Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28488 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 07/11/2018), n.28488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2734/2017 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 108, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GULLO,

rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO MAGARAGGIA, GIUSEPPE

MAGARAGGIA;

– ricorrente –

contro

TECHNOACQUE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo

studio dell’avvocato FEDERICO GHERA, rappresentata e difesa dagli

avvocati DOMENICO GAROFALO, ROSAURA FERRARA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1930/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 19/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 19.11.2016, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato per sopravvenuta carenza d’interesse l’impugnativa proposta da C.D. avverso il licenziamento intimatogli da Technoacque s.r.l. in data 9.10.2009;

che avverso tale pronuncia C.D. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che Technoacque s.r.l. ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 1, art. 18 St. lav. e della L. n. 108 del 1990, artt. 1-2, tutti in relazione agli artt. 2908 e 2909 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, non avendo parte ricorrente impugnato la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 3178/2013 (resa in un precedente giudizio inter partes) nella parte in cui, dopo aver dichiarato la nullità dei contratti a termine precorsi tra le parti, non aveva pronunciato il ripristino della funzionalità del rapporto a far data dal 1.11.2008, il successivo licenziamento del 9.10.2009, siccome espressamente condizionato all’accertamento della persistente sussistenza in iure del rapporto di lavoro, doveva ritenersi tamquam non esset, siccome intimato in relazione ad un rapporto già cessato in epoca precedente la sua intimazione;

che, con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte territoriale considerato che la citata sentenza n. 3178/2013, pur non avendo disposto la sua reintegra nel posto di lavoro sul presupposto (in realtà erroneo) che il licenziamento intimatogli il 9.10.2009 non fosse stato impugnato, aveva comunque accertato la nullità del contratto di apprendistato e dei due successivi contratti a termine precorsi inter partes e aveva conseguentemente condannato l’azienda a corrispondergli le differenze retributive maturate fino alla data del 9.10.2009;

che i motivi possono essere esaminati congiuntamente, in entrambi venendo essenzialmente in rilievo la presunta violazione del giudicato costituito dalla sentenza resa inter partes dal Tribunale di Brindisi n. 3178/2013;

che la preliminare eccezione d’inammissibilità del ricorso è, a parere del Collegio, infondata, dal momento che nel ricorso medesimo 50110 riportati – seppure in modo non propriamente perspicuo tanto la sommaria esposizione dei fatti di causa (cfr. pagg. 4-9) quanto le parti essenziali degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda (segnatamente, il giudicato costituito dalla sentenza dianzi cit.: ibid., pag. 12);

che il giudicato esterno costituisce la regola del caso concreto e conseguentemente la sua interpretazione costituisce una questione di diritto da accertare direttamente da parte del giudice di legittimità (cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. nn. 1153 del 2003, 21200 del 2009, 16227 del 2014 e 15339 del 2018, tutte sulla scorta di Cass. S.U. n. 226 del 2001);

che, nella specie, il Tribunale di Brindisi ha dichiarato la nullità dei contratti a termine precorsi inter partes nel 2007 e nel 2008 sul presupposto della declaratoria della nullità del precedente contratto di apprendistato stipulato tra le stesse parti nel 2004 e del conseguente accertamento) della sussistenza di un unico rapporto di lavoro “a tempo indeterminato sin dalla origine” (cfr. sentenza cit., per come riportata a pag. 12 del ricorso per cassazione);

che, in conseguenza di tale accertamento, il medesimo giudice ha dichiarato che l’odierna controricorrente era tenuta “al pagamento delle retribuzioni dovute per tale tipo di rapporto sin dall’origine del rapporto e sino al 9.10.2009, data in cui la società ha comunicato la cessazione del rapporto per giustificato motivo oggettivo, senza che il recesso sia stato impugnato da parte ricorrente” (ibid.);

che, ad avviso del Collegio, mentre l’anzidetto accertamento è destinato a far stato tra le parti in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sino alla data del 9.10.2009, non altrettanto può dirsi in ordine all’affermazione concernente la mancata impugnazione del licenziamento per cui qui è causa, essendo essa funzionale unicamente all’esclusione di un diritto alle retribuzioni, alle quali comunque l’odierno ricorrente non avrebbe avuto diritto in considerazione dell’efficacia solutoria del recesso anche se illegittimo e della natura costitutiva della sentenza di reintegra (cfr. Cass. S.U. n. 19665 del 2014);

che, pertanto, affermando che il rapporto di lavoro inter partes doveva ritenersi cessato a far tempo dal 31.10.2008, la Corte territoriale ha violato il giudicato costituito dall’anzidetta sentenza del Tribunale di Brindisi;

che, conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame dalla Corte d’appello di Bari, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la

causa alla Corte d’appello di Bari, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 qater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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