Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28492 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA – (OMISSIS), in persona

dell’amministratore delegato e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio

dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUERRA PIETRO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.S. (OMISSIS), nella qualità di erede di

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL

D’OSSOLA 100, presso lo studio dell’avvocato MARIO PETTORINO,

rappresentato e difeso da sè medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 295/2009 del TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE

DISTACCATA DI ISCHIA, del 15/07/2009 depositata il 15/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Enel Distribuzione spa ha chiesto la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia il 15.7.2009 ed in pari data depositata, con la quale era stato rigettato l’appello proposto da Enel Distribuzione s.p.a. con riferimento al danno” esistenziale”, riconosciuto dal giudice di pace di Ischia in favore di P.M., a seguito dell’interruzione di fornitura elettrica (black-out) avvenuta tra il (OMISSIS).

Resiste P.S. n. q. di erede di P.M..

Preliminarmente va rilevato che al ricorso proposto è applicabile la normativa di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, con la quale è stato abrogato l’art. 366 bis c.p.c., poichè il provvedimento impugnato è stato pubblicato dopo l’entrata in vigore della detta legge (4.7.2009).

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1223 e 2059 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Assume che erroneamente il tribunale ha condannato l’Enel Distribuzione spa al risarcimento del danno “esistenziale” ritenendo che l’interruzione di energia ” abbia costituito motivo di notevole disagio”.

Il motivo è manifestamente fondato e va accolto.

Le Sezioni Unite della Corte di legittimità, con la nota sentenza dell’11 novembre 2008 n. 26972, hanno chiarito che, nel nostro ordinamento, non è ammissibile l’autonoma categoria di “danno esistenziale”, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione; con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria.

Ove, poi, nel “danno esistenziale” si intenda includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art. 2059 cod. civ..

Il danno non patrimoniale, quindi, derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ. – anche quando non sussiste un fatto-reato, nè ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 cod. civ., giacchè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginar, come quello alla qualità della vita od alla felicità.

Ne deriva che il ” disagio” prodotto dall’interruzione di energia elettrica non può in alcun modo ricomprendersi in alcuna delle categorie del danno non patrimoniale ricordate, non avendo alcuna caratteristica per la sua risarcibilità a titolo di danno non patrimoniale.

Senza dimenticare che il danno non patrimoniale, qualificato dalla Corte di cassazione quale “danno conseguenza” deve essere allegato e provato; ciò che nel caso in esame – al di là della mera affermazione del disagio e dello stress provocati dal black out – difetta.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli altri e la cassazione della sentenza.

La causa si presta ad essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, è accolto il primo motivo, dichiarati assorbiti gli altri. La sentenza è cassata in relazione e, decidendo nel merito, la domanda è rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del resistente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo. Dichiara assorbiti gli altri.

Cassa in relazione e, decidendo nel merito, rigetta la domanda.

Condanna il resistente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 400,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA