Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28494 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/11/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 06/11/2019), n.28494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9585-2018 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO

3, presso lo STUDIO LEGALE SANASI D’ARPE – LEXIA AVVOCATI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO DAGNINO;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA – AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI

TRAPANI, in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELE ROMEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3535/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 19/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 3535/9/2017 depositata in data 19.9.2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, ha rigettato l’appello proposto da T.M. avverso la sentenza n. 232/4/16 della Commissione tributaria provinciale di Trapani, che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso della contribuente contro gli estratti di ruolo ricevuti in data 19.11.2014 da cui emergeva una posizione debitoria pari ad Euro 119.020,19. La CTR confermava in via preliminare la decisione del giudice di prime cure di inammissibiltà del ricorso che, comunque, riteneva infondato nel merito;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidato a tre motivi;

– L’Agente della Riscossione si è difesa con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative processuali, poichè la CTR è incorsa in error in procedendo nel confermare la statuizione del giudice di prime cure di intempestività della proposizione del ricorso avanti alla CTP, senza tener conto della proroga del termine scadente in giorno festivo, pur avendo contraddittoriamente richiamato la normativa in premessa;

– Va preliminarmente scrutinata e disattesa l’eccezione, contenuta nel controricorso secondo cui in ogni caso la CTR ha deciso la causa nel merito in modo conforme al diritto vivente. Va infatti rammentato che “Il giudice, decidendo su una questione che, benchè logicamente pregiudiziale sulle altre, attiene al merito della causa, a differenza di quanto avviene qualora dichiari l’inammissibilità della domanda o il suo difetto di giurisdizione, o competenza, non si priva della “potestas iudicandi” in relazione alle ulteriori questioni di merito, sicchè, ove si pronunci anche su di esse, le relative decisioni non configurano “obiter dicta”, ma ulteriori “rationes decidendi”, che la parte ha l’interesse e l’onere d’impugnare, in quanto da sole idonee a sostenere il “decisum”.” (Sez. 1 -, Ordinanza n. 6985 del 11/03/2019, Rv. 653108 01). Dal momento che la CTR ha statuito in via pregiudiziale che il ricorso avanti alla CTP era inammissibile in quanto tempestivo, la successiva statuizione di merito costituisce mero obiter dictum, irrilevante ai fini della presente impugnazione;

– La censura proposta in ricorso è fondata, poichè è pacifico il fatto che la contribuente ha avuto conoscenza dell’esistenza dei ruoli oggetto di impugnazione in data 19.11.2014 e che il termine di sessanta giorni, scadente il 18.1.2015, domenica, è prorogato per legge al primo giorno successivo feriale, lunedì 19.1.2015, allorquando la contribuente ha tempestivamente proposto ricorso avanti alla CTP, depositandolo il 18.2.2015;

– Accolto il ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio al giudice della CTP di Trapani per nuovo esame in relazione al profilo accolto, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTP di Trapani, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 06 novembre 2019

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