Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28492 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 28492 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA

senten:a con motivarione
seiltplificata

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
ricorrente
contro
CESARANO Biagio (CSR BGI 36B03 E131E), rappresentato e
difeso, per procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avvocato Michele Liguori, presso lo studio del quale
in Roma, Viale delle Milizie n. 38, è elettivamente

Am

domiciliato;
– controricorrente –

882/

Data pubblicazione: 19/12/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato
il 20 ottobre 2011.
Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

sentito

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Lucio Capasso, che ha concluso per
l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati gli
altri.
Ritenuto

che, con ricorso depositato il 24 giugno 2008

presso la Corte d’appello di Roma, Cesarano Biagio chiedeva
la condanna del Ministero della giustizia al pagamento
dell’indennizzo per la irragionevole durata di un
procedimento civile iniziato dinnanzi al Giudice di pace di
Castellammare di Stabia con citazione notificata il 24
luglio 2003 e definito con sentenza depositata il 27
dicembre 2006;
che l’adita Corte d’appello, accertata una durata
irragionevole indennizzabile di cinque mesi, liquidava il
danno non patrimoniale in euro 466,66, oltre agli interessi
legali dalla domanda e alle spese legali ritenendo
applicabile il criterio di 1.000,00 euro per anno di
ritardo;
che il Ministero della giustizia ha proposto ricorso
per la cassazione di questo decreto, affidato a tre motivi;

Stefano Petitti;

che l’intimato ha resistito con controricorso.
Considerato

che il collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;

ricorrente denuncia vizio di motivazione, dolendosi del
fatto che la Corte d’appello non abbia in alcun modo
esaminato il concreto svolgimento del giudizio presupposto
e non abbia quindi detratto dalla durata complessiva di
questo, peraltro eccedente quella ritenuta ragionevole di
soli cinque mesi, segmenti temporali addebitabili alle
parti o comunque certamente non addebitabili all’ufficio;
che con il secondo motivo il Ministero deduce vizio di
motivazione in ordine alla liquidazione dell’indennizzo,
avvenuto in misura ordinaria senza tenere conto del
concreto caso sottoposto alla cognizione del giudice
distrettuale e comunque in misura superiore a quella
ordinaria di euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di
ritardo;
con il terzo motivo il Ministero denuncia violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e
dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, dolendosi del fatto
che la Corte d’appello abbia riconosciuto gli interessi
dalla domanda pur in mancanza di esplicita domanda in tal
senso;

3

che con il primo motivo di ricorso, il Ministero

che il primo motivo di ricorso è infondato,
che, invero, escluso che il rinvio dell’udienza per
astensione dei difensori possa essere detratto dal computo
della durata del processo presupposto (Cass. n. 15420 del

sollecita una riconsiderazione dello svolgimento del
processo al fine di dimostrare che alcuni segmenti
temporali avrebbero dovuto essere esclusi dal calcolo, ma
omette di considerare che, per quanto emerge dalle stesse
indicazioni contenute in ricorso, i rinvii sono stati tutti
contenuti in termini limitati e compatibili con lo
svolgimento del processo in un arco di tempo ragionevole,
sicché l’eccedenza rispetto al triennio di durata
ragionevole non può essere addebitata alle parti, ma va
ricondotta alla organizzazione giudiziaria;
che è infondato anche il secondo motivo, atteso che la
Corte d’appello non ha fatto riferimento ad un criterio
normale di liquidazione dell’indennizzo, ma ha motivato la
scelta della misura dell’indennizzo avuto riguardo
all’oggetto della controversia e al suo valore patrimoniale
nonché alla rilevanza della partecipazione emotiva che la
materia della causa e la vicenda umana ad essa sottesa
comportavano, in tal modo compiendo una valutazione
adeguatamente motivata e insindacabile in questa sede di
legittimità;

2013), per il resto deve rilevarsi che il Ministero

che il terzo motivo è fondato, atteso che nell’atto
introduttivo non era contenuta la domanda relativa agli
interessi, sicché la Corte d’appello non avrebbe potuto
riconoscerli se non con decorrenza dalla data della

2011);
che dunque i primi tre motivi del ricorso devono essere
rigettati, mentre va accolto il quarto motivo, con
conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione
alla decorrenza degli interessi legali;
che

tuttavia,

non essendo necessari ulteriori

accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito, disponendo la decorrenza degli interessi legali
dalla data della decisione della Corte d’appello anziché
dal quella della domanda;
che l’accoglimento del quarto motivo non fa venir meno
la sostanziale soccombenza dell’amministrazione ricorrente,
la quale – deve dunque essere condannata al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, liquidate come da
dispositivo, da distrarsi in favore del difensore del
controricorrente,

Avvocato Michele Liguori, per dichiarato

anticipo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta i

primi due motivi di ricorso,

accoglie il terzo; cassa il decreto impugnato in relazione

decisione e non da quella della domanda (Cass. n. 24962 del

al motivo accolto e, decidendo nel merito, dispone la
condanna al pagamento degli interessi legali sulla somma
liquidata dalla Corte d’appello, a far data dalla decisione
(14 giugno 2010) al soddisfo; condanna il Ministero

legittimità, che liquida in euro 292,50 per compensi, oltre
ad euro 100,00 per esborsi e agli accessori di legge.
Dispone la distrazione delle spese in favore del difensore
del controricorrente, Avvocato Michele Liguori,
dichiaratosi antitatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di cassazione,
il 12 novembre 2013.

ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di

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