Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28491 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 07/11/2018), n.28491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4072/2017 proposto da:

GAMMA SERVIZI SOC. COOP., in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso lo studio

dell’avvocato MONICA BATTAGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato

MASSIMO GRATTAROLA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 455/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

emessa il 7/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Torino, in accoglimento del gravame proposto da Gamma Servizi Società cooperativa nei confronti dell’Inps, dichiarava la nullità della sentenza impugnata che aveva ritenuto che la mancata notificazione del ricorso introduttivo da parte di Gamma Servizi soc. coop. comportasse l’improcedibilità della domanda rilevabile d’ufficio, rimetteva la causa di fronte al primo giudice e, in considerazione del contrasto giurisprudenziale sulla questione, risolto da Cass. 1483 del 2015 e da Cass. S.U. n. 2700 del 2014, compensava tra le parti le spese del grado.

2. Per la cassazione della sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese processuali Gamma Servizi Società cooperativa ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui l’Inps non ha opposto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. a fondamento del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 2. La società ricorrente lamenta l’insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese, in quanto l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite che aveva regolato la questione era anteriore alla sentenza di primo grado e anche al deposito della memoria in appello.

2. Il ricorso non è fondato.

Occorre premettere che opera nella presente causa, introdotta in primo grado con ricorso depositato il 12.12.2013, il regime sulla compensazione delle spese processuali anteriore alla modifica introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, art. 13,convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 2014 (che si applica, a mente dello stesso art. 13, comma 2, “ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione”).

3. Ciò posto, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio, affermato da questa Corte con la sentenza n. 24234 del 29/11/2016 tra le altre, secondo il quale “ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, “ratione temporis” applicabile) a fronte della novità o dell’oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell’assenza di un orientamento univoco o consolidato all’epoca della insorgenza della controversia”.

4. Nel caso, infatti, l’incertezza giurisprudenziale sugli effetti nel processo del lavoro della mancata notifica del ricorso di primo grado, pur tempestivamente depositato, originato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 20604 del 2008, è stata risolta solo dalla sentenza della Cassazione n. 1483 del 2015, cui si è adeguata la giurisprudenza successiva, che ha applicato i principi affermati dalla Sezioni Unite nella sentenza n. 5700 del 2014, resa in tema di procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo.

5. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore notificata ex art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale le parti non hanno formulato memorie, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

6. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

7. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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