Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28485 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. II, 06/11/2019, (ud. 17/05/2019, dep. 06/11/2019), n.28485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22192-2014 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 101,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO PIAZZA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

R.R., SE.RO.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 647/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2019 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il processo trae origine dalla domanda proposta da R.C. e Se.Ro., i quali, deducendo di essere titolari di un diritto reale d’uso di uno scantinato destinato a parcheggio, citavano in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo S.L., proprietario di un box auto ubicato nello stesso cantinato, lamentando che il convenuto aveva realizzato delle opere per la chiusura del box, che impedivano l’esercizio del parcheggio; chiedevano, pertanto, la rimozione di dette opere ed il risarcimento dei danni.

S.L. si costituiva e deduceva che il diritto d’uso degli attori dell’area destinata a parcheggio non confliggeva con la riserva del diritto di proprietà di detta area da parte del costruttore, che ne aveva disposto attraverso atti di trasferimento; concludeva, quindi, per il rigetto della domanda.

All’esito dei giudizi di merito, la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 14 aprile 2014, nella contumacia dello S., accoglieva l’appello.

Per la cassazione della sentenza d’appello, ha proposto ricorso lo S. sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c., depositata in prossimità dell’udienza.

Sono rimasti intimati R.C. e Se.Ro..

Con ordinanza interlocutoria del 6.2.2019, il collegio ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101,163,164,342 e 291 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e dell’art. 111 Cost., nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 163,164,342 e 291 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; il ricorrente deduce che la prima udienza del giudizio d’appello, fissata in data 22.10.2007 era stata anticipata al 5.10.2007, senza che dell’anticipazione dell’udienza avesse ricevuto alcun avviso, sicchè la corte territoriale, alla prima udienza, avrebbe erroneamente dichiarato la sua contumacia.

Il motivo non è fondato.

Dall’esame degli atti processuali, consentito a questa Corte in ragione della natura della censura, con cui viene dedotto un error in procedendo, risulta che lo S. era stato citato in appello all’udienza del 23 luglio 2007 e non, invece, all’udienza del 22.10.2007, come affermato in ricorso; la prima udienza era stata rinviata al 5.10.2007 e di tale rinvio lo S. aveva ricevuto regolare avviso, non essendo costituito in cancelleria.

Non vi è stata, pertanto, alcuna anticipazione dell’udienza di comparizione, ma, al contrario, un rinvio della prima udienza regolarmente comunicato, sicchè il contraddittorio è stato ritualmente instaurato e, correttamente, è stata dichiarata la contumacia dello S.,.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., degli artt. 832,834 e 841 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte d’appello erroneamente accolto la domanda di demolizione delle pareti del box di proprietà del ricorrente, perchè impedivano l’esercizio del parcheggio da parte degli attori, pur avendo rigettato la loro domanda di accertamento del diritto reale d’uso su tutta l’area destinata a parcheggio. Poichè il riconoscimento del diritto d’uso dell’area destinata a parcheggio costituirebbe il presupposto logico della domanda di demolizione del box realizzato dal convenuto, al rigetto di tale domanda sarebbe dovuto conseguire il rigetto dell’ordine di demolizione.

Con il terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio poichè la corte avrebbe erroneamente ritenuto l’esistenza di un pregiudizio derivante dalla realizzazione del box in muratura, sulla base di un’errata lettura della CTU e dell’omesso esame della dichiarazione dell’amministratore del condominio del 26.2.1997, con la quale sarebbe stato assegnato agli attori il posto auto nello scantinato.

I motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

La corte territoriale, interpretando la domanda introduttiva ed i motivi d’appello, ha chiarito che non era in contestazione il diritto reale d’uso degli attori, già accertato con sentenza passata in giudicato nella causa promossa dai medesimi nei confronti della società venditrice del box allo S., nè il diritto di proprietà del box da parte del medesimo ma l’accertamento del concreto pregiudizio del diritto d’uso dello scantinato a seguito della realizzazione di strutture in muratura da parte dello S., che impedivano l’esercizio del diritto di usare l’area come parcheggio.

Conseguentemente, il giudice d’appello ha accolto il secondo motivo di gravame, proposto dagli originari attori, soccombenti in primo grado, che avevano contestato la decisione del primo giudice relativa all’assenza di pregiudizio derivante dalla realizzazione del box da parte dello S..

La corte territoriale, con apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, ha accertato l’esistenza del pregiudizio al diritto d’uso, osservando che l’area destinata all’esercizio del parcheggio non solo non era stata individuata ma ne era stato impedito il concreto esercizio attraverso la realizzazione, nello scantinato, di singole unità chiuse e separate.

Tale accertamento, fondato sulle risultanze della CTU, è stato genericamente contestato dal ricorrente, attraverso una diversa lettura della consulenza tecnica, facendo altresì riferimento ad un atto dell’amministratore del condominio, con cui sarebbe stato assegnato il parcheggio, che non risulta trascritto, nemmeno in forma riassuntiva, nè viene richiamata la sede processuale nel quale l’atto era stato prodotto (Cass. Civ., Sez. Un, 7.11.2013 n. 25038; Cass. Civ., sez. un. 3.11.2011 n. 22726).

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in quanto la sentenza sarebbe stata pronunciata in assenza dei proprietari dei muri dei due boxes adiacenti, litisconsorti necessari pretermessi in quanto interessati dall’ordine di demolizione per l’esistenza di una comunione con il muro del box dello S..

Il motivo non è fondato.

Chi contesta la non integrità del contraddittorio deve darne la prova, indicando le persone che dovrebbero essere citate quali litisconsorti necessari e dimostrando i presupposti di fatto che giustificano l’integrazione. Analogamente, il difetto del contraddittorio per omessa citazione di un litisconsorte necessario è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche nel giudizio di legittimità quando la relativa prova risulti dagli atti già acquisiti nel giudizio di merito e sulla questione non si sia formato giudicato (Cassazione civile sez. II, 14/01/2019, n. 593).

Nella specie, il ricorrente non ha fornito alcuna indicazione dei comproprietari, nè risulta dalla sentenza o dagli atti di causa del giudizio di merito che il bene da demolire sia in comproprietà.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Non deve provvedersi sulle spese di lite, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 17 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

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