Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28490 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 28490 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 20610-2012 proposto da:

Data pubblicazione: 19/12/2013

ALBERI ROSSANA, AMBROSINO VINCENZO, ANGEMI ANTONINO, ANTOGNOZZI

PAOLO M., ANTONAROLI LUCIA, AVOCATINO CARLA, AVORIO PIERINA,

BONAVOLONTA ADELAIDE, BORSETTI VALTER, CANESTRARI SAURO, CARABEO
PAOLO, CASTELLUCCIO EUGENIO, CERRONE ELENA, CESTA GIORGINA, CIANCA
VINCENZO, D’ADDATO RITA, D’INNOCENTE SABINA, SALUSTRI FRANCO, quale
erede di D’Innocente Sabina, DI CRESCENZO SANDRO, DI CROCE CRISTINA, DI
FRANCESCO MARIA STEFANIA, DI PIETRO LUISA, FANI FRANCESCO, FATELLO
ANNA MARIA, FERRI DANIELA, GALAVERNA GOLIARDO ALFONSO, GALLINARI

TERESA, GINI LUCIA GIORGI BRUNO, IACOVELLI GIORGIO, INDIANO ETTORE,
LA ROCCA ROSALBA, LEVANTESI PAOLA, LOMBARDINI ADRIANA, LUCIOLI
OSVALDO, LAURICELLA UMBERTO, MARCHEGIANO FRANCO, MARAGONI

2,2,51

MARIA, MAZZIERI CIRO, MENDICINI PIERLUIGI, NOCERA ELENA, PAOLI ANNA
MARIA, PARIS FAUSTO, PEDACCIA FRANCESCA, PERUGINI CLAUDIO, PESCI
FABIO, PINTO STEFANIA, PIRAS M. FRANCESCA, POGGIA MAURA, PRENCIPE
MARCELLO, PRISCO GIANCARLO, RACITI SERGIO, RADASSAO ANTONIO, RUVIO
BARBARA, SENESI ELVIRA, STEFANORI RITA, TOSCANO MARIELLA, TRENTA

MIA ELSA DE PERSI() ANNA MARI A. Tule erede di

Sale Itsdo, nonché’ per

VINCENZA, VENTURINI CLAUDIO MARIA, VIRI GIUSEPPINA, VALENTINI PAOLO,
BAUSARO

RITA, BRUSCHI AMERIGO, CACCHIONE FRANCA, CIANCUTO MARIA GRAZIA,
CRISTIANO PAOLO, FABRIZI LUCIANO, FERRI CARLA, FERRI ISABELLA,

GARGANO VALTER, MADEDDU GIACOMINA, MARCONI PAOLA, MASSINI

PATRIZIA, PRIMI FILIBERTO, ROMANI MAURO, VALOPPI MAURIZIO, VITALE
IDALO, ZITA STEFANO, nonchè per MADEDDU GIACOMINA, D’ALESSANDRO

SANDRA, SALUSTRI FRANCO, LUCA e MARCO quali eredi di D’Innocente Sabina,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL BABUINO 48, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO PAOLA che li rappresenta e difende giuste procure speciali in calce al ricorso;

– ricorrenti contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA8018440587, in persona del Ministro in carica, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente avverso il decreto n. 505/2012 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del 19/12/2011,
depositato il 04/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
1.55155-53 .§‹-A5s-55-£,WIAà3 PAULI FrAlleC5C0 dffet130fC dei

ricorrenti che si riporta agli setìnì

raccoglimento del ricorso;

Ric. 2012 n. 20610 sez. M2 – ud. 12-03-2013

-2-

ak&

è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento del II motivo del ricorso e per il rigetto dei restanti motivi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Perugia, con decreto depositato il 4 maggio 2012, giudicò
improponibili per decadenza semestrale i ricorsi RG 351/11, riunito al ricorso 669/10, e

ex legge n. 89 del 2001 da Alberi Rossana ed altri ottantatre ex dipendenti della
Federazione Italiana del Consorzi Agrari, costituitisi parte civile nel processo penale a
carico di alcuni soggetti imputati di fatti di bancarotta ai danni della stessa Federconsorzi,
per ottenere la equa riparazione in relazione alla irragionevole durata di detto processo.
Questo si era svolto attraverso diverse fasi: infatti, il Tribunale di Roma aveva dichiarato
la prescrizione dei reati con sentenza del marzo 2008, annullata da questa Corte con
sentenza del 5 marzo 2009. La Corte d’appello di Roma aveva poi deciso in sede di
rinvio con sentenza depositata il 15 marzo 2011, non ancora irrevocabile alla data del 18
maggio 2011.
La Corte di merito osservò che le parti civili di quel procedimento erano giunte a
transazione in data 31 marzo 2008, data della discussione del processo di primo grado, e
che non avevano presentato conclusioni, non essendo più presenti nel momento della
decisione. Posto che nel procedimento penale alla revoca della costituzione di parte civile
non segue alcun provvedimento, neppure di presa d’atto da parte del giudice, che
prosegue il processo senza quella parte, il termine semestrale di proponibilità dell’azione
ex art. 4 della legge n. 89 del 2001 deve, in tale ipotesi, ravvisarsi, secondo la Corte di
merito, nel momento in cui, a seguito della revoca, viene meno il dovere del giudice di
pronunciarsi sulla domanda proposta dalla parte civile, o, al più, nel momento in cui
siffatta situazione viene sancita dal giudice nella sentenza nella quale non figura più
l’indicazione della parte civile, la cui domanda non è più presa in considerazione, senza
che sul punto vi sia impugnazione.
Nella specie, dunque, il termine era decorso, in quanto la sentenza di primo grado era
stata depositata il 31 marzo 2008, e l’impugnazione era stata proposta solo dal p.m. e

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3469/11 – depositati i13 maggio 2010, i124 gennaio 2011 e il 14 giugno 2011 – , proposti

solo in relazione alla pronuncia di prescrizione, e non alla mancata considerazione delle
parti civili. Ne conseguiva la improponibilità del ricorso.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i predetti soggetti sulla base di due motivi,
illustrati anche da successiva memoria. Resiste con controricorso il Ministero della
Giustizia.
CONSIDERATO IN DIRITTO

sentenza.
Con il secondo motivo di ricorso, che deve essere esaminato per primo in
considerazione della sua priorità sul piano logico, si deduce violazione dell’art. 6,
paragrafo 1, CEDU e dell’art. 4 della legge n. 89 del 2001. Avrebbe errato la Corte di
merito nel ritenere tardivo il ricorso n. 699 del 2010, depositato il 3 maggio 2010, per
avere individuato il dies a quo della decorrenza del termine di decadenza dalla
proposizione della domanda ex art. 2 della legge n. 89 del 2001 nella sentenza penale di
primo grado nel 31 marzo 2008, coeva alla rinuncia di costituzione di parte civile in
conseguenza della intervenuta transazione, laddove il processo era proseguito, ed era
stato definito con la sentenza emessa il 17 marzo 2010, divenuta definitiva il 12 aprile
2010, e non con quella del 2008, dichiarativa della prescrizione nei confronti solo di
alcuni degli imputati.
Il motivo è fondato.
Effettivamente per gli imputati di cui al processo RG 699/10 l’accertamento giudiziale
della revoca della costituzione di parte civile avvenne solo con la sentenza del 17 marzo
2010, mentre la sentenza del 2008 si configurava come sentenza parziale, dichiarativa
della prescrizione per alcuni degli imputati. Conseguentemente, il termine di cui si tratta
decorreva dal giorno della sentenza definitiva, ed il ricorso ex legge Pinto n. 699 del
2010, depositato il 3 maggio 2010, non fu proposto tardivamente.
Restano assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo sia il primo, con il quale si
deduce la erroneità della decisione della Corte di merito nella parte in cui essa ritenne che
la impugnazione della sentenza del 2008, proposta dal solo Pubblico Ministero e con
esclusivo riferimento alla pronuncia di prescrizione e non alla mancata considerazione
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Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della

delle parti civili, non fosse idonea a riverberare effetti sulle posizioni processuali delle
parti civili; sia il terzo motivo, con il quale si denuncia la mancata valutazione delle
risultanze processuali dalle quali sarebbe scaturita l’affermazione della Corte relativa alla
circostanza che De Persio Anna Maria non fosse stata parte del procedimento
presupposto e che non fosse indicato nel ricorso se agisse in veste di erede di altro
soggetto.

impugnato va cassato in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad un diverso
giudice — che viene individuato nella Corte d’appello di Perugia in diversa composizione,
cui è demandato altresì il regolamento delle spese del presente giudizio — che riesaminerà
la controversia alla luce dei rilievi svolti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri. Cassa il decreto in relazione al,
motivo accolto e rinvia, anche per le spese, a alla Corte d’appello di Perugia in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile — Sottosezione
Seconda, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 marzo 2013.

Conclusivamente, va accolto il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Il decreto

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