Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28489 del 15/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 06/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28489
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7406-2020 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI,
267, presso lo studio dell’avvocato DANIELA CIARDO, rappresentato e
difeso dagli avvocati LIA CASU, MICHELE TORRE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. 134/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositato l’11/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
GRASSO.
Fatto
RITENUTO
che la Corte d’appello di Cagliari, con il decreto di cui in epigrafe, in parziale riforma del decreto monocratico, condannò il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare in favore di P.A., a titolo d’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo amministrativo, la somma di Euro 1.500,00, invece che a quella di Euro 2.500,00, siccome in precedenza disposto dal Consigliere designato, condannando il P. al pagamento di un terzo delle spese processuali, che liquidava in Euro 610,00, oltre accessori, compensando i due terzi;
che avverso il predetto decreto il P. propone ricorso esponendo, con le due correlate censure che la Corte territoriale aveva violato l’art. 91 c.p.c., e l’art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto:
– la decisione sulle spese non aveva tenuto conto del risultato complessivo della vicenda processuale, che aveva visto il ricorrente vittorioso;
– il Ministero, a pag. 5 del suo atto costitutivo aveva chiesto la compensazione delle spese, senza prospettare di aver affrontato spese vive.
Diritto
RITENUTO
che il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è tardivamente costituito al solo fine d’assicurarsi il diritto di partecipare all’eventuale udienza di discussione;
considerato che la prima doglianza è fondata, dovendosi osservare che:
– il giudice nel regolare le spese deve tener conto dell’esito complessivo della lite (ex multis, Cass. nn. 6259/2014, 11423/2016, 9064/2018) e giammai può porre a carico del vincitore (e tale è, ovviamente, il P., nonostante la decurtazione dell’indennizzo operata in sede di decisione collegiale di merito) l’onere delle spese, potendo, nei casi consentiti dalla legge, disporre, al più, la compensazione;
– resta, pertanto, assorbita la seconda censura concernente la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere il Giudice del merito tenuto conto della richiesta di compensazione della controparte;
che, pertanto, accolto il ricorso, la decisione deve essere cassata con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Cagliari, altra composizione.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020