Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28487 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. II, 06/11/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 06/11/2019), n.28487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25637/2015 proposto da:

GE.AL. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TIZIANO 80, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO RICCIARDI, rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANO RICCIARDI;

– ricorrente –

contro

C.A., D.L.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 530/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 24/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/06/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di ricorso è la sentenza della Corte d’appello di Salerno, pubblicata il 24 settembre 2014, che ha rigettato l’appello proposto da GE.AL. s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno – sezione distaccata di Amalfi n. 31 del 2006, e nei confronti di C.A. Jr., titolare della impresa individuale Italcactus, e di D.L.S..

1.1. Nel 1997 il geom. D.L. aveva convenuto in giudizio la società GEAL per ottenere il pagamento della somma di Lire 13.688.000 oltre interessi a titolo di compenso per l’attività professionale consistita nell’istruzione di una pratica finalizzata alla concessione di un mutuo ipotecario.

La GEAL aveva negato di essere tenuta al pagamento, evidenziando che il debito faceva parte delle passività trasferite alla ditta Italcactus di C.A., cessionaria di un ramo d’azienda della GEAL, ed aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in manleva C.A..

Il chiamato aveva contestato l’ammissibilità e la fondatezza della domanda di rivalsa avanzata nei suoi confronti, assumendo che il debito nei confronti del geom. D.L. nella situazione patrimoniale allegata all’atto di cessione del ramo d’azienda agricola non figurava e che comunque il fondo rustico in riferimento al quale il D.L. aveva reso le sue prestazioni non faceva parte del ramo d’azienda oggetto della cessione.

1.2. Il Tribunale aveva condannato GEAL srl e C.A. in solido al pagamento del compenso.

2. La Corte d’appello, adita in via principale dalla società GEAL e in via incidentale dal C., previa dichiarazione di nullità parziale della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla domanda di rivalsa avanzata da GEAL nei confronti del C. Jr, ha rigettato entrambi i gravami, e compensato le spese del giudizio.

2.1. Dopo avere accertato che con scrittura privata autenticata del 3 maggio 1993, avente ad oggetto la cessione del ramo di azienda, erano state trasferite ad Italcactus di C.A. anche le relative passività, tra le quali figurava il debito verso il geom. D.L., la Corte territoriale ha affermato che la cessione non aveva avuto effetto liberatorio per la società cedente, in assenza di consenso del creditore, e che neppure era configurabile il diritto della cedente a ripetere dall’impresa cessionaria quanto versato al creditore, dal momento che l’obbligazione discendeva da fatto proprio della cedente. Nei rapporti tra le parti non trovava applicazione la solidarietà prevista dall’art. 2560 c.c., comma 2, bensì il principio secondo cui – salvo patto contrario – ciascuno dei contraenti risponde dei debiti relativi alla propria gestione.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso GEAL srl, sulla base di tre motivi. Non hanno svolto difese in questa sede C.A. e D.L.S..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Con il primo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo e si lamenta che la Corte d’appello, pur avendo riconosciuto l’avvenuto trasferimento delle passività come indicate nella situazione patrimoniale, e tra esse del debito di Lire 13.688.000 nei confronti del geom. D.L., ha rigettato la domanda della società cedente argomentando sulla necessità di un’ulteriore pattuizione che abilitasse la predetta società a chiedere la restituzione delle somme versate per estinguere quelle passività.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 2560 c.c. e si contesta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello per non avere compreso che la clausola contrattuale con la quale le parti avevano previsto il trasferimento delle passività all’impresa cessionaria costituiva il patto contrario che derogava al principio, richiamato dalla stessa Corte, secondo cui nei rapporti interni alienante e acquirente di azienda rispondono ciascuno dei debiti relativi alla propria gestione.

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per l’evidente connessione, sono fondati.

3.1. La Corte d’appello, dopo avere accertato che con scrittura autenticata del 3 maggio 1993 la GEAL aveva ceduto un ramo d’azienda a Italcactus di C.A. e trasferito anche le passività inerenti l’azienda agricola ceduta (così testualmente a pag. 12 della sentenza), e che tra queste vi era il debito verso il geom. D.L., ha escluso che tale trasferimento avesse effetto tra le parti, richiamando il disposto dell’art. 2560 c.c..

Il ragionamento è contraddittorio e inficiato dalla falsa applicazione dell’art. 2560 c.c..

La norma richiamata dalla Corte d’appello contiene disposizioni che riguardano la posizione del terzo creditore dell’azienda ceduta, in riferimento al quale prevede, al comma 1, che la liberazione dell’alienante per i debiti anteriori al trasferimento necessita del consenso del creditore e, al comma 2, la solidarietà tra alienante ed acquirente per i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori.

Tale disciplina non regola, invece, il rapporto interno tra alienante ed acquirente dell’azienda, nel quale vige il principio secondo cui ciascuno dei contraenti risponde dei debiti afferenti la propria gestione, salvo patto contrario (così Cass. 11/05/1976, n. 1653, anche richiamata dalla Corte d’appello; più di recente, Cass. 22/12/2004, n. 23780; Cass. 03/10/2011, n. 20153).

La questione dell’esistenza di tale pattuizione è stata risolta negativamente dalla Corte d’appello con una motivazione che non tiene conto del contenuto dell’atto di cessione – come accertato dalla stessa Corte – e non chiarisce la ragione per cui la previsione contrattuale del trasferimento delle passività inerenti il ramo di azienda agricola ceduta non costituirebbe patto contrario al principio sopra richiamato.

4. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di rivalsa, con rinvio al giudice designato in dispositivo, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

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