Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2849 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2849 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA

sul ricorso 11113-2014 proposto da:
MIRAGLIA ROSANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GUIDO D’AREZZO n.2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO
FRONTONI, rappresentata e difesa dall’avvocato FEDERICO
LICCARDO;
– ricorrente contro

GUIDO DEL VECCHIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CORSO VITTORIO EMANUELE II n.18, presso lo studio
dell’avvocato RAFFAELE FEROLA, che lo rappresenta e difende;
controricottente
contro

DE VIVO SILVANA, SCHIAVULLI EMANUELE, DONADIO
ANNA, STANI ELISABETTA, COCOZZA EUGENIO, DI
STASIO ANNAMARIA, CARRIOLA VINCENZO, SANTINI
ANNA, DEL VECCHIO LUCA;

Data pubblicazione: 06/02/2018

- intimati –

avverso la sentenza n. 3696/2013 della COR1E D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 23/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.
Premesso che il Consigliere relatore, designato ai sensi
dell’art. 377 c.p.c., depositò in cancelleria la seguente
relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c. (testo previgente):
“1. – Con sentenza pubblicata il 29.5.2012 il Tribunale di
Napoli accoglieva la domanda proposta da Silvana De Vivo,
Vincenzo Capriola, Eugenio Cocozza, Guido Del Vecchio, Luca
Del Vecchio, Anna Maria Di Stasi°, Anna Donadio, Anna
Santini, Emanuele Schiavulli ed Elisabetta Siani nei confronti di
Rosanna Mira glia (oggetto della lite, la comproprietà di un
garage sito in Napoli, via Alessandro Manzoni, 64).
1.1. – Contro tale sentenza Rosanna Miraglia proponeva
appello, che la Corte distrettuale di Napoli dichiarava
inammissibile con sentenza n. 3696/13, pubblicata il
23.10.2013. Riteneva la Corte territoriale che la notificazione
dell’atto d’appello non era valsa ad instaurare il contraddittorio
in quanto effettuata senza esito presso il precedente studio
dell’avv. Guido Del Vecchio (ad un tempo, parte e difensore in
primo grado: n.d.r.), unico procuratore costituito per tutti gli
attori poi appellati, il quale nelle more del processo aveva
trasferito altrove il proprio recapito professionale. L’ubicazione
del nuovo studio di detto avvocato, osservava la Corte
partenopea, risultava indicato con chiarezza nella richiesta di
notifica della sentenza di primo grado, eseguita nei confronti
della Mira glia personalmente. Al di là di tale rilievo,
2

LA CORTE

proseguiva, sarebbe stato onere dell’appellante verificare
anteriormente alla notifica dell’impugnazione il domicilio del
procuratore attraverso la consultazione, anche in via
telematica, dell’albo professionale d’appartenenza. Dal
certificato rilasciato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di

Guido Del Vecchio era stato annotato sin dall’8.6.2010 ed era,
quindi, agevolmente conoscibile da epoca precedente al
tentativo di notifica (in data 15.10.2012) dell’atto d’appello.
Pertanto, l’esito negativo del procedimento notificatorio era
imputabile alla parte appellante, che aveva omesso di
verificare le risultanze dell’albo professionale. Di conseguenza,
detto procedimento non poteva essere riattivato mediante
l’istanza di rinnovazione della notifica presentata dalla Mira glia
il 26.11.2012, quando una nuova notifica non avrebbe
consentito di rispettare il termine minimo di comparizione; né
poteva trovare applicazione, concludeva la Corte d’appello,
l’art. 291, 1° comma c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi
di nullità della notificazione previste dall’art. 160 c.p.c.
2. – La cassazione di tale sentenza è chiesta da Rosanna
Mira glia in base a tre motivi.
2.1. – Resiste con controricorso Guido Del Vecchio.
2.2. – Silvana De Vivo, Vincenzo Capriola, Eugenio Cocozza,
Luca Del Vecchio, Anna Maria Di Stasio, Anna Donadio, Anna
Santini, Emanuele Schiavulli ed Elisabetta Siani sono rimasti
intimati.
3.

Preliminarmente

va

esaminata

l’eccezione

d’inammissibilità del ricorso per la mancata sua notificazione
alle controparti. Sostiene il controricorrente che la notifica del
ricorso, effettuata presso lo studio dell’avv. Guido Del Vecchio
quale difensore domiciliatarío di tutte le parti appellate, è
3

Napoli si evinceva che il nuovo indirizzo professionale dell’avv.

inesistente poiché queste ultime nel giudizio d’appello non si
erano costituite; né, prosegue, la notifica allo stesso avv.
Guido Del Vecchio quale procuratore può valere come notifica
a lui personalmente quale parte.
3.1. – L’eccezione è infondata.

appellate si sia costituita, il che avrebbe imposto alla
ricorrente di notificare il ricorso per cassazione alle parti
personalmente, ai sensi dell’art. 330, ultimo comma c.p.c.
(salvo diversa dichiarazione o elezione di domicilio all’atto
della notifica della sentenza impugnata: v. Cass. nn. 4398/98
e 6810/02 e 2431/02), va osservato che secondo la
giurisprudenza di questa Corte la notificazione della sentenza
eseguita personalmente alla parte che, rivestendo la qualità
necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura
presso il giudice adìto, sia stata in giudizio di persona senza il
ministero di altro procuratore, è idonea a far decorrere il
termine breve per l’impugnazione, a nulla rilevando che la
notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al
precetto a norma dell’art. 479 c.p.c. (Cass. nn. 13536/11 e
15176/00; conforme su fattispecíe analoga, n. 3541/72).
Principio, quest’ultimo, agevolmente estensibile alla notifica
(non della sentenza, ma) del ricorso per cassazione.
La valida notificazione del ricorso ad almeno una delle parti
impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle
altre (cfr. Cass. 5. U. n. 14124/10), riservando all’esito la
decisione sul ricorso.
4. – Pertanto, si propone la trattazione camerale del ricorso
con emissione d’ordinanza interlocutoria nei sensi di cui
sopra”;

4

Sebbene sia esatto che in appello nessuna delle parti

che con ordinanza 15.3.2016 questa Corte, condividendo la
relazione, dispose l’integrazione del contraddittorio nei
confronti di Silvana De Vivo, Vincenzo Capriola, Eugenio
Cocozza, Luca Del Vecchio, Anna Maria Di Stasio, Anna
Donadio, Anna Santini, Emanuele Schiavulli ed Elisabetta

dell’ordinanza stessa, con conseguente rinvio della causa a
nuovo ruolo;
che attivato nuovamente il procedimento camerale ex art.
380-bis c.p.c. (nuovo testo) su proposta d’inammissibilità del
relatore, parte controricorrente ha depositato memoria;
rilevato che dalla certificazione di cancelleria emessa ai
sensi dell’art. 144-bis disp. att. c.p.c. risulta che nessuna delle
parti ha depositato atto d’integrazione del contraddittorio;
ritenuto, pertanto, che ai sensi dell’art. 331 c.p.c. debba
essere dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione, con
spese e raddoppio del contributo unificato a carico della parte
ricorrente;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte
ricorrente alle spese, che liquida in € 3.200,00, di cui 200,00
per esborsi, oltre spese forfettarie generali nella misura del
15°h e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma

1 quater D.P.R. n. 115/02,

inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis

dello stesso art. 13.

5

Siani, entro il termine di gg. 90 dalla comunicazione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il

16.11.2017.

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