Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28484 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 07/11/2018), n.28484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14199/2017 proposto da:

G.N., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO AMILCARE

PONCHIELLI 6, presso lo studio dell’avvocato GIANLIVIO FASCIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO CAIA;

– ricorrente –

contro

GTM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 133, presso lo

studio dell’avvocato EDOARDO LOMBARDI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANTONIO MARIA SABATO, NICOLA DEL RE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 256/2016 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 30/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 30 novembre 2016, la Corte d’Appello di Campobasso confermava la decisione resa dal Tribunale di Larino e rigettava la domanda proposta da G.N. nei confronti della GTM – Gestione Trasporti e Mobilità S.r.l., avente ad oggetto la condanna della Società al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione alla mancata corresponsione delle indennità di produttività, di agente unico urbano, di carico e scarico bagagli, di presenza e di supero nastro di cui all’accordo regionale del 22.3.1989;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non dovute le predette indennità per doversi ritenere le previsioni recate dal predetto accordo regionale che ne contemplavano l’erogazione abrogata dalla disciplina introdotta dal CCNL Autoferrotranvieri del 2000 che, sia pur in vista di una successiva riorganizzazione e razionalizzazione dei predetti istituti salariali, poi non realizzata in sede locale, prevedeva il loro conglobamento nella retribuzione normale con attribuzione ai soli dipendenti già in servizio, in caso di scostamento tra i vecchi e nuovi parametri retributivi, l’attribuzione di un assegno ad personam, pensionabile e non riassorbibile;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il G., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Società;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’accordo preliminare del 2.3.2000, punto 3, seconda alinea, in combinato disposto con l’art. 3, commi 3 e 4, CCNL 27.11.2000 per gli Autoferrotranvieri, deduce l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale in ordine alla disciplina contrattuale invocata interpretazione per la quale la stessa escluderebbe, in difetto degli accordi di razionalizzazione, l’erogazione delle richieste indennità ai lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del CCNL del 2000;

che il motivo risulta infondato, legittimandosi la conclusione cui perviene la Corte territoriale nel senso della non spettanza ai dipendenti assunti successivamente all’entrata in vigore del CCNL del 2000 delle indennità quali previste dall’accordo regionale del 1989, in relazione alla lettura della disciplina contrattuale operata dalla Corte medesima e qui non fatta oggetto di specifica censura, per la quale, con il CCNL del 2000, le parti collettive avrebbero dato corso ad una operazione di conglobamento delle predette indennità nei parametri retributivi risultanti dall’applicazione del nuovo sistema di classificazione, sicchè le stesse, lungi dal risultare abrogate e non più ridefinite nei previsti successivi accordi locali mai conclusi, risulterebbero erogate in tale forma e nei nuovi importi a tutto il personale, salvo il diritto al mantenimento dei precedenti livelli retributivi in favore del solo personale già in servizio, a salvaguardia del principio dell’irriducibilità della retribuzione operante soltanto per tale categoria di personale;

che, pertanto condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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