Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28493 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/11/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 06/11/2019), n.28493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 488-2018 proposto da:

A.M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SFORZA PALLAVICINI N. 18, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO

CARMINE RAO, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO

CUCINOTTA, SALVATORE CATANIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2749/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il

19/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 2749/2/17 depositata in data 19 luglio 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 502/1/08 della Commissione tributaria provinciale di Messina, la quale a sua volta aveva accolto il ricorso proposto da A.M.S., contro l’avviso di accertamento per II.DD. e IVA 1999;

– La CTR non confermava la decisione di primo grado, ritenendo corretto il procedimento seguito dall’amministrazione ai fini dell’accertamento condotto D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d, e posto alla base della ripresa, come pure nel merito non assolto l’onere della prova in capo al contribuente per giustificare lo scostamento significativo dei ricavi dichiarati rispetto agli standard applicati dall’Agenzia omogenei all’attività di impresa;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un motivo che illustra con memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Preliminarmente, va dato atto che il contribuente, nelle sue memoria autorizzate datate 20 giugno 2019 e depositate poco prima dell’adunanza camerale ha avanzato, tra l’altro, istanza di sospensione del processo, dando evidenza di aver depositato in data 9.5.2019 domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. 119 del 2018, art. 6, e offrendo copia del pagamento;

– L’istanza non può essere accolta. Per espressa previsione di legge, al fine di ottenere l’effetto sospensivo del processo D.L. 119 del 2018, ex art. 6, sino al 31 dicembre 2020, deve essere depositata avanti all’autorità giudiziaria avanti alla quale pende il processo la copia della domanda di definizione e del versamento, entro il termine perentorio del 10.6.2019. A riguardo, il D.L. 119 del 2018, art. 6, comma 10, infatti statuisce: “Le controversie non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.”. Inoltre, se è vero che anteriormente al deposito delle memorie autorizzate il contribuente aveva anticipato via posta l’istanza di sospensione, attraverso una nota denominata “Deposito documenti” e datata 4.6.2019, va considerato che non trova applicazione il principio della dissociazione degli effetti della notifica per notificante e notificato secondo i canoni fissati da Corte Cost. n. 28 del 2004, ossia non vale nel caso di specie il momento della spedizione della stessa. Infatti, non si tratta di eseguire una notifica alle parti, prevista dal sistema processuale codificato per la Corte di Cassazione, ma di depositare della documentazione in cancelleria entro un termine perentorio. Se la parte sceglie una forma di trasmissione di atti e di documenti via posta, ne sopporta i rischi e i tempi incerti, considerato anche che la previsione del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, fa esplicitamente riferimento alla sola data di deposito in cancelleria della domanda di definizione e del versamento. Pertanto, fa fede il timbro del depositato apposto dalla Cancelleria centrale che è dell’11 giugno 2019, come evincibile dal timbro apposto sul documento pervenuto e dallo stesso sistema informatico SIC;

Deve così affermarsi il principio di diritto che segue: “in tema di sospensione del processo ai sensi del D.L. 119 del 2018, art. 6, comma 10, per ottenere l’effetto sospensivo sino al 31 dicembre 2020 deve essere depositata in cancelleria copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine perentorio del 10 giugno 2019 e, ove la parte si affidi alla spedizione postale di tale documentazione, non trova applicazione il principio della dissociazione degli effetti della notifica per notificante e notificato secondo i canoni fissati da Corte Cost. n. 28 del 2004, sia in quanto non si tratta di notifica alla parte processualmente codificata, sia in quanto la legge fa riferimento espresso al momento del suo deposito e, dunque, alla ricezione della spedizione come documentata dalla cancelleria con timbro del pervenuto e registrazione sul SIC.”;

– Con l’unico motivo – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il contribuente ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42, e della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e ss., per aver la CTR ritenuto giustificata la ripresa sulla base del solo scostamento del reddito dichiarato rispetto ai parametri applicati, senza indicare ulteriori elementi idonei a suffragare il maggior reddito d’impresa accertato;

– Il motivo è infondato. Va infatti ribadito che: “L’ufficio che procede ad accertamento dell’imposta sui redditi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), avvalendosi, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181, dei parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari previsti dal successivo comma 184, e poi specificati dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996, non deve apportare alcun elemento atto a confortare il proprio diverso accertamento, perchè quelli considerati nell’elaborazione dei parametri stessi e l’applicazione di questi ai dati esposti dal singolo contribuente hanno già i caratteri della presunzione legale, quali richiesti dal comma 1 dell’art. 2728 c.c., e sono, di per sè, idonei a fondare un corrispondente accertamento, restando comunque consentito al contribuente di provare, anche con presunzioni, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, l’inapplicabilità dei parametri alla sua posizione reddituale.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 10242 del 26/04/2017, Rv. 643929 – 01; conforme, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 27874 del 31/10/2018, Rv. 651093 01);

– Orbene, premesso che è pacifico il fatto che la ripresa tragga origine da un accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e che sia stato attivato dall’Agenzia il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente, senza esito positivo, correttamente la CTR ha ritenuto legittima la procedura che ha disposto l’avviso senza necessità di elementi di prova ulteriori rispetto allo scostamento accertato, perchè quelli considerati nell’elaborazione dei parametri stessi e l’applicazione di questi ai dati esposti dal singolo contribuente, hanno già i caratteri della presunzione legale, e sono, di per sè, idonei a fondare un corrispondente accertamento, salva la prova contraria che la stessa CTR ha accertato non essere stata fornita e che il contribuente non adduce di aver fornito, indicandola specificamente, e non censura essere un fatto controverso decisivo e non debitamente valutato dal giudice;

– In conclusione, il ricorso va rigettato, e dal rigetto discende il regolamento delle spese di lite, secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese di lite, liquidate in Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.

La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), per effetto del presente provvedimento sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, T.U. spese di giustizia

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 06 novembre 2019

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