Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28492 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/11/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 06/11/2019), n.28492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18871-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PRI.AL. IMMOBILIARE SNC DI A.M. E P.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1566/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso n. 1031/2015, con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla PRI.AL. IMMOBILIARE S.n. C. DI P. E A. avverso provvedimento di diniego di disapplicazione delle norme antielusive di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 30, richiesta dalla contribuente;

la società è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, DLgs. n. 156 del 2016, art. 6, comma 1, art. 100 c.p.c.) per avere la CTR erroneamente ritenuto impugnabile il diniego circa la disapplicazione di norme antielusive;

1.2. la doglianza è infondata;

1.3. questo Collegio intende dare continuità all’orientamento già espresso dalla Suprema Corte in una fattispecie analoga, secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, sicchè è possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni, in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448 (cfr. Cass. nn. 3775/2018, 13963/2017, 11929/2014);

1.4. il contribuente ha dunque la facoltà di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 37 bis, comma 8, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ma provvedimento con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario;

2.1. con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, denunciando, in rubrica, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” perchè, secondo la ricorrente, la CTR avrebbe omesso di rilevare che, al fine di ottenere la disapplicazione della normativa in esame, la contribuente avrebbe dovuto “dimostrare di aver posto in essere ogni utile iniziativa positiva, e non semplicemente omissiva, volta a rendere utilizzabile gli immobili posseduti”, adempimento a cui, invece, si sarebbe sottratta in quanto l’elaborato peritale di parte era “insufficiente a dimostrare che tale inagibilità era indipendente dalla volontà dei soci”;

2.2. la censura è inammissibile;

2.3. trattandosi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, non è proponibile il motivo di ricorso per cassazione de quo, non avendo la ricorrente assolto all’onere processuale suo proprio secondo il principio di diritto che “nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (cfr. Cass. n. 26774/2016), emergendo comunque dal contenuto del ricorso che identica è la quaestio facti esaminata dalle due commissioni tributarie e risolte nel medesimo senso circa l’insussistenza dei presupposti atti a far ritenere che la contribuente fosse una società di comodo o non operativa in virtù della “documentazione prodotta” dalla stessa relativamente all’immobile dalla stessa posseduto, di cui non risultava possibile la locazione “avuto riguardo alle sue precarie condizioni e alla vetustà, che richiedeva l’esecuzione di notevoli e onerosi interventi di manutenzione e ristrutturazione straordinaria (cfr. elaborato tecnico in atti)” ed alle “condizioni del mercato immobiliare e… finanziarie…(che)… al momento non consentivano di avviare la ricostruzione dell’immobile, come… attestato dagli elaborati tecnici prodotti fin dal primo grado”, concludendo quindi la CTR, a conferma della decisione di primo grado, che “il ciclo economico avverso, la stasi del mercato, la carenza di liquidità e l’assenza di finanziamenti avevano resto gli immobili e i terreni privi di utilizzazione e di proficuo sfruttamento economico”;

3.1. con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per “motivazione apparente” in quanto le argomentazioni spese dal collegio regionale, per dimostrare l’illegittimità del diniego impugnato,…(erano)… gravemente carenti”;

3.2. la doglianza va parimenti disattesa in quanto, sulla base di quanto sin qui riportato circa la decisione gravata di ricorso per cassazione, è dato scorgere appieno dal suo complessivo contenuto la ratio decidendi posta a base della stessa, collegata all’esistenza di elementi fattuali che avevano giustificato la disapplicazione della normativa in questione;

3.3. tanto è sufficiente per escludere che la sentenza impugnata possa rientrare nello stigma delle sentenze nulle per omissione della motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile, alla stregua di quanto affermato da Cass. S.U. n. 8053/2014 e n. 8054/2014;

4. conclusivamente il ricorso va integralmente respinto;

5. nulla sulle spese stante la mancata costituzione della società contribuente

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 06 novembre 2019

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