Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28484 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 22/12/2011), n.28484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.G., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso

per procura in calce al ricorso dall’Avvocato Roccella Michele,

domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Gi.Fr., residente in (OMISSIS), rappresentato e

difeso per procura in calce al controricorso dall’Avvocato Marotta

Biagio, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

e

Ig.El., Ig.Fi. e Ig.Sa.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1654 della Corte di appello di Palermo,

depositata il 26 ottobre 2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 dicembre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio Patrone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

G.P., proprietario di un terreno sito in (OMISSIS), convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Palermo il vicino G.S., chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto di servitù di passaggio con mezzi meccanici a carico di quello del convenuto, il quale aveva posto ostacoli tali da consentire il transito esclusivamente a piedi. Il convenuto si oppose alla domanda assumendo che la servitù, attesa la ristrettezza della stradella, fin dall’origine era stata prevista per il solo transito a piedi o con animali da soma e che egli aveva allargato la strada utilizzando una striscia di terreno di sua proprietà al solo fine di permettere a lui, ma non anche ai vicini, di utilizzarla con veicoli.

Nel corso del giudizio intervennero T.G. e T. G., proprietari di altro terreno limitrofo, a cui subentrarono quali eredi Ig.El., Fi. e Sa., che fecero proprie le richieste di G.P. chiedendo il riconoscimento in loro favore della medesima servitù di passaggio.

Il Tribunale adito respinse tutte le domande per difetto di prova e la relativa pronuncia fu confermata dalla Corte di appello di Palermo che, con sentenza n. 1656 del 26 ottobre 2009, affermò che l’attore non aveva fornito adeguata prova del titolo vantato, non avendo dimostrato che lo stato attuale della stradella era quello originario esistente al momento della divisione dei fondi e della relativa costituzione della servitù, aggiungendo anzi che le prove orali espletate e la consulenza tecnica d’ufficio avevano sostanzialmente confermato la versione dei fatti del convenuto, che vale a dire la stradella era in origine di ridotta larghezza, tale da consentire il passaggio solo pedonale, e che essa era stata successivamente ampliata dal convenuto, che però aveva riservato esclusivamente a sè la possibilità di transitarvi con veicoli ed impedito ai vicini di farne pari uso, mediante apposizione di ostacoli al suo ingresso.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 10 dicembre 2010, ricorre, sulla base di un solo motivo, G. G., quale erede di G.P..

Resiste con controricorso Gi.Fr., erede di G. S.. Attivata procedura ex art. 375 cod. proc. civ., è stata depositata relazione da parte del consigliere delegato dott. Bertuzzi Mario, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso, osservando che:

– “L’unico motivo di ricorso denunzia omessa ed insufficiente motivazione, lamentando che la Corte di appello non abbia tenuto in considerazione le risultanze della consulenza tecnica dell’arch.

L., svolta in un precedente giudizio possessorio tenutosi nel 1971, nè delle aerofotogrammetrie, da cui risultava che già nel 1961 la stradella per cui è causa aveva una dimensione tale da consentire il passaggio sia a piedi che non mezzi meccanici. Tali elementi di prova in particolare, se considerati, avrebbero consentito di disattendere la conclusione della consulenza tecnica d’ufficio, fatta propria invece in maniera acritica dalla Corte di merito, secondo cui non era possibile stabilire se la larghezza della stradella consentisse o meno, al tempo della divisione, il passaggio con mezzi meccanici, atteso che la sua ampiezza variava in ragione delle coltivazioni dei terreni in atto. La Corte inoltre ha fondato la propria ricostruzione dei fatti sulle deposizioni testimoniali, senza avvedersi della loro contraddizioni interne. Non si è infine considerato che il titolo non escludeva il passaggio con mezzi meccanici”. – “Il mezzo appare inammissibile nella misura in cui le censure sollevate tendono ad accreditare una ricostruzione dei fatti, attraverso una valutazione diretta da parte di questa Corte delle prove raccolte in giudizio, divergente da quello compiuta dal giudice di merito. E’ noto, per contro, che nel giudizio di legittimità, non essendo questa Corte giudice del fatto, non sono proponibili censure dirette a provocare un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali, diversa da quella espresso dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, potendo il ricorrente sindacare tale valutazione solo sotto il profilo della congruità e sufficienza della motivazione, che, se dedotto, conferisce alla Corte di legittimità il potere di controllare, sotto il profilo logico-formale, l’esame e la valutazione dei fatti compiuta dal giudice del merito, non già quello di effettuare un nuovo esame ed una nuova valutazione degli stessi (Cass. n. 14972 del 2006; Cass. n. 4770 del 2006; Cass. n. 16034 del 2002). Sotto tale profilo, la sentenza impugnata si presenta tuttavia congruamente motivata, avendo il giudice a quo fondato la propria ricostruzione dei fatti – in particolare con riferimento allo stato della stradella al momento della divisione ed al suo successivo allargamento ad opera del convenuto – mediante puntuale richiamo alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e delle deposizioni testimoniali.

Si osserva, inoltre, che il motivo non appare sostenuto dal requisito di autosufficienza, il quale impone al ricorrente per cassazione che deduca l’omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di merito di risultanze istruttorie di riprodurre esattamente il contenuto dei documenti e delle prove che si assumono non esaminate, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e decisività delle stesse (Cass. n. 17915 del 2010;

Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004). Costituisce diritto vivente di questa Corte il principio che il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 15952 del 1997; Cass. n. 14767 del 2007; Cass. n. 12362 del 2006). Nel caso di specie, in particolare, il ricorso non rispetta il suddetto principio di autosufficienza, in quanto omette completamente di riprodurre il testo dei documenti, tra i quali la consulenza tecnica dell’arch.

L., che assume essere stati mal valutati dal giudice territoriale, mancanza che impedisce al Collegio qualsiasi valutazione sul punto”.

La predetta relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti. Tanto precisato, il Collegio ritiene che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritino di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra indicato, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione;

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, quale unica parte costituita, sono poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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