Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28492 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 06/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4813 – 2020 R.G. proposto da:

Z.L.R., – c.f. (OMISSIS), – elettivamente domiciliato,

con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Torino, alla via Nota, n.

7, presso lo studio dell’avvocato Rita Falco che lo rappresenta e

difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, – c.f. (OMISSIS), – in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Torino dei

22.5/3.7.2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre

2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso ex L. n. 89 del 2001 alla Corte d’Appello di Torino Z.L.R. si doleva per l’irragionevole durata del processo penale instaurato a suo carico dinanzi al Tribunale di Ivrea e definito con sentenza di assoluzione del 26.2.2018, divenuta irrevocabile il 2.6.2018.

Chiedeva ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con decreto del 28.12.2018 il consigliere designato rigettava il ricorso.

3. Z.L.R. proponeva opposizione.

Resisteva il Ministero della Giustizia.

4. Con ordinanza del 22.5/3.7.2019 la Corte d’Appello di Torino dichiarava improcedibile l’opposizione e condannava l’opponente alle spese.

Dava atto previamente la corte che con decreto presidenziale era stata fissata per la discussione l’udienza collegiale del 27.3.2019 ed era stato assegnato termine per la notifica dell’opposizione e del decreto fino al 28.2.2019.

Dava atto altresì che all’udienza del 27.3.2019 l’opponente aveva chiesto rinvio onde documentare l’avvenuta notifica dell’opposizione e del decreto.

Dava atto inoltre che il 2.4.2019 l’opponente aveva depositato istanza di rimessione in termini per la notifica dell’opposizione e del decreto di fissazione d’udienza e che con decreto del 10.4.2019, riservata ogni valutazione in ordine all’ammissibilità dell’istanza di rimessione in termini, era stato assegnato nuovo termine per la notifica.

Indi evidenziava che senza dubbio, in dipendenza del carattere non perentorio del termine per la notifica dell’opposizione e del decreto inizialmente accordato fino al 28.2.2019, nulla ostava, a fronte della mancata costituzione della controparte, alla concessione all’opponente di un nuovo termine.

E nondimeno – soggiungeva la corte – salva l’evenienza della sussistenza di gravi ed ingiustificati motivi, che nella fattispecie neppure erano stati allegati, la proroga del termine sarebbe stata da richiedere antecedentemente alla scadenza dell’iniziale termine ovvero al più tardi all’udienza del 27.3.2019, nel corso della quale era stata invece formulata richiesta di mero rinvio.

Evidenziava quindi che l’opponente era decaduto dal potere di richiedere la proroga.

5. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso Z.L.R.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Il Ministero della Giustizia da depositato controricorso, contenente ricorso incidentale articolato in cinque motivi; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale.

6. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta infondatezza e del ricorso principale e del ricorso incidentale; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

7. Con l’unico motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, dell’art. 154 c.p.c., e della C.E.D.U., art. 6.

Deduce che all’udienza del 27.3.2019 l’avvocato che ebbe a sostituire il suo difensore – impossibilitato quest’ultimo a comparire – aveva formulato richiesta di concessione di un termine onde, fatti salvi i diritti di prima udienza, verificare l’esito della notifica.

Deduce dunque che la richiesta formulata in udienza non implica affatto rinuncia ad una eventuale richiesta di rinotifica.

Deduce altresì che all’esito della rinnovazione della notifica il Ministero della Giustizia si è costituito, il che comporta sanatoria della precedente omissione.

8. Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Deduce che ha errato la corte di merito allorchè ha reputato applicabile la sospensione feriale dei termini al termine semestrale di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4; che invero il termine di cui al citato art. 4, ha natura sostanziale e non già processuale.

Deduce quindi che l’avverso iniziale ricorso per “equa riparazione” è stato proposto il 5.12.2018, allorchè il termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, a far data dal dì – 2.6.2018 – in cui la decisione che ha concluso il giudizio “presupposto” è divenuta definitiva, era già – il 3.12.2018 – decorso.

9. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Deduce che l’erronea assimilazione del termine di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, ai termini processuali importa la necessità del ricorso alla procedura alternativa di mediazione, “con relativo superamento dell’esclusività del ricorso al rimedio giurisdizionale” (così ricorso, pag. 9).

10. Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Deduce che riconoscere natura processuale al termine di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, rende in taluni casi inapplicabile la sospensione feriale dei termini al termine “lungo” per l’impugnazione.

11. Con il quarto motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Deduce che l’interpretazione adeguatrice della L. n. 89 del 2001, art. 4, induce ad escludere l’operatività della sospensione feriale dei termini.

12. Con il quinto motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Deduce che, se è da ipotizzare il ricorso alla cosiddetta mediazione facoltativa, la mediazione sarebbe stata proponibile direttamente ad istanza della parte senza l’assistenza di un avvocato; che siffatto postulato rende dubbia l’applicabilità della sospensione feriale dei termini.

13. Il ricorso principale è fondato e va accolto; il suo buon esito assorbe la disamina del ricorso incidentale.

14. E’ sufficiente ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., il rinvio all’insegnamento più recente di questa Corte.

Ovvero all’insegnamento secondo cui, in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo – in base alla disciplina prevista dalla L. n. 89 del 2001, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni in L. n. 132 del 2012, ma, si aggiunge, pur con valenza in ordine alla vigente disciplina di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, comma 3, – il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge. E secondo cui, inoltre, il giudice, nell’ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, anche dopo l’adozione di un provvedimento di non luogo a provvedere per mancata comparizione delle parti, seguito da tempestiva riassunzione, deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica (cfr. Cass. (ord.) 16.10.2019, n. 26267).

15. Del resto questa Corte spiega ulteriormente che nei procedimenti per il conseguimento dell’equo indennizzo da irragionevole durata del processo, deve essere applicato in via analogica il regime di sanatoria delle nullità processuali previste per l’ordinario processo di cognizione con la conseguenza che la comparizione delle parti ha effetto sanante in caso di notifica inesistente o omessa (cfr. Cass. (ord.) 21.5.2020, n. 9376, ove si aggiunge che, in difetto di comparizione del solo resistente dovrà essere fissato un nuovo termine per la notificazione del ricorso, mentre, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti, dovrà disporsi nuova convocazione ex art. 181 c.p.c., con esclusione dell’applicabilità dell’art. 737 c.p.c.).

16. In questo quadro – in cui, appunto, il giudice deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine entro il quale rinnovare la notifica anche dopo l’adozione di un provvedimento di non luogo a provvedere per mancata comparizione delle parti – a nulla rileva, nel caso di specie, che all’udienza del 27.3.2019 l’opponente ha chiesto mero rinvio onde documentare l’avvenuta notifica dell’opposizione e del decreto e che solo successivamente, il 2.4.2019 (dopo l’udienza e dopo la scadenza dell’iniziale termine al 28.2.2019), l’opponente ha depositato istanza di rimessione in termini per la notifica dell’opposizione e del decreto di fissazione d’udienza.

Ciò viepiù che, così come la stessa ordinanza impugnata dà atto (cfr. pag. 2), in dipendenza del rinnovato iter notificatorio il Ministero si è comunque costituito.

17. In accoglimento del ricorso principale l’ordinanza della corte d’appello di Torino del 22.5/3.7.2019 (assunta nel procedimento iscritto al n. 95/2019 v.g.) va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

18. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

PQM

La corte accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale; cassa l’ordinanza della corte d’appello di Torino del 22.5/3.7.2019; rinvia alla stessa corte d’appello in altra composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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