassazione di questo decreto, affidato ad un
unico motivo, illustrato da memoria;
che l’intimato Ministero non ha svolto attività
difensiva.
Considerato

che il collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti
denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 4
della legge n. 89 del 2001, dolendosi del fatto che la
Corte d’appello abbia ritenuto inammissibile la domanda pur

durata del processo si doveva fare riferimento all’intero

se tutti gli elementi necessari ad effettuare la
valutazione sintetica complessiva del giudizio presupposto
erano desumibili dall’atto introduttivo ovvero erano
comunque desumibili ove la Corte d’appello avesse disposto,

l’acquisizione degli atti del giudizio presupposto, così
come richiesto nell’atto introduttivo;
che il ricorso è infondato;
che, invero, la Corte d’appello ha dichiarato
inammissibile il ricorso non per la affermata infrazionabilità della pretesa indennitaria né per una
ipotetica decadenza in ordine alla tempestività della
domanda, ma in quanto dalle stesse allegazioni delle
ricorrenti aveva desunto che, in relazione al primo grado
del giudizio presupposto era già intervenuta una
statuizione della Corte d’appello di Napoli; statuizione
che però non risultava adeguatamente documentata avendo i
ricorrenti prodotto copia di provvedimenti riferibili ad
altri giudizi, sicché, in tale contesto, non era possibile
stabilire se in relazione al medesimo giudizio presupposto
fosse già intervenuta o no una pronuncia ai sensi della
legge n. 89 del 2001;
che tale motivazione appare pienamente condivisibile
atteso che, proprio per il principio della infrazionabilità
del giudizio presupposto, una volta introdotta la questione

ai sensi dell’art. 3, comma 5, della citata legge,

della già interposta domanda di equa riparazione dinnanzi
ad altra Corte d’appello, sarebbe stato onere dei
ricorrenti documentarne l’esito, anche al fine di
consentire alla Corte d’appello (peraltro diversa rispetto

giudizio di equa riparazione) di verificare se in detto
giudizio fosse o no già stato computato parte del periodo
destinato alla trattazione del grado di appello, oggetto
specifico della domanda di equa riparazione;
che la indicata motivazione non risulta puntualmente
censurata dai ricorrenti, i quali invece ipotizzano che la
Corte d’appello non avrebbe potuto dichiarare la
inammissibilità della domanda perché relativa solo ad un
grado del più complesso giudizio presupposto, anche perché
dall’atto introduttivo erano desumibili tutti gli elementi
necessari alla valutazione sintetica complessiva richiesta,
sia pure per ottenere l’indennizzo della irragionevole
durata del grado di appello, laddove la esigenza esposta
nel provvedimento impugnato era quella di verificare – con
adeguata produzione documentale, non surrogabile attraverso
la richiesta ex art. 3, comma 5, della

legge

n. 89 del

2001, perché relativa non già al giudizio presupposto, ma
ad altro giudizio di equa riparazione introdotto in
relazione al medesimo processo presupposto – se e in che
misura era già intervenuto un provvedimento favorevole ai

a quella presso la quale si sarebbe svolto il primo

ricorrenti e se il detto provvedimento avesse in qualche
modo avuto riguardo anche la giudizio di appello, allora
pendente;
che dunque il ricorso deve essere rigettato;

presente giudizio di legittimità, non avendo
l’amministrazione intimata svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il
12 novembre 2013.

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del

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