Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28484 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. II, 06/11/2019, (ud. 17/05/2019, dep. 06/11/2019), n.28484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20715/2015 proposto da:

T.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLIBIO 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentata e

difesa dall’avvocato TOMMASO DIVINCENZO;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato BENITO PANARITI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLO BARRACCHIA;

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 50,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO IORIO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

e contro

S.E.U.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 872/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 09/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/05/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la vicenda che qui rileva può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– M.D., citando in giudizio S.E.U., aveva chiesto dichiararsi che una porzione dello stabile posta al primo piano dell’edificio, costituente cavedio, nel quale si trovava l’appartamento di sua proprietà gli si apparteneva del pari, così come una individuata zona del lastrico solare;

– chiamati in causa, ai sensi dell’art. 102, c.p.c., P.M., Mo.Ro. e T.C., il Tribunale, per quel che è ancora qui di utilità, dichiarò inammissibile la domanda relativa al cavedio, sul presupposto che in ordine alla proprietà dello stesso si era formato il giudicato in altro giudizio;

– sull’impugnazione di T.C., alla quale resistettero il P., S. e Mo., restando contumace il M., la Corte d’appello di Bari confermò la decisione di primo grado;

ritenuto che avverso la sentenza d’appello insorge con ricorso, corredato da due motivi, T.C.; che aderisce al ricorso M.D., con controricorso, e che resiste, con altro controricorso, P.M.;

ritenuto che con il primo motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in merito al giudicato”, non meglio specificate, evidenziando che:

– la T. con il primo motivo d’appello aveva censurato la sentenza di primo grado per avere dichiarato inammissibile la domanda afferente alla rivendicazione del cavedio, assumendo che sul punto si era formato il giudicato in altro giudizio intentato nei confronti del coniuge M.D. e la Corte locale aveva disatteso la doglianza, dichiarandola inammissibile, addebitandosi alla T., contumace davanti al Tribunale (in questa causa), di avere introdotto in appello argomenti, che riguardavano esclusivamente la sua posizione, estranei alla materia sottoposta al giudice di primo grado;

– per la ricorrente il ragionamento in parola non era condivisibile poichè la sentenza d’appello, incorrendo in violazione di legge, non aveva tenuto conto del fatto che le evocate sentenze di primo e secondo grado, che avevano dato luogo al giudicato, erano state “dichiarate nulle”, ex art. 404, c.p.c., a seguito di ricorso promosso da T.C., litisconsorte necessaria pretermessa in quel giudizio;

– la questione, a dispetto di quel che afferma la sentenza gravata, era stata sottoposta al Tribunale da M.D., il quale aveva depositato la sentenza emessa all’esito del giudizio di cui all’art. 404 c.p.c. e, di conseguenza, non si era in presenza di sentenza irrevocabile;

ritenuto che con il secondo motivo la T. deduce omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, prospettando la “erronea valutazione degli atti notarili di vendita e mancata valutazione delle prove”, in quanto dalla lettura dell’atto di compravendita del 2/8/1979 si sarebbe dovuto trarre la “inesattezza di quanto statuito dal giudice di prime cure prima e dalla Corte di Appello di Bari, con la sentenza oggetto del presente ricorso”, evidenziandosi “una superficiale” e “poco attenta” analisi degli atti pubblici di compravendita, che, per sommi capi la ricorrente riprende dalla pag. 8 in poi del ricorso, al fine di giungere alla conclusione che la parte di terrazza risultava essere stata esattamente individuata e che i giudici avevano ignorato le risultanze ispettive del CTU;

considerato che la sentenza della Corte d’appello rigettò l’impugnazione della T. sulla base di due autonome e autosufficienti rationes decidendi (inammissibile la pretesa dell’appellante di far valere in appello sentenza di revocazione;

infondata comunque la critica mossa alla sentenza di primo grado a riguardo della prova della proprietà);

che il rigetto nel merito della pretesa rende prioritario l’esame del secondo motivo;

che il motivo in parola è inammissibile, in quanto:

a) l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); conseguendone che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831);

b) nella sostanza, scevra da dissimulazione, la ricorrente con il motivo in esame insta per un riesame delle insindacabili valutazioni del giudice del merito, peraltro senza la necessaria specificità, sotto il profilo dell’autosufficienza, evocando stralci di pretesi documenti negoziali, non messi a disposizione della Corte e lungi dall’individuare il fatto controverso non esaminato, nei termini di cui s’è detto, protesta la sua contrarietà alle conclusioni alle quali giunge la sentenza impugnata, alla quale, in definitiva, non addebita alcuna apprezzabile violazione di legge;

che, pertanto, non occorre vagliare il fondamento del primo motivo, travolto da assorbimento (improprio), stante che, anche a voler dar credito alla tesi con esso prospettata, esaminata ex cattedra la pretesa del M. (alla coltivazione della quale la ricorrente adduce di avere diritto), la Corte di Bari ha escluso che l’attore abbia “dato prova del proprio titolo di acquisto del bene in questione” (pag. 5 della sentenza);

considerato che in virtù del principio di soccombenza la ricorrente e il di lei coniuge, M.D., che con il controricorso ha aderito alla posizione della prima, dovranno rimborsare alla controparte le spese legali del giudizio di legittimità, nella misura, stimata congrua, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività svolte, di cui in dispositivo;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente e il controricorrente M.D. al pagamento delle spese legali in favore del controricorrente P.M., che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

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