Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28483 del 07/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 07/11/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 07/11/2018), n.28483
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13870/2017 proposto da:
R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MARGHERITA BEATRICE;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SPECIALE AMBIENTE REALE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI
72, presso lo studio dell’avvocato MARZIA ROSITANI, rappresentata e
difesa dall’avvocato RAFFAELE MANFRELLOTTI;
– controricorrente –
contro
LEUCOPETRA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI DAMIANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7960/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 06/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza del 6 dicembre 2016, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Torre Annunziata sulla domanda proposta da R.S. nei confronti della Leucopetra S.p.A. e dell’azienda speciale del Comune di Boscoreale “Ambiente Reale”, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli per sopravvenuta inidoneità fisica e già dichiarato illegittimo a seguito di impugnazione in via cautelare e la condanna in solido delle Società al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento a quello della pronunzia ed al risarcimento dei danni morali e patrimoniali, dichiarando inammissibile il ricorso;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto essere stato il ricorso introduttivo depositato oltre il termine di decadenza di 270 giorni previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, nel testo sostituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, decorrente dal 31.12.2011, ai sensi del D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 54, conv. in L. n. 10 del 2011;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il R., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, sia la Leucopetra S.p.A. sia l’azienda speciale “Ambiente Reale”;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
Diritto
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32,comma 4 e L. n. 604 del 1966, art. 6, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale, confutandosi la correttezza dell’interpretazione delle norme esposte in rubrica ammissiva dell’applicabilità delle stesse ai licenziamenti intimati anteriormente all’entrata in vigore del Collegato lavoro;
che, il motivo risulta infondato alla stregua dell’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 4.7.2016, n. 13598 e Cass. 8.2.2016, n. 2420), che sancisce l’applicabilità del nuovo termine decadenziale previsto dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, con decorrenza dall’1.1.2012, secondo il disposto del D.L. n. 225 del 2010, art. 2,comma 54, conv. in L. n. 10 del 2011, anche ai licenziamenti intimati anteriormente alla data di entrata in vigore della disciplina predetta, intervenendo essa su situazioni giuridiche soggettive da ritenersi, stante il mancato avvio dell’azione giudiziaria, anche in precedenza soggetta al diverso limite della prescrizione quinquennale, non esaurite che, in quanto tali, ne escludono il carattere retroattivo;
che, pertanto condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va rigettato, con attribuzione delle spese secondo il criterio della soccombenza liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200.00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge nei confronti della Leucopetra S.p.A. e dell’azienda speciale “Ambiente Reale” con distrazione a favore del suo difensore avv. Raffaele Manfrellotti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018