Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28489 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 07/11/2018), n.28489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12203/2017 proposto da:

S.M., C.S., SO.MA., elettivamente

domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA ANFUSO ALBERGHINA;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA 7 DI CALTAGIRONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato NICOLO’ SCHITTONE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO NULA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1158/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 22/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 22 novembre 2016, la Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Caltagirone, accoglieva, con esclusione della conversione in rapporto a tempo indeterminato, la domanda proposta da So.Ma., C.S. e S.M. nei confronti del Consorzio di Bonifica n. 7 Caltagirone, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei contratti a termine conclusi tra le parti a partire dal 13.6.2005;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, a fronte della confermata illegittimità degli impugnati contratti a termine per difetto di specificazione delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine, non operante la conversione a tempo indeterminato del rapporto, stante il vigente sistema di reclutamento per concorso imposto per legge al Consorzio ed applicabile, viceversa, il solo rimedio risarcitorio, determinato nella misura prevista dal primo giudice pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto oltre accessori;

che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Consorzio intimato;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;

che, nelle more dell’adunanza camerale, i ricorrenti hanno depositato un atto di rinuncia al ricorso, cui, con memoria in data 11.7.2018, il Consorzio contro ricorrente ha dichiarato di opporsi, insistendo per la liquidazione delle spese;

che il Collegio, dato atto, dispone per l’estinzione del processo, ponendo a carico dei ricorrenti le relative spese in considerazione della soccombenza virtuale conseguente al contrasto della tesi in diritto dagli stessi sostenuta rispetto all’orientamento accolto da questa Corte a Sezioni Unite con la pronunzia n. 4685/2015, che liquida come da dispositivo e dando atto dell’insussistenza allo stato dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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