Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28487 del 19/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28487 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BENINCASA Guglielmo, rappresentato e difeso, in forza di
procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Franco
Gugliucci, con domicilio eletto nel suo studio in Roma,
via Pavia, n. 2;
– ricorrente contro
PUGGIONI Salvatore e NARDUZZI Argene, rappresentati e
difesi, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Massimo Morelli, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, via Paolo Emilio, n. 26;
– controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma in data 13 gennaio 2011.

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Data pubblicazione: 19/12/2013

Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
sentito l’avv. Franco Gugliucci;

tuto Procuratore Generale dott. Lucio Capasso, che ha
concluso per il rinnovo della notifica agli intimati.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 31 dicembre 2012, la seguente proposta di
definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Con sentenza depositata il 2 luglio 2004, il Tribunale
di Roma, pronunciando sulla domanda proposta da Salvatore Puggioni e Argene Narduzzi con atto di citazione notificato il 3 ottobre 1991, convalidava il sequestro
conservativo, autorizzato dal presidente del Tribunale
in data 6 settembre 1991, e, dichiarato risolto il contratto di appalto per inadempimento dell’appaltatore,
condannava il convenuto Guglielmo Benincasa al risarcimento dei danni in favore degli attori committenti, liquidandoli nella misura di euro 37.966, oltre accessori.
Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 13 gennaio 2011, la Corte d’appello di Roma ha
rigettato il gravame del Benincasa, tra l’altro ritenendo inammissibile per tardività l’eccezione di decadenza

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sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sosti-

ex

art. 1667 cod. civ. formulata dall’appellante, in

quanto non articolata tempestivamente in primo grado.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
il Benincasa ha proposto ricorso, con atto notificato il

Il Puggioni e la Narduzzi hanno resistito con controricorso.
Il primo motivo (violazione e falsa applicazione
dell’art. 345 cod. proc. civ.) lamenta che la Corte territoriale abbia considerato tardiva l’eccezione di decadenza

ex

art. 1667 cod. proc. civ. proposta

dall’appellante.
La censura è fondata.
Con riferimento ai giudizi iniziati in primo grado in
epoca anteriore al 30 aprile 1995 trova applicazione,
quanto al giudizio di appello, a prescindere dall’epoca
in cui questo si svolge, l’art. 345 cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alle modifiche di cui alla
legge n. 353 del 1990 e, in particolare, quale risultante per effetto dell’art. 36 della legge n. 581 del 1950.
Pertanto, le parti, in presenza di dette condizioni,
possono proporre nuove eccezioni (e produrre nuovi documenti e chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova),
ma, se la deduzione poteva essere proposta in primo grado, si applicano, per le spese del giudizio di appello,
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3 ottobre 2011, sulla base di tre motivi.

le disposizioni dell’art. 92 cod. proc. civ. (Cass.,
Sez. III, 25 agosto 2006, n. 18488; Cass., Sez. Il, 4
gennaio 2011, n. 99).
Da questo principio la Corte d’appello – che ha dichia-

stante il giudizio di primo grado fosse pendente alla
data del 30 aprile 1995 – si è discostata.
Ragta gasorbito l’esame degli altri motivi.
Il riecti1s0 può,

pertanto,

ess~ trattato in camera di

consiglio, per esservi accolto».

Considerato che in esito alla camera di consiglio
del 18 giugno 2013 la causa è stata rinviata a nuovo
ruolo per decesso dell’Avv. Massimo Morelli, difensore
dei controricorrenti, disponendosi la comunicazione alla
parte personalmente;
che tale comunicazione è stata data ai sensi
dell’art. 140 cod. proc. civ. il 23 luglio 2013, sicché
– in mancanza di nomina di un nuovo difensore, in sostituzione di quello deceduto – la successiva comunicazione
dell’avviso della camera di consiglio del 12 novembre
2013 correttamente è avvenuta in cancelleria, non essendo andata a buon fine quella effettuata il 5 agosto 2013
presso l’abitazione di via Sillavengo, n. 30, a Roma;
che, sul merito del ricorso, il Collegio condivide
la proposta di definizione contenuta nella relazione di

rato tardiva l’eccezione proposta dall’appellante, nono-

cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento dell’esame degli altri motivi, e la

che la causa va rinviata ad altra sezione della
Corte d’appello di Roma, la quale provvederà anche in
ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso,
sorbiti gli altri,

as-

cassa la sentenza impugnata e rinvia

la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione,
ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 12 novembre 2013.

sentenza impugnata cassata;

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