Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28484 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 28484 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

processo ai sensi
della legge n. 89
del 2001

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato
e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi
uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; – ricorrente —
contro
– intimato –

LACCETTO SALVATORE;

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma relativo al proc. n. 576131’07 V.G.,
depositato in data 1° ottobre 2011 (e non notificato).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2013

dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Ignazio Patrone, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto

)3

Data pubblicazione: 19/12/2013

Il sig. Laccetto Salvatore chiedeva alla Corte d’appello di Roma, con ricorso
ritualmente depositato il 26 ottobre 2007, il riconoscimento dell’equa riparazione, ai
sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di un giudizio di
lavoro instaurato con ricorso depositato il 16 ottobre 1992 dinanzi all’allora Sezione

Napoli (dinanzi al quale il giudizio era stato riassunto) n. 5644 del 21 aprile 2000,
proseguito in appello e definito, in sede di gravame, con sentenza depositata il 21
gennaio 2002 e, quindi, in via definitiva, a seguito di ricorso per cassazione, in sede
di legittimità, con sentenza depositata il 13 marzo 2007, invocando la condanna del
Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per la
irragionevole durata del predetto giudizio.
Nella costituzione del resistente Ministero, l’adita Corte di appello, con decreto
depositato il 1° ottobre 2011, accertava l’irragionevole ritardo del suddetto giudizio
nella durata di anni 9 e mesi 6 e condannava l’Amministrazione convenuta al
pagamento, della somma di euro 9.500,00 (liquidando l’importo di euro 1000,00 per
ciascuno dei nove anni ed euro 500,00 per gli ultimi sei mesi), oltre interessi dalla
notifica originaria del ricorso, con ulteriore condanna della stessa Amministrazione
alla rifusione delle spese giudiziali, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Avverso il suddetto decreto (non notificato) ha proposto ricorso per cassazione il
Ministero della Giustizia, con atto tempestivamente presentato per la notificazione a
mezzo posta il 15 novembre 2012, sulla base di quattro motivi. L’intimato non ha
svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato in diritto
1. Con il primo motivo dedotto il Ministero ricorrente ha denunciato (ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c.) il vizio di omessa od insufficiente motivazione del decreto

– 2 –

lavoro della Pretura di Pozzuoli, definito in primo grado con sentenza del Tribunale di

impugnato con riferimento alla ricostruzione della durata irragionevole effettiva del
giudizio presupposto, sull’assunto che non fossero state adeguatamente considerate
ragioni di ritardo imputabili alle parti private nello svolgimento del processo, avuto
riguardo sia alla prima fase introdotta dinanzi a giudice incompetente che a quelle

(onde, nella specie, si sarebbe dovuto pervenire alla conseguenza che l’eventuale
eccedenza indennizzabile era da rapportare al periodo di anni 5 e mesi 6 e non
quella, illegittimamente determinata, di anni 9 e mesi 6).
2. Con il secondo motivo il Ministero ricorrente ha dedotto il vizio di omessa e/o
insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia riguardante la stessa
ricostruzione della durata effettivamente irragionevole del giudizio presupposto.
3. Con il terzo motivo il Ministero ricorrente ha prospettato un ulteriore vizio
motivazionale avuto riguardo alla mancata considerazione, nel decreto impugnato ed
in funzione della suddetta ricostruzione, di altri rilevanti elementi, quale quello
riconducibile al comportamento delle parti private.
4. Con il quarto motivo il Ministero ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 112 c.p.c. (con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c.), in ordine
all’intervenuto riconoscimento, con il decreto impugnato, degli interessi legali sulla
somma liquidata a titolo di indennizzo, malgrado il ricorrente non avesse proposto
specifica richiesta in tal senso.
3. I primi tre motivi — esaminabili congiuntamente, siccome strettamente connessi appaiono fondati per i motivi che seguono.
E’ risaputo, sul piano generale, che nel giudizio per l’equa riparazione per la
violazione del termine di durata ragionevole del processo, a norma dell’art. 2, comma
secondo, della legge n. 89 del 2001, la parte assolve all’onere di allegazione dei fatti

relative alla riassunzione del giudizio e alla proposizione delle due impugnazioni

costitutivi della domanda esponendo gli elementi utili a determinare la durata
complessiva del giudizio presupposto, salvi i poteri della Corte d’appello adita di
accertare, d’ufficio o su sollecitazione dell’Amministrazione convenuta, le cause che
abbiano giustificato in tutto o in parte la durata del procedimento (cfr. Cass. n. 2207

conseguenza della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi
della legge 24 marzo 2001, n. 89, è soltanto quello che costituisce “conseguenza
immediata e diretta” del fatto causativo (art. 1223 c.c. richiamato dall’art. 2, comma 3,
legge cit. attraverso il rinvio all’art. 2056 stesso codice), in quanto sia collegabile al
superamento del termine ragionevole e trovi appunto causa nel non ragionevole
ritardo della definizione del processo presupposto. Si è, altresì, puntualizzato che, in
tema di equa riparazione per il mancato rispetto del termine di ragionevole durata del
processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, solo il danno patrimoniale,
diversamente da quello non patrimoniale (per il quale occorre soltanto l’allegazione
quale conseguenza dell’irragionevole durata del processo presupposto), deve essere
oggetto di prova piena e rigorosa, occorrendo che ne siano specificati tutti gli
estremi, fra l’altro variabili da caso a caso, ovvero che ne sia possibile
l’individuazione sulla base del contesto complessivo dell’atto (cfr. Cass. n. 5213 del
2007 e, da ultimo, Cass. n. 14775 del 2013).
Orbene, nella specie, la Corte di appello di Roma, oltre a non ritenere — in modo
conforme alla pacifica giurisprudenza di questa Corte – che la durata ragionevole del
giudizio di primo grado si sarebbe dovuta determinate in tre anni (e non anni due e
mesi sei), ha, con motivazione del tutto apodittica, considerato che la durata
complessiva del giudizio presupposto era computabile nell’ordine di 15 anni e che la
protrazione oltre il termine ragionevole era da imputarsi all’Amministrazione

– 4 –

del 2010). E’ anche risaputo che il danno patrimoniale indennizzabile come

giudiziaria, senza, però, evidenziare il complessivo percorso dello sviluppo del
giudizio, avuto riguardo alle singole fasi processuali svoltesi (con particolare
riferimento ai due gradi di merito) ed alle eventuali condotte delle parti private
implicanti l’esplicazione di un’attività meramente dilatoria, anche alla luce delle

territoriale (come riprodotte nel ricorso della difesa erariale) e riproposte
puntualmente con l’illustrazione della censura in esame (con la possibile
configurazione di un rilevante periodo di ritardo non addebitabile alle disfunzioni
dell’Amministrazione giudiziaria, bensì alle esigenze difensive delle stesse parti
private, anche in relazione al computo dei tempi necessari per la riassunzione del
giudizio a seguito della declaratoria di incompetenza ed a quelli da osservare per la
proposizione delle impugnazioni ordinarie, che non sono certamente ascrivibili
all’Amministrazione statale).
Alla luce di tale complessiva argomentazione e dell’assoluta carenza di motivazione
addotta dalla Corte romana, i primi tre motivi devono essere ritenuti fondati, con la
conseguente relativa cassazione del decreto impugnato, a cui consegue
l’assorbimento del quarto motivo (riguardante il supposto vizio di ultrapetizione in
ordine alla riconosciuta condanna anche al pagamento degli interessi legali dalla
domanda al saldo, sul quale la giurisprudenza di questa Corte – cfr. Cass. n. 8712
del 2006; Cass. n. 24962 del 2011 — ha, peraltro, statuito che, in materia di
liquidazione dell’equa riparazione per la durata irragionevole del processo
presupposto, dal carattere indennitario dell’obbligazione discende che gli interessi
legali decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, sempreché, tuttavia,
essi siano stati richiesti, con la conseguenza che, ove essi vengano riconosciuti in
difetto di apposita domanda, si configura la violazione dell’art. 112 c.p.c.).

stesse prospettazioni contenute nel ricorso proposto avanti alla stessa Corte

4. In definitiva, sulla scorta delle ragioni esposte, vanno accolti i primi tre motivi, con
la conseguente cassazione in merito del ricorso ed il derivante assorbimento del
quarto motivo, a cui si correla il rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in

legittimità.

PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso e dichiara assorbito il quarto; cassa il
decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del
presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa
composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte
suprema di Cassazione, in data 4 ottobre 2013.

diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese della presente fase di

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