Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28490 del 29/11/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2017, (ud. 30/10/2017, dep.29/11/2017),  n. 28490

Fatto

RILEVATO CHE:

con ricorso per regolamento di competenza notificato il 09/02/2017 la SPV Project 1505 srl, che nell’opposizione spiegata dalla ASL Caserta al monitorio per Euro 7.035.827,86 conseguito dalla sua dante causa Thule spa quale cessionaria dei crediti vantati dalla Casa di Cura (OMISSIS) si era costituita ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., ha impugnato la sentenza n. 309 del 12/01/2017 del Tribunale di Milano, di declaratoria di incompetenza in favore di quello di Santa Maria Capua Vetere e contestuale revoca del monitorio opposto;

il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza sia in forza della clausola di competenza territoriale inderogabile esclusiva contenuta nell’art. 8 del contratto intercorso tra la ASL di Caserta e la cedente Casa di cura, sia – con ben più ampia ed articolata motivazione – in relazione al forum destinatae solutionis per avere sede la tesoreria della ASL in Caserta ed una volta ritenuta applicabile anche alle aziende sanitarie locali la disciplina sulla tesoreria unica e la relativa competenza territoriale: così reputata formulata l’eccezione sotto tutti i profili possibili e, benchè non pienamente convinto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, determinatosi ad applicarlo;

la ricorrente ha chiesto a questa Corte di dichiarare la competenza del Foro di Milano, deducendo in primis l’inammissibilità per incompletezza dell’eccezione ex adverso proposta, sostenendo poi l’erronea individuazione del forum destinatae solutionis ed invocando l’applicabilità del Foro del domicilio del creditore pure in caso di cessione di un credito pecuniario;

l’intimata ASL ha resistito, soprattutto in considerazione della clausola contrattuale che individua quale Foro esclusivo ed inderogabile quello di Santa Maria Capua Vetere;

il P.G., con requisitoria scritta del 18-22/07/2017, ha chiesto il rigetto dell’istanza, in base alla dirimente efficacia della clausola attributiva di competenza territoriale inderogabile, che va applicata anche alle controversie aventi ad oggetto l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie dedotte nel contratto tra cedente e ceduta e che può essere opposta pure al cessionario, neppure operando il principio della necessità di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti in presenza di un Foro esclusivo;

la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., comma 2, u.p. come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. g), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

deve convenirsi con il Pubblico Ministero sul fatto che “l’istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la Suprema Corte del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest’ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, e le consente, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti, nonchè di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza” (da ultimo: Cass. ord. 24/10/2016, n. 21422; in precedenza, tra molte, già Cass. ord. 07/02/2006, n. 2591);

tanto consente di attribuire decisiva e per di più esclusiva rilevanza, a prescindere dalla questione del forum destinatae solutionis delle obbligazioni verso le aziende sanitarie locali e dalla pure evidente centralità di essa nella decisione qui gravata, alla clausola attributiva di competenza territoriale esclusiva al giudice (ordinario od amministrativo) del luogo ove ha sede legale l’ASL, di cui all’art. 8 del contratto 08/11/2013 – prot. n. 33153 – intercorso tra questa e la cedente Casa di Cura;

in particolare, l’oggetto di tale devoluzione esclusiva riguarda, secondo il tenore letterale quale si ricava dal documento già prodotto agli atti davanti al Tribunale (nonostante l’incompleta sua trascrizione ad opera di una delle parti nell’atto di costituzione davanti a questa Corte, trascrizione che singolarmente omette il lemma “esecuzione”), “ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto della sottoscritta casa di cura con il servizio sanitario regionale”;

ora, un così ampio tenore – “esecuzione, validità o efficacia”, riferite per di più sia al contratto che ad “ogni altro rapporto” – non lascia dubbi sulla riconduzione ad essa, come sottolineato anche dal Pubblico Ministero, pure delle controversie relative al pagamento dei corrispettivi, quale quella per cui oggi è causa;

ancora, se è vero che l’eccezione di incompetenza territoriale va svolta non tralasciando l’indicazione di tutti i possibili Fori concorrenti (tra molte: Cass. ord. 16/06/2011, n. 13202; Cass. ord. 11/12/2014, n. 26094; Cass. ord. 04/11/2016, n. 22510), in caso di competenza inderogabile tale regola non opera (per il caso di comodato di immobile: Cass. ord. 29/12/2011, n. 29824; per l’ipotesi di forum rei sitae, Cass. ord. 16/10/2014, n. 21908), visto che la clausola con cui le parti di un contratto abbiano attribuito ad un giudice una competenza esclusiva mira appunto ad escludere, convenzionalmente impedendone l’operatività, l’applicabilità di tutti i Fori alternativi concorrenti (Cass. ord. 31/03/2017, n. 8548; in precedenza, argum. ex Cass. ord. 09/04/2008, n. 9316): sicchè non avrebbe senso – cioè, alcuna razionale giustificazione onerare l’excipiens di dedurre, per di più ai fini della stessa intrinseca validità della formulazione della sua eccezione, circostanze o fatti – quali appunto l’inesistenza o la non operatività dei Fori alternativi concorrenti – che risulterebbero irrilevanti ai fini della decisione;

infine, se è vero che nelle obbligazioni pecuniarie il luogo di adempimento coincide col domicilio del creditore anche in ipotesi di cessioni del credito (Cass. Sez. U. 10/09/2009, n. 19445, richiamata dalla ricorrente), nondimeno il principio generale dell’opponibilità, da parte del debitore ceduto, di ogni eccezione opponibile al creditore cedente (affermato perfino per la clausola compromissoria adietta al contratto ceduto, sia pure con esclusione di un subingresso del cessionario nel retrostante negozio compromissorio: Cass. ord. 28/12/2011, n. 29261; Cass. Sez. 17/12/1998, n. 12616) comporta che la clausola in esame sia opponibile dalla debitrice ceduta a qualunque successivo cessionario (in tal senso, argum. ex Cass. ord. 19/05/2017, n. 12739), con evidente prevalenza – attesa la natura esclusiva dell’elezione del Foro ad opera delle parti originarie di un contratto nel quale liberamente la cessionaria si è indotta a subentrare, così restando vincolata anche dalla relativa clausola – sulla competenza del luogo di domicilio del cessionario;

in definitiva, le contestazioni della ricorrente, benchè mosse all’esplicita statuizione della qui gravata sentenza sulla completezza dell’eccezione e comunque sulla correttezza dell’individuazione del locus destinatae solutionis, possono essere tralasciate per la sussistenza di un dirimente criterio di collegamento tra la controversia ed il giudice comunque dichiarato competente nella qui gravata sentenza;

il ricorso va perciò rigettato, con declaratoria della competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e condanna della soccombente ricorrente alle spese del presente procedimento, in rapporto all’ingentissimo importo del credito vantato ed oggetto di causa;

infine, deve pure darsi atto – senza possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

dichiara la competenza del tribunale di Santa. Maria Capua Vetere.

Condanna la ò ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da essa proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2017

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