Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28485 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 07/11/2018), n.28485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14204/2017 proposto da:

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DA CORTONA 8, presso

lo studio dell’avvocato MAURILIO D’ANGELO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VIVIANA ELIANE AMOROSI;

– ricorrente –

contro

R.S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONIO FLAMINGO, GABRIELLA MORENA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 614/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 20 marzo 2017, la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Milano, accoglieva la domanda proposta da R.S.P. nei confronti del Comune di Trezzano sul Naviglio, avente ad oggetto l’annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 60, irrogatagli con provvedimento in data 26.6.2015;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il procedimento disciplinare, che, sospeso, era stato poi, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 ter, riassunto dall’Ente una volta pubblicata, il 25.9.2015, la sentenza di patteggiamento che aveva definito il procedimento penale avviato a carico del R. per aver falsificato due preavvisi di accertamento per infrazione al codice della strada, viziato per essere la riapertura del procedimento disciplinare avvenuta oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto dalla predetta norma, dovendosi tener conto, quale dies ad quem del termine suddetto decorrente dalla data di definizione del procedimento penale, non, come ritenuto dal primo giudice, della data dell’atto di riassunzione del procedimento (24.11.2015), bensì dalla data di rinnovo della contestazione dell’addebito (11.12.2015), espressamente indicata dalla legge quale atto di riapertura del procedimento disciplinare;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il R.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il Comune ricorrente, nel denunciare il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta da parte della Corte territoriale la mancata specificazione del dies a quo in relazione al quale avrebbe valutato l’intervenuto superamento del termine di 60 giorni fissato per la riapertura del procedimento disciplinare, specificazione, a suo dire, tanto più necessaria in difetto di una espressa indicazione legislativa;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 ter, comma 4, lamenta la non conformità a diritto della qualificazione in termini di perentorietà del termine per la riapertura del procedimento disciplinare individuato dalla predetta norma;

che, rilevata l’inammissibilità del primo motivo, con cui viene prospettato, in termini, peraltro, del tutto generici e senza dare indicazione alcuna circa la decisività del medesimo, un vizio non più deducibile in sede di legittimità, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, si deve ritenere l’infondatezza del secondo motivo alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 15.9.2016, n. 18128, puntualmente richiamata in motivazione) che sancisce il carattere perentorio del termine in questione;

che, pertanto condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti Antonio Flamingo e Gabriella Morena.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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