Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28493 del 15/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 06/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28493
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7365 – 2020 R.G. proposto da:
D.L.M., – c.f. (OMISSIS), – elettivamente domiciliato, con
indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Salerno, alla via Gen. Don
Ferrante Maria Gonzaga, n. 12, presso lo studio dell’avvocato
Giuseppe Romanelli che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato
Maria Valeria D’Aniello lo rappresenta e difende in virtù di
procura speciale in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore.
– intimato –
avverso il decreto del 3-4.2.2020 della Corte d’Appello di Salerno;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre
2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Dato atto che il ricorrente, D.L.M., ha depositato rituale rinuncia datata 26.10.2020 ex art. 390 c.p.c., al ricorso;
dato atto che il Ministero della Giustizia è rimasto intimato (vedasi certificazione della cancelleria);
ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione;
dato atto inoltre che il Ministero della Giustizia non ha svolto difese, sicchè nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta;
dato atto che non sussistono i presupposti processuali perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis;
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
P.Q.M.
la corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto da D.L.M. ed iscritto al n. 7365 – 2020 R.G..
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020