Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28493 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 28493 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA

sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:

D’ARGENIO Rita (DRG RTI 53P69 A783A), D’ARGENIO Anna Maria
(DGR NNM 50R55 A783C), D’ARGENIO Elisa (DRG LSE 46D49
A783P), D’ARGENIO Pasqualina (DRG PQL 56L49 A783V), tutte
quali eredi di D’Argenio Umberto, rappresentate e difese,
per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato
Giovanni Romano, presso lo studio del quale in Roma, via
Valadier n. 43, sono elettivamente domiciliate
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore;
– intimato –

889.3
}

Data pubblicazione: 19/12/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato
il 6 giugno 2012.
Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

sentito l’Avvocato Giovanni Romano;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Lucio Capasso, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 7 gennaio 2009

presso la Corte d’appello di Roma, D’Argenio Iolanda
Filomena, D’Argenio Pasqualina, D’Argenio Annamaria,
D’Argenio Elisa, D’Argenio Liliana, D’Argenio Rita, tutte
nella qualità di eredi di D’Argenio Umberto, chiedevano la
condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al
pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata del
giudizio di appello iniziato dinnanzi al Consiglio di Stato
con ricorso notificato il 20 novembre 2002 e depositato il
4 dicembre successivo, definito con sentenza pubblicata il
5 settembre 2008;
che l’adita Corte d’appello rilevava che le ricorrenti
avevano dedotto che, quanto al giudizio di primo grado, era
già intervenuta una pronuncia della Corte d’appello di
Napoli, che veniva allegata e che tuttavia non risultava
riferibile ad alcuna delle ricorrenti, riguardando detti

Stefano Petitti;

provvedimenti giudizi diversi; rilevava quindi che in
proposito erano stati richiesti chiarimenti alle
ricorrenti, le quali nulla avevano dedotto;
che, secondo la Corte d’appello, poiché ai fini della

durata del processo si doveva fare riferimento all’intero
svolgimento del giudizio presupposto, dovendosi addivenire
ad una valutazione sintetica complessiva dell’unico
processo da considerare nella sua complessiva
articolazione, la domanda doveva ritenersi inammissibile
atteso che non erano stati forniti elementi di fatto idonei
a verificare se fosse o no già intervenuta una decisione in
relazione al primo grado del giudizio presupposto;
che D’Argenio Rita, D’Argenio Anna Maria, D’Argenio
Elisa e D’Argenio Pasqualina hanno proposto ricorso per la
cassazione di questo decreto, affidato ad un unico motivo,
illustrato da memoria;
che l’intimato Ministero non ha svolto attività
difensiva.
Considerato

che il Collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con l’unico motivo di ricorso, le ricorrenti
denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 4
della legge n. 89 del 2001, dolendosi del fatto che la

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valutazione della intervenuta violazione della ragionevole

Corte d’appello abbia ritenuto inammissibile la domanda pur
se tutti gli elementi necessari ad effettuare la
valutazione sintetica complessiva del giudizio presupposto
erano desumibili dall’atto introduttivo ovvero erano

ai sensi dell’art. 3, comma 5, della citata legge,
l’acquisizione degli atti del giudizio presupposto, così
come richiesto nell’atto introduttivo;
che il ricorso è infondato;
che, invero, la Corte d’appello ha dichiarato
inammissibile il ricorso non per la affermata infrazionabilità della pretesa indennitaria né per una
ipotetica decadenza in ordine alla tempestività della
domanda, ma in quanto dalle stesse allegazioni delle
ricorrenti aveva desunto che, in relazione al primo grado
del giudizio presupposto era già intervenuta una
statuizione della Corte d’appello di Napoli; statuizione
che però non risultava adeguatamente documentata avendo le
ricorrenti prodotto copia di provvedimenti riferibili ad
altri giudizi, sicché, in tale contesto, non era possibile
stabilire se in relazione al medesimo giudizio presupposto
fosse già intervenuta o no una pronuncia ai sensi della
legge n. 89 del 2001;

che tale motivazione appare pienamente condivisibile
atteso che, proprio per il principio della in-

comunque desumibili ove la Corte d’appello avesse disposto,

frazionabilità del giudizio presupposto, una volta
introdotta la questione della già interposta domanda di
equa riparazione dinnanzi ad altra Corte d’appello, sarebbe
stato onere delle ricorrenti documentarne l’esito, anche al

rispetto a quella presso la quale si sarebbe svolto il
primo giudizio di equa riparazione) di verificare se in
detto giudizio fosse o no già stato computato parte del
periodo destinato alla trattazione del grado di appello,
oggetto specifico della domanda di equa riparazione;
che la indicata motivazione non risulta puntualmente
censurata dalle ricorrenti, le quali invece ipotizzano che
la Corte d’appello non avrebbe potuto dichiarare la
inammissibilità della domanda perché relativa solo ad un
grado del più complesso giudizio presupposto, anche perché
dall’atto introduttivo erano desumibili tutti gli elementi
necessari alla valutazione sintetica complessiva richiesta,
sia pure per ottenere l’indennizzo della irragionevole
durata del grado di appello, laddove l’esigenza esposta nel
provvedimento impugnato era quella di verificare – con
adeguata produzione documentale, non surrogabile attraverso
la richiesta ex art. 3, comma 5, della legge n. 89 del
2001, perché relativa non già al giudizio presupposto, ma
ad altro giudizio di equa riparazione introdotto in
relazione al medesimo processo presupposto – se e in che

fine di consentire alla Corte d’appello (peraltro diversa

misura era già intervenuto un provvedimento favorevole alle
ricorrenti e se il detto provvedimento avesse in qualche
modo avuto riguardo anche la giudizio di appello, allora
pendente;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del
presente giudizio di legittimità, non avendo
l’amministrazione intimata svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il
12 novembre 2013.

che dunque il ricorso deve essere rigettato;

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