Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28486 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 07/11/2018), n.28486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16426/2017 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI NOVELLA

1, presso lo studio dell’avvocato MARIO LUCCI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCALE, (OMISSIS) in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI;

– resistente –

avverso il decreto RG 17695/16 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

09/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che con il decreto del 9 febbraio 2017 il Tribunale di Roma omologava l’accertamento tecnico preventivo eseguito su ricorso di C.P. in contraddittorio con l’INPS che aveva ritenuto insussistente il requisito sanitario previsto dalla L. n. 222 del 1984, artt. 1 e 2, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1394,00;

che la decisione del Tribunale discende dall’aver questo ritenuto di doversi conformare alle conclusioni della CTU, non contestate e valutate immuni da vizi logici;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il C., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l’INPS si è limitata a depositare procura speciale per la difesa in udienza;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1 e art. 92, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia di condanna alle spese di lite resa dal Tribunale a carico del ricorrente, inficiata dall’omessa considerazione, ai fini del computo del limite reddituale utile ai fini dell’esonero dalle spese, dell’elevazione del reddito massimo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1, in presenza, come nella specie si verifica, di familiari a carico, prevista dall’art. 92 del medesimo Decreto;

che il motivo merita accoglimento, dovendosi ritenere, essendo pacifica la circostanza della convivenza con il ricorrente di familiare a carico, corretto, anche alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 3.11.2016, n. 22345, citata in motivazione), il criterio di computo del limite reddituale prospettato in sede di ricorso;

che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non abbisogna di ulteriori accertamenti istruttori, decisa nel merito nei termini di cui in dispositivo con attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità a carico dell’INPS ed in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, dichiara non dovute le spese di lite, ponendo a carico dell’INPS le spese del presente giudizio del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 800,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Mario Lucci.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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