Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28482 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 22/12/2011), n.28482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Interno e Prefettura di Latina, in persona,

rispettivamente, del Ministro e del Prefetto pro tempore,

rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domiciliano;

– ricorrenti –

contro

V.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 11952 del Tribunale di Roma, depositata il 26

maggio 2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 dicembre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio Patrone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

letto il ricorso proposto, con atto notificato il 23 novembre 2010, dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Latina per la cassazione della sentenza n. 11952 del Tribunale di Roma, depositata il 26 maggio 2010, che aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione avanzata da V.S. avverso il verbale della polizia stradale che gli aveva contestato la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso, osservando che:

– “il primo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, lamentando che il giudice a quo abbia respinto l’appello delle Amministrazioni in forza di una mera adesione acritica alla sentenza di primo grado, limitandosi a rilevare di considerarla giusta, logica e esente da vizi”;

– “il mezzo appare manifestamente fondato, consistendo la motivazione del provvedimento impugnato in un mero richiamo alla decisione di primo grado, dovendo trovare applicazione il principio già formulato da questa Corte secondo cui la motivazione cd. per relationem, per ritenersi legittima, cioè rispondente al principio costituzionale secondo cui Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati (art. 111, comma 6), richiede comunque che il giudice esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni del proprio convincimento, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto, mentre laddove la motivazione, come nel caso di specie, sia del tutto assente o laconica, in quanto formulata in termini di mera adesione, è evidente che si è in presenza di una mera condivisione acritica di una tesi altrui, che non soddisfa l’obbligo di motivazione in quanto non da conto dell’esame e della valutazione compiuta dal giudice in merito alle questioni oggetto della controversia (Cass. n. 15483 del 2008; Cass. n. 3636 del 2007; Cass. n. 2268 del 2006)”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, da cui emerge che la motivazione della sentenza di appello si è limitata a ritenere “giusta, logica ed esente da vizi” la decisione di primo grado senza esaminare i motivi di gravame ed esplicitare le ragioni della propria statuizione di conferma, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra indicato, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione;

che gli altri motivi di ricorso vanno dichiarati assorbiti;

che, pertanto, il ricorso va accolto e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese, al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA