Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28491 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23921/2010 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS), in persona dell’amministratore

delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio

dell’avvocato BRIGUGLIO Antonio, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUERRA PIETRO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.P., V.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 211/2009 del TRIBUNALE di SANT’ANGELO DEI

LOMBARDI, depositata l’08/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Enel Distribuzione spa ha chiesto la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi in data 8.7.2009 ed in pari data depositata, con la quale era stato rigettato l’appello proposto da Enel Distribuzione s.p.a. avverso le sentenze nn. 164/08 e 165/08 del giudice di pace di Montella (procedimenti riuniti in appello), che aveva condannato l’Enel Distribuzione al risarcimento dei danni nei confronti di S.P. e V.M., con riferimento a pretese avarie dei prodotti alimentari detenuti nel frigorifero di casa ed al danno esistenziale, a seguito dell’interruzione di fornitura elettrica (black-out) tra il (OMISSIS).

Riteneva il giudice di pace che la responsabilità della convenuta non fosse esclusa dalla mancata fornitura di energia, alla stessa, da parte del Gestore della Rete di trasmissione nazionale, essendo questo un suo ausiliario a norma dell’art. 1228 c.c..

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Preliminarmente va rilevato che al ricorso proposto è applicabile la normativa di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, con la quale è stato abrogato l’art. 366 bis c.p.c., poichè il provvedimento impugnato è stato pubblicato dopo l’entrata in vigore della detta legge (4.7.2009).

Con unico motivo la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare degli artt. 1, 2, 3, 9, 13 dello stesso (art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione dell’art. 1218 cod. civ. (nonchè e correlativamente del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, artt. 1, 2, 3, 9, 13) (art. 360 c.p.c., n. 3).

Assume che la s.p.a. GRTN – Gestore della rete di trasmissione nazionale – è una società sostanzialmente di proprietà del Ministero dell’Economia, che svolge in regime di concessione esclusiva le attività di trasmissione e dispacciamento di energia, sotto il diretto controllo dello Stato; e che l’Enel non può ricevere Energia elettrica da somministrare agli utenti se non da GRTN, la quale società, quindi, non può essere un suo ausiliario, in quanto non liberamente scelto.

Il motivo è manifestamente fondato e va accolto. Dalla normativa regolante il sistema elettrico nazionale all’epoca dei fatti di causa, e particolarmente dal D.Lgs. n. 79 del 1999, artt. 1, 2, 3, 9, 13, e dal D.M. Industria 7 luglio 2000, emerge che la trasmissione di energia, attraverso la Rete Nazionale (e perciò fino alle cabine primarie dell’Enel Distribuzione) è gestita obbligatoriamente ed in esclusiva dalla GRTN s.p.a. (soggetto del tutto autonomo rispetto ad Enel Distribuzione); e che Enel Distribuzione non può procurarsi energia al di fuori della Rete Nazionale.

Infatti, sono riservati allo Stato ed affidati in concessione, in base ad apposita convenzione, al Gestore della rete, la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il c.d. dispacciamento (consistente nell’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e nell’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell’energia elettrica (con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto le domande proposte contro il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. per il risarcimento dei danni cagionati dalla interruzione della somministrazione dell’energia elettrica sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (S.U. 14.6.2007 n. 13887).

La s.p.a. GRTN non può, quindi, considerarsi ausiliaria della convenuta ex art. 1228 c.c., poichè è un soggetto autonomo ed indipendente da questa e da qualsiasi altro soggetto operante nel settore elettrico, ed è posto in posizione di supremazia rispetto a tali soggetti, e di monopolista nella gestione della rete di trasmissione, controllando tutti i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete, senza alcun potere direttivo o di controllo dell’Enel Distribuzione nei confronti di GRTN. Non tutti i soggetti, della cui attività il debitore si avvalga per l’adempimento della propria obbligazione, sono suoi ausiliari nei termini indicati dall’art. 1228 c.c..

Possono considerarsi tali soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra gli stessi ed il debitore, ovvero allorchè sussista un collegamento tra l’attività del preteso ausiliario e l’organizzazione aziendale del debito della prestazione (Cass. 14.6.2007 n. 13953).

Inoltre, la s.p.a. GRTN non può essere considerato ausiliaria dell’Enel Distribuzione, poichè non è stata liberamente scelta dall’Enel Distribuzione per la trasmissione di energia, ma è posta in posizione di monopolista.

A questa l’Enel Distribuzione doveva necessariamente rivolgersi per la trasmissione dell’energia da distribuire agli utenti.

La causa si presta ad essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, decidendo nel merito, la domanda è rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico solidale degli intimati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Condanna gli intimati in solido al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 400,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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