Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28482 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 07/11/2018), n.28482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13779/2017 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 80, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PROSPERINI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2989/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 25 maggio 2016, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Tivoli e rigettava la domanda proposta da C.C. nei confronti dell’INPS avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di doversi conformare, tenuto conto altresì dell’assenza di contestazioni, all’esito della CTU rinnovata in sede di gravame, che, accertato un complesso invalidante quantificabile all’80%, esclude la ricorrenza nella specie del requisito sanitario per il godimento del beneficio richiesto;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la C., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l’INPS non ha svolto alcuna attività difensiva; che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale nella parte in cui pone a carico dell’odierna ricorrente le spese relative alla rinnovata CTU sulla base del solo motivo dell’assenza della dichiarazione reddituale apposta in calce al ricorso, facendo esclusivo riferimento all’atto di appello, quando invece quella dichiarazione risultava contenuta nel ricorso introduttivo, ciò essendo sufficiente ai fini dell’esonero dalle spese del successivo grado;

che il motivo risulta fondato, atteso che, ai fini dell’esonero di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., deve ritenersi sufficiente la dichiarazione reddituale resa dall’interessato, come qui si dimostra essere effettivamente avvenuto, con il ricorso introduttivo;

che, pertanto condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con decisione nel merito della controversia, che non abbisogna di ulteriori accertamenti in fatto, nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovute dalla ricorrente le spese di CTU del secondo grado, ponendole a carico dell’INPS, che condanna altresì al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 800,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Alberto Prosperini.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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