Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28489 del 19/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28489 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA

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materiale

sul ricorso proposto da:
Annalisa Artusi, Antonio Asta, Bruna Baldan, Antonio
Bellini, Carla Bergamini, Graziosa Bergamini, Dalida
Bettio, Lorenzina Bettio, Elsa Boscolo Agostini, Sonia
Boscolo, Patrizia Brentan, Stefano Cabbia, Vanda Calzavara,
Sergio Cardin, Maria Grazia Carraro, Francesca Cassandro,
Daniela Coin, Maria Compagno, Paola Cosma, Arnaldo Ditadi,
Cesare Doni, Marisa Donola, Paolo Donola, Adele Ferraresso,
Iolanda Gastaldi, Cristina Ghiraldo, Emanuela Gobbi,
Graziella Lando, Catia Lazzari, Roberino Longo, Oriana
Mancin, Anna Maria Maritan, Lorena Maritan, Marina Menin,
Maria Grazia Monetti, Elisabetta Niero, Giannina Penazzato,
Reanna Pennazzato, Mara poletto, Morena Poletto, Francesco
Rossetti, Antonio Rovoletto, Fiorenzo Rubin, Marta
Santello, Susanna Stramazzo, Maria Stella Tanduo, Antonella

Data pubblicazione: 19/12/2013

Tassetto, Patrizio Tosato, Bernardino Trabujo, Donano
Turin, Francesco Turin, Matilde Visentin, Alfiero Volpato,
Katy Zara, Gina Zinato, tutti elettivamente domiciliati
presso lo studio dell’Avvocato Alessandro Galiena in Roma,

Campesan per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro

tempore;
– intimato per la correzione di errore materiale occorso nella
sentenza della Corte di cassazione n. 10515 del 2013,
depositata in data 6 maggio 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Alessandro Galiena per delega orale;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Lucio Capasso, il quale nulla ha osservato
in ordine alla relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
Ritenuto

che, definendo un giudizio di equa

riparazione, ai sensi della

legge

24 marzo 2001, n. 89,

proposto da Annalisa Artusi, Antonio Asta, Bruna Baldan,
Antonio Bellini, Carla Bergamini, Graziosa Bergamini,

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viale Libia n. 4, rappresentati e difesi dall’Avvocato Aldo

Dalida Bettio, Lorenzina Bettio, Elsa Boscolo Agostini,
Sonia Boscolo, Patrizia Brentan, Stefano Cabbia, Vanda
Calzavara, Sergio Cardin, Maria Grazia Carraro, Francesca
Cassandro, Daniela Coin, Maria Compagno, Paola Cosma,

Adele Ferraresso, Iolanda Gastaldi, Cristina Ghiraldo,
Emanuela Gobbi, Graziella Lando, Catia Lazzari, Roberino
Longo, Oriana Mancin, Anna Maria Maritan, Lorena Maritan,
Marina Menin, Maria Grazia Monetti, Elisabetta Niero,
Giannina Penazzato, Reanna Pennazzato, Mara poletto, Morena
Poletto, Francesco Rossetti, Antonio Rovoletto, Fiorenzo
Rubin, Marta Santello, Susanna Stramazzo, Maria Stella
Tanduo, Antonella Tassetto, Patrizio Tosato, Bernardino
Trabujo, Donano Turin, Francesco Turin, Matilde Visentin,
Alfiero Volpato, Katy Zara, Gina Zinato avverso il decreto
della Corte d’appello di Brescia depositato il 22 dicembre
2011, con il quale era stata rigettata la domanda di equa
riparazione relativamente ad una procedura fallimentare
iniziata nel luglio 1990 dinnanzi al Tribunale di Milano,
la Corte di cassazione, con sentenza depositata il 6 maggio
2013, n. 10515, ha così deciso: “La Corte accoglie il
ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa,
anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello
di Firenze”;

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Arnaldo Ditadi, Cesare Doni, Marisa Donola, Paolo Donola,

che gli originari ricorrenti propongono istanza di
correzione di errore materiale, rilevando che la indicata
sentenza, nel mentre, sia nella motivazione che nel
dispositivo, stabilisce il rinvio della causa ad altra

Corte in quella di Brescia e in dispositivo indica, come
giudice di rinvio, la Corte d’appello di Firenze;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico
Ministero.
Considerato

che il relatore designato ha formulato la

seguente proposta di decisione:
«[(-)] L’istanza è fondata.
Appare invero riferibile a mero errore materiale,
rilevabile dalla semplice lettura del provvedimento, la
individuazione contenuta nel dispositivo della Corte
d’appello di Firenze quale giudice di rinvio.
Premesso che in materia di equa riparazione la competenza
territoriale delle Corti d’appello è funzionale, e premesso
altresì che nel caso di specie era stato impugnato un
decreto emesso dalla Corte d’appello di Brescia, nel
contrasto tra quanto affermato in motivazione (“la causa
(_) va rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di

sezione della Corte d’appello, in motivazione indica tale

Brescia”] e quanto disposto in dispositivo [“rinvia la
causa Là ad altra sezione della Corte d’appello di
Firenze”] deve darsi la prevalenza alla indicazione
contenuta in motivazione, risultando la indicazione del

errore materiale.
In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, per esservi accolto, dovendosi apportare alla
sentenza n. 10515 del 2013 di questa Corte la seguente
correzione di errore materiale: nel dispositivo, ove è
scritto “rinvia la causa, anche per le spese, ad altra
sezione della Corte d’appello di Firenze”, deve intendersi
“rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione
della Corte d’appello di Brescia”»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione,
alla quale del resto non sono state rivolte critiche di
sorta;
che dunque, in accoglimento della istanza, nella
sentenza di questa Corte 6 maggio 2013, n. 10515, deve
essere apportata la seguente correzione di errore
materiale: nel dispositivo, ove è scritto “rinvia la causa,
anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello
di Firenze”, deve intendersi “rinvia la causa, anche per le
spese, ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia”;

giudice di rinvio contenuta in dispositivo frutto di mero

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del
presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie in parte l’istanza di correzione di

Corte 27 dicembre 2011, n. 28843, sia apportata la seguente
correzione di errore materiale: nel dispositivo, ove è
scritto “rinvia la causa, anche per le spese, ad altra
sezione della Corte d’appello di Firenze”, deve intendersi
“rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione
della Corte d’appello di Brescia”. Dispone altresì che la
presente correzione venga annotata sull’originale della
sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il
12 novembre 2013.

errore materiale e dispone che nella sentenza di questa

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