Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2849 del 09/02/2010
Cassazione civile sez. III, 09/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 09/02/2010), n.2849
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 30401/2005 proposto da:
A.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CASAL DEL MARMO 286, presso lo studio dell’avvocato
MONTEVIDON WALTER, rappresentato e difeso dall’avvocato VALETTINI
Roberto giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.G., DUOMO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 829/2004 del GIUDICE DI PACE di LA SPEZIA,
emessa 5/10/2004, depositata il 29/10/2004, R.G.N. 1390/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
12/01/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ABBRITTI Pietro, che ha concluso per la inammissibilità o rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il giudice di pace della Spezia, decidendo con sentenza n. 829 del 2004 sulla domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale proposta da A.S. nei confronti della Duomo Assicurazioni s.p.a. e di C.G., ha accolto la domanda nei limiti della minor somma di Euro 171,06 in luogo di quella domandata di Euro 643,74 (in ragione del fatto che solo parte del danno riportato dalla vettura dell’attore era eziologicamente ricollegabile all’urto inferto dall’autocarro del C.) ed ha per questo compensato per la metà le spese di lite, poste per l’altra metà a carico dei convenuti.
2.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione A.S., affidandosi ad un unico motivo.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La ricorrente si duole, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., che il giudice di pace abbia parzialmente compensato le spese benchè il consulente tecnico d’ufficio avesse ricostruito la dinamica del sinistro nel senso prospettato dall’attore, discostandosene solo in ordine alla quantificazione del danno.
2.- E’ noto che unico limite incontrato dal giudice nella distribuzione dell’onere delle spese processuali è costituito dal divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa e che la compensazione per giusti motivi costituisce una facoltà del giudice del merito, la cui valutazione è rimessa al suo prudente apprezzamento ed è insindacabile in cassazione se non effettuata in termini totalmente illogici.
Tali presupposti palesemente non ricorrono nella specie, essendo risultato che parte del danno era estranea all’urto tra i due mezzi e che, dunque, era parzialmente fondato l’assunto della società di assicurazioni (e, correlativamente, parzialmente infondata la pretesa risarcitoria fatta valere in giudizio), la quale aveva sostenuto che la vettura dell’attore presentava già danni nella parte anteriore destra e che quello reclamato era incompatibile con le altezze dei veicoli coinvolti.
3.- Il ricorso è respinto.
In difetto di esercizio di attività difensiva da parte degli intimati non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010